INTRODUZIONE GENERALE


Si tratta del fondamentale testo introduttivo all'intera opera pubblicato in apertura del I volume della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, nel 1981.


INTRODUZIONE

1. Finalità della Guida generale.

2. Cenni sulla evoluzione degli Archivi di Stato italiani, fino alla situazione rispecchiata nella Guida.

3. Precedenti tentativi di descrizione generale del contenuto degli Archivi di Stato.

4. Impostazione iniziale della Guida generale e svolgimento dei lavori.

5. La Guida generale come guida ai fondi. Partizioni e periodizzazioni.

6. Ordine dei fondi all'interno dei periodi storici. Diplomatici.

7. Suddivisione della parte III delle voci.

8. Nome del fondo.

9. Consistenza.

10. Datazione.

11. Mezzi di corredo.

12. Notizie storiche e archivistiche premesse ai singoli fondi.

13. Serie.

14. Bibliografia.

15. Notizie collocate in testa alle voci.

16. Toponimi.

17. Repertori e indici.

18. Qualche considerazione finale.



Finalità della Guida generale

L'esigenza alla quale ha inteso rispondere la Guida generale è stata quella di offrire agli studiosi una prima informazione, il più possibile completa e omogenea, del contenuto degli Archivi di Stato italiani. A questa finalità principale se ne sono affiancate altre due: di denuncia delle condizioni, tutt'altro che soddisfacenti, in cui versano gli Archivi stessi, e di strumento per la auspicabile programmazione dei futuri lavori d'archivio. Soltanto l'uso che della Guida faranno gli studiosi e l'amministrazione archivistica potrà dimostrare se e in quale misura questi obiettivi siano stati raggiunti. Presentando qui l'opera, noi intendiamo soltanto agevolarne la consultazione, illustrandone i criteri di fondo cui si è ispirata, ripercorrendo sinteticamente le tappe principali della sua lunga e laboriosa gestazione, offrendo le indispensabili, talvolta minute, chiavi di lettura.
Tenteremo alla fine qualche considerazione generale sul lavoro svolto e sul risultato ottenuto.


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2. Cenni sulla evoluzione degli Archivi di Stato italiani, fino alla situazione rispecchiata nella Guida


Appare evidente che la Guida deve confrontarsi con due realtà:
l'una data dall'insieme delle domande che i ricercatori oggi pongono alle fonti archivistiche; l'altra costituita dalle condizioni in cui si trovano i massimi istituti preposti alla custodia e alla valorizzazione di quelle fonti, appunto gli Archivi di Stato. Non è nostro compito parlare, se non per cenni, della prima. Quanto alla seconda, pensiamo che giovi innanzi tutto ricostruire per sommi capi l'evoluzione esterna, legislativa e organizzativa, degli Archivi di Stato italiani, che è un'evoluzione accentratrice, conforme all'indirizzo generale seguito alla unificazione del regno. Va subito aggiunto che, se questo accentramento è chiaramente riscontrabile a livello di normativa generale, la realtà degli Archivi italiani era nei fatti così difforme che ha resistito, assai più ad esempio delle biblioteche, ad una sia pur limitata omogeneizzazione dei metodi di ordinamento ed inventariazione. Gli archivi italiani hanno così sofferto nei metodi di lavoro di particolarismi non sempre giustificati, che rappresentavano talvolta solo il perdurare di vecchie tradizioni, anche quando non più adeguate alle esigenze della ricerca.
Al momento dell'unificazione nazionale esistevano Archivi nel senso moderno del termine in tutte le ex capitali. Due provvedimenti possono ricordarsi come antesignani: quello con cui il granduca Pietro Leopoldo istituita in Firenze nel 1778 (motuproprio del 24 dicembre) un " pubblico Archivio Diplomatico ", e l'altro con cui Gioacchino Murati ordinava, il 22 dicembre 1808, di " unire in un medesimo locale gli antichi archivi " della capitale del regno. Ricordiamo questi provvedimenti perché nelle motivazioni che i due illuminati sovrani ne danno, e nelle conseguenze che ne traggono, compaiono due principi che, anche se solo parzialmente rispettati, sono alla base della moderna concezione degli archivi; e di essi ancora la impostazione di questa Guida risente. Non soltanto per gusto " antiquario ", ma per sensibilità alle ragioni storiografiche dell'erudizione, il granduca osservava che " eccettuate le raccolte più copiose ed insigni di Cartapecore manoscritte, conosciute già ed illustrate dagli eruditi, le altre ancorché non si disperdano restano affatto inutili nello stato in cui sono, e quali se più non esistessero, mentre non si può ad esse ricorrere ogniqualvolta se ne ignora la provenienza, e l'importanza, ed ogniqualvolta si custodiscano senza ordine e senza illustrazione da persone per lo più incapaci di farne uso, e di intenderle " [Cfr. Bandi Toscana, cod. IX, n. LXXVI.].
A sua volta il re di Napoli, volendo giovare " non meno ai vari rami dell'amministrazione pubblica, che alla storia e alla diplomatica del regno ", decretava: " L'uso di tutti gli archivi è pubblico. Ciascuno potrà chieder copie delle carte che vi si conservano " [Art. 2 del decreto 22 dic. 1808, in Bullettino regno di Napoli, 1808, n. 246. Si confronti il precedente chiaramente costituito dall'art. 37 della legge del 7 messidoro a. II (23 giu. 1794).]
Fu peraltro soltanto nell'epoca della Restaurazione che gli antichi Stati italiani si attrezzarono archivisticamente in modo più o meno consono ai nuovi tempi, intrecciando desiderio di memoria culturale con esigenze di documentazione amministrativa, di certezza del diritto, di persistente tutela del segreto del principe divenuto " segreto di Stato ", e coltivando così quella doppia anima archivistica, fonte di impacci e insieme di impliciti suggerimenti per l'uso storiografico degli archivi stessi, tradizionalmente proposti soprattutto come fonti per la storia del potere statale.
Il primo compito di unificazione archivistica che si pose il nuovo regno d'Italia fu di ricondurre tutti gli Archivi sotto un unico ministero, posto che al momento dell'Unità essi erano suddivisi tra ministero della pubblica istruzione, che ne accentuava la funzione culturale (Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Napoli, Venezia, Mantova), e ministero dell'interno, che ne accentuava la funzione amministrativa (Torino, Genova, Cagliari, Milano, Brescia, Modena, Parma, Palermo). Depositi di carattere storico erano costituiti anche alle dipendenze dei ministeri delle finanze e della giustizia. Fu prescelto il ministero dell'interno, [Cfr. r.d. 5 mar. 1874, n. 1852. Si veda in merito A. D'ADDARIO, La collocazione degli Archivi nel quadro istituzionale dello Stato unitario (1860-1874), in RAS, XXXV (1975), pp. 11-115.] alle cui dipendenze gli Archivi di Stato resteranno fino al 1974, quando, non senza forti resistenze, passeranno al neo costituito ministero per i beni culturali e ambientali [Cfr. d.l. 14 dic. 1974, n. 657 e legge di conversione 29 genn. 1975, n. 5, da integrare con il d.p.r. 30 dic. 1975, n. 854, che disciplina (estensivamente) le competenze rimaste al ministero dell'interno in materia di autorizzazioni alla consultazione dei documenti dell'ultimo cinquantennio. Su tutta la vicenda cfr. C. PAVONE, Gli Archivi n lungo e contraddittorio cammino della riforma dei beni culturali, in RAS, XXXV (1975) pp. 143-160.]
A noi interessa qui ricordare soltanto i provvedimenti che, completando nell'arco di un secolo la costruzione di una rete uniforme di Archivi di Stato su tutto il territorio nazionale, hanno posto le basi materiali per la impostazione della Guida generale.
Molto brevemente: ancora nel 1874 furono istituiti il consiglio superiore degli archivi del regno (r.d. 26 marzo, n. 1861) e nove sovrintendenze per gli archivi piemontesi, liguri, lombardi, veneti, emiliani, toscani, romani, napoletani, siciliani (r.d. 31 maggio, n. 1949). Il r.d. 27 maggio.1875, n. 2552 stabilì " le regole per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato ". Nel 1902 fu emanato un regolamento (r.d. 9 settembre, n. 445), modificato (non troppo) nel 1911 (r.d. 2 ottobre n. 1163).
Il regolamento del 1911 è ancora in vigore, pur essendo per ben due volte ( 1939 e 1963) cambiata la legge di cui dovrebbe fornire le norme di esecuzione: bizzarria giuridica, non unica, del resto, nell'ambito della legislazione archivistica. Nel frattempo il r.d. 31 dic. 1891, n. 745, aveva soppresso le sovrintendenze a base regionale, trasferendone le competenze alle direzioni dei singoli Archivi di Stato.
Nel 1932 (r. d. 22 settembre, n. 1391) fu compiuto un passo importante per l'unificazione del servizio archivistico: gli Archivi provinciali del Mezzogiorno, che risalivano alla legge organica borbonica del 12 nov. 1818, n. 1379 (estesa alla Sicilia con decreto reale 1 ^o ag. 1843, n. 8309), divennero statali e assunsero il nome di Archivi provinciali di Stato. Gli Archivi di Stato pieno iure erano allora ventitré (dopo l'unità erano stati istituiti quelli di Roma nel 1871, di Bologna nel 1874, di Massa nel 1887, di Reggio Emilia nel 1892; gli ultimi erano stati quelli di Trento e di Trieste nel 1926, di Zara nel 1928, di Bolzano nel 1930). Il " nuovo ordinamento degli Archivi del regno ", stabilito con la l.22 dic. 1939, n. 2006, se da una parte compì un passo decisivo nell'istituire (in alcuni casi, soltanto sulla carta) una rete completa di Archivi in ogni capoluogo di provincia, dall'altra ne ritenne solo venti degni del nome di " Archivi di Stato " [ Essi erano: Torino, Genova, Milano, Mantova, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Zara, Bologna, Modena, Parma, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Roma, Napoli (con sezione a Caserta), Palermo, Cagliari.]; tutti gli altri dovettero accontentarsi di quello incongruo, e fonte di equivoci, di " Sezione di Archivio di Stato ". Infine, dopo parziali modifiche portate da provvedimenti adottati nell'immediato dopoguerra, il vigente d.p.r. 30 sett. 1936, n. 1409 mise da parte ogni pudore nominalistico, e chiamò tutti indifferentemente Archivi di Stato, da quello di Venezia a quello di Enna. Previde anche la istituzione di quaranta Sezioni (questa volta in senso proprio, perché dipendenti dall'Archivio del capoluogo) in comuni di particolare importanza nell'ambito di ciascuna provincia (ne sono state finora istituite trentanove delle quali però solo trentasei funzionanti.
Il quadro di questa unificazione normativa e organizzativa non sarebbe completo se non tenessimo conto di almeno un altro apporto massiccio e generalizzato, quello degli archivi notarili [ In virtù dell'art. 23 della vigente legge del 1963, che recepiva quanto disposto dalla 1.17 mag. 1952, n. 629 (art. 3) sul riordinamento degli archivi notarili, sono versati agli Archivi di Stato, dagli Archivi notarili distrettuali, " gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono dall'esercizio anteriormente all'ultimo centennio ". Lo stesso decreto) del 1963 (art. 58) disciplina anche il passaggio agli Archivi di Stato - salve alcune riserve - degli atti contenuti negli archivi notarili comunali, posti alle dipendenze degli Archivi di Stato dalla 1.19 lu. 1957, n. 588 (art. 2).]; e se, d'altra parte, non ricordassimo che, per privilegi antichi e recenti, sono rimasti fuori della rete degli Archivi di Stato l'archivio del ministero degli affari esteri, quelli della camera dei deputati e del senato e, parzialmente, quelli del ministero della difesa [Consacrando uno stato di fatto già esistente, il decreto presidenziale del 1963 - come già la legge del 1939 - ha legittimato l'eccezione esonerando i ministeri degli affari esteri e della difesa dall'obbligo d'istituire le commissioni di sorveglianza, predisposte in vista del versamento degli atti agli Archivi di Stato (per il ministero della difesa però esistono apposite commissioni di scarto). Archivi storici, talvolta con carte di Stato, sono stati costituiti anche presso i musei dei Risorgimento e presso gli istituti di storia della Resistenza (ma, come si vedrà, carte dei comitati di liberazione nazionale sono anche negli Archivi di Stato).Per gli archivi degli organi legislativi vedi nota seguente.].
Che cosa dunque, sempre dal punto di vista del dover essere normativo, si dovrebbe trovare negli Archivi di Stato? Risponde l'art. 1 del più volte ricordato decreto pre sidenziale del 1963: " ... gli archivi degli Stati italiani preunitari; i documenti degli organi legislativi [ Ma la l.3 febbr. 1971, n. 6 ha provveduto a istituire speciali archivi storici presso i due rami del parlamento.],giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo ". Cosa si trovi di fatto negli Archivi di Stato, è compito di questa Guida illustrare.
Ma giova preliminarmente ricordare ancora, soprattutto per gli studiosi di storia contemporanea, che i versamenti negli Archivi di Stato dei documenti degli uffici amministrativi e delle magistrature giudiziarie dovrebbero avvenire, previa selezione (art. 23 del decreto del 1963), quarant'anni dopo l'esaurimento dell'affare cui si riferiscono, anche se possono essere accettati " versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento " o quando (art. 24) l'ufficio viene soppresso. Di fatto - anche questo è documentato dalla Guida, e vedremo poi di trarne qualche commento - mentre si trovano negli Archivi di Stato documenti anche dell'ultimo quarantennio, ve ne mancano quantità cospicue di quelli precedenti al quarantennio.
I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili, principio questo ricondotto nell'attuale ordinamento alla libertà di pensiero proclamata della costituzione (artt. 21 e 33). La disposizione del decreto del 1963, che riafferma questo principio (art. 21), ne pone nello stesso tempo i limiti; limiti che hanno anch'essi fondamento nella costituzione e che sono riconducibili alla tutela della segretezza, imposta nell'interesse o dello Stato o dei privati [Ecco il testo dell'articolo (primo, secondo e terzo comma): " I documenti conservati negli Archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che divengono consultabili cinquant'anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo divengono dopo settant'anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settant'anni dopo la data della conclusione del procedimento.
Il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente [...], può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.
I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli Archivi di Stato o agli Archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina, stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo ".
L'art. 22 estende queste norme agli archivi degli organi dello Stato non ancora versati negli Archivi di Stato nonché a quelli degli enti pubblici. Per l'interpretazione di queste norme vedi, da ultimo, P. D'ANGIOLINI, La consultabilità dei documenti d'archivio, in RAS,X p.p. 198-249, e la bibliografia ivi citata.
].
E infine appena il caso di ricordare che negli Archivi di Stato non sono istituzionalmente conservati gli archivi e i documenti che non siano appunto " di Stato ", cioè i numerosi, importanti e vari archivi non statali, da quelli dei comuni a quelli delle regioni, a quelli dei privati. Su di essi l'amministrazione degli Archivi esercita la vigilanza, che è propria dello Stato su tutti i beni culturali, tramite le sovrintendenze a circoscrizione regionale (istituite nel 1939), ma non ne impone a conservazione negli Archivi di Stato. In questi si trovano tuttavia numerosi e pregevoli fondi non statali, pervenuti a vario titolo, di deposito o di dono o di acquisto. [ Un piano di pubblicazione di Guide regionali degli archivi comunali, a cura del e sovrintendenze, formulato nello stesso periodo in cui fu dato inizio a questa Guida, non ha finora avuto esito. A cura rispettivamente delle soprintendenze archivistiche per la Toscana, e per il Lazio, l'Umbria e le Marche, sono stati stampati tre volumi: Gli archi s ci dei comuni di Toscana, a cura di G. PRUNAI, Roma 1963 (QRAS, 221) Gli archivi dell'Umbria, Roma 1957 (PAS, XXX) che, oltre al materiale degli Archivi di Stato (Sezioni) di Perugia e Terni e delle Sottosezioni allora esistenti descrive anche gli archivi comunali delle due province; Gli archivi storici dei comuni delle Marche, a cura di E. LODOLINI, Roma 1960 (QRAS,6).
Una ricognizione generale degli archivi italiani fu tentata ddal Mazzantini e proseguita dal Degli Azzi Vitelleschi negli anni 1897-1915 (vedi p. XV): essa avrebbe dovuto comprender sia le carte allora conservate negli istituti statali sia quelle oggi sottoposte a vigilanza, e raccogliere anche inventari di singoli fondi. Ma pochi sono gli Archivi di Stato che vi compaiono e d'altra parte non sono rappresentate parecchie località, specie del Sud.
Ancor meno fortunata fu la Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d'Italia, sotto il patronato dell'Istituto storico italiano e poi dell'Istituto storico italiano per il Medioevo: furono pubblicati, riguardo agli archivi, solo tre volumi: I. Provincia di Firenze, parte I, Prato, a cura di R. PIATTOLI, Roma 1932;I Provincia di Pistoia, parte l,Pistoia, a cura di R. PIATTOLl, Roma 1934, e parte II, Mandamento di Pistoia ( Cortine e Podesterie), a cura di R- PIAT Roma 1936; VI. Provincia di Aquila, parte I, Città di Aquila, a cura di L, CASSESE, Roma 1940, e parte II, Comuni della provincia di Aquila, a cura di L. CASSESE, Roma 1940.
]. Altra documentazione che integra lacune di quella posseduta dagli Archivi di Stato può trovarsi in biblioteche ove sono raccolti, talvolta come manoscritti o carteggi, spezzoni di fondi provenienti da archivi pubblici o privati, o addirittura singoli volumi o registri avulsi dalle serie di cui facevano parte [La constatazione - che emerge già dal Mazzatinti - non è nuova; come non è nuova la proposta di scambi di materiale tra archivi e biblioteche. Cfr. A. PANELLA, Le restituzioni, in NAS II 1942), pp. 30-132, ora in A. PANELLA, Scritti archivistici, Roma 1955 (PAS, X X),L. CASSESE, I torno al concetto di materia/e archivistico e materiale bibliografico in NAS, lX( 1194), pp. 34-41, ora in L. CASSESE Teorica e metodologia. Scritti editi e inediti di paleografia diplomatica, archivistica e biblioteconomia, a cura di A.M. CAPRONI, Salerno 1980. Ogni proposta di scambi è stata comunque finora disattesa, anche dopo la costituzione del nuovo ministero per i beni culturali che gestisce entrambi i tipi di istituto.]. Non appartengono allo Stato, anche se collocati sul suo territorio, quegli archivi " ecclesiastici " che tanta importanza rivestono per la storia d'Italia e che sono conservati dalla Chiesa nei suoi istituti. Il concordato del 1929 ha escluso il potere di vigilanza dello Stato su questi archivi [Ai sensi dell'art. 30 del concordato la gestione ordinaria dei beni ecclesiastici " ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato italiano... ". Sulla questione cfr. A. PANELLA, Per una " Guida storica degli archi i ecclestastici ", in Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Città del Vaticano 1952, pp. 375-382, ripubblicato nel volume Scritti archivistici, Roma 1955 (PAS, XIX), pp. 269-278; F. BARROLONI Gli archivi ecclesiastici, in NAS, XII (19520, pp. 10-14; G. GIANNELLI CANTUCCI, LaI condizione degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato Italia, in RAS, XIX (1959), pp. 53-84. La Rassegna degli Archivi di Stato, XXXI (1971), p. 520 (Gli archivi ecclesiastici e la revisione del concordato) ha dato notizia di una proposta, formulata dalla commissione per la revisione del concordato di creare una commissione mista di archivisti statali ed ecclesiastici e di aprire agli studiosi gli archivi ecclesiastici italiani fino alla data stabilita dalla Santa Sede per l'Archivio vaticano..
Occasionalmente tuttavia se ne può trovare qualcuno negli Archivi di Stato, talvolta accanto a carte provenienti dalle corporazioni religiose soppresse [Sulle vicende, in generale, degli Archivi di Stato cfr. anche A. D'ADDARIO, L'organizzazione archivistica italiana al 1960, Roma 1960 (QRAS, 4) e la bibliografia ivi citata; E. LODOLINI, Organizzazione e legislazione archiv tica italiana, Bologna 1980. Per la legislazione cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, La legge sugli archivi, Roma 1963, e F. PUSCEDDU, Manuale di legislazione amministrativa sui beni culturali archivistici , Roma 1978. Per un quadro generale curato da una associazione dedita alla salvaguardia dell'intero patrimonio culturale italiano, vedi Gli archivi: proposte di collaborazione per una migliore tutela, Roma 1975 (Quaderni di " Italia Nostra ", 10)].

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3. Precedenti tentativi di descrizione generale del contenuto degli Archivi di Stato

Tentativi di offrire un panorama generale di quanto conservato negli Archivi di Stato non sono in passato mancati. Perché si passi dalle finalità prevalentemente interne delle relazioni volte a ragguagliare i pubblici poteri sulle condizioni e sulle necessità del servizio a un'opera con dichiarate finalità scientifiche occorre tuttavia arrivare al 1910. Per suggerimento di Pasquale Villari il consiglio superiore degli archivi approvò allora l'idea di un " manuale o guida degli Archivi di Stato ", che ebbe attuazione sotto la direzione di Eugenio Casanova. L'iniziativa mise capo al volume, di 312 pagine, intitolato L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato. Manuale storico archivistico [ Roma 1910, a cura del MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE.]. Il volume pose alcuni punti fermi ai quali credette opportuno riferirsi anche i successivo manuale del 1944: Gli Archivi di Stato italiani [ Zanichelli, Bologna 1944, a cura del MINISTERO DELL'INTERNO, UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.
Le due opere si ispirano a criteri redazionali assai simili che, brevemente, si possono ridurre ai seguenti: carattere sommario della trattazione (anche la seconda opera, più estesa, non supera le 606 pagine); impostazione fondamentalmente " storicistica " del lavoro, diviso, voce per voce, tra una premessa storica sulla genesi dell'Archivio e un successivo profilo delle singole magistrature che hanno dato origine alle carte; discorso differenziato e tale da fare emergere l'importanza di alcuni fondi nei confronti di altri; infine unità, almeno nelle intenzioni, di indirizzo e di metodo.
Non sempre però tali criteri sono in realtà rispettati. In primo luogo fa difetto, in molte voci, proprio la trattazione storica dei fondi e degli istituti. Gli stessi promotori del volume del 1910, di fronte alle molte difficoltà che avrebbe spesso comportato una trattazione rigorosamente storica, erano costretti a consigliare, come scrivono nella prefazione, di " descrivere lo stato presente delle cose, la distribuzione, l'ordinamento in cui i manoscritti oggi si trovano disposti, anche quando, per le vicende del passato, per capriccio di qualche direttore, un tale ordinamento non sembrasse né logico né scientifico, non rispecchiasse più le istituzioni politiche o amministrative degli Stati in cui gli Archivi erano sorti ".
Si nascondeva in queste parole l'ambiguità del " metodo storico " come in Italia è stato, in modo prevalente, applicato agli Archivi, ambiguità con la quale anche la redazione della Guida generale si è dovuta misurare. Da una parte infatti la " storia " da rispettare viene indicata come quella dell'istituto produttore dell'archivio, nel quale aprioristicamente si assume che esso istituto nell'essenza si rispecchi; dall'altra si tende a dare autonomia alle vicende comunque subite dalle carte, anche per cause estranee alle vicende dell'istituto come tale e al mutare stesso dell'organizzazione che esso ha dato alla propria memoria. Così quanto causato, ad esempio, da incuria, guerre o alluvioni finisce con l'essere considerato immodificabile, e la storia da rispettare diventa in sostanza la storia, o meglio la minuta cronaca, dell'archivio stesso. La pigrizia dell'amministrazione e degli archivisti viene così nobilitata come omaggio alla storia.
Il r.d. 27 mag. 1875, n. 2552, sull'ordinamento degli archivi, aveva in verità introdotto un vistoso strappo al " metodo storico ", disponendo (art. 6) che i documenti conservati negli Archivi di Stato non provenienti dai " dicasteri centrali " [ Questi ultimi avrebbero dovuto costituire una sezione apposita detta degli " atti di Stato ". venissero " ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi, degli atti notarili ". La disposizione era ripetuta nel regolamento del 1902. Il principio della divisione dei poteri veniva così applicato retrospettivamente ad epoche cui era sconosciuto, spingendo gli archivisti a conseguenti arbitrarie sistemazioni dei fondi, nelle quali si rifaceva strada, a grandi e imprecise linee, il metodo " per materia " o forse meglio si direbbe " per funzione ". Il regolamento del 1911, emanato subito dopo la pubblicazione del Manuale patrocinato dal Villari, riprese la norma ma, forse per attenuarne il danno, la limitò agli atti che sarebbero stati archiviati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso [ Cfr. l'art. 68 del regolamento approvato con r.d. 2 ott. 1911, n. 1163. Il medesimo articolo prevedeva anche " sezioni speciali " per " gli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai ". Anche questa disposizione ripete quanto già disposto dai precedenti regolamenti.].
In realtà - anche perché non tutti gli atti preunitari erano stati acquisiti, a quella data, dagli Archivi di Stato (non lo sono in qualche misura neanche ora) - la norma della ripartizione in sezioni continuò ad essere applicata estensivamente a tutto il materiale conservato negli Archivi di Stato. Lo provano molte voci sia del Manuale del 1910 che del volume del 1944 che lo ricalca, voci regolarmente divise nelle quattro sezioni ed in altre " speciali ", introdotte, come si è visto, per fare posto a documentazione specifica dei singoli Archivi [Così troviamo spesso sezioni particolari per gli archivi militari (Napoli, Torino), per gli archivi di enti e/o persone private (Cagliari, Reggio Emilia, Roma) o per le corporazioni religiose (Palermo, Reggio Emilia, Roma) o per le raccolte e collezioni (Milano, Roma). Troviamo anche la sezione degli atti amministrativi, troppo sproporzionata rispetto alle altre, bipartita in sezione di atti amministrativi in senso stretto e di atti finanziari (Milano, Roma) o di atti amministrativi e atti politici (Cagliari, Napoli, Palermo). E non mancano neppure sezioni di " atti vari " (Massa) o " diversi " (Palermo).].
Nella maggior parte di essi si era riusciti però a limitare le dannose conseguenze di quelle disposizioni declassando le sezioni a sottopartizioni di particolari periodi storici [ Qualche ulteriore traccia della divisione in sezioni è rimasta in quegli agglomerati di carte che sotto il nome di " giurisdizioni " o " giusdicenze " raccolgono atti promiscui di magistrature, di solito di primo grado, di diverse epoche e diversi regimi.].
La Guida generale non ha tenuto conto della divisione in sezioni, come è stato chiarito, quando è apparso necessario, nelle introduzioni ai singoli Archivi di Stato che le avevano adottate.
Va peraltro aggiunto che sia l'ordinamento del 1875 che il regolamento del 1902 tenevano fermo un principio, cui si attenne anche il regolamento del 1911: che cioè, nell'ambito di ciascuna sezione, gli atti venissero " disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti i (art. 68 del regolamento del 1911). Si esprimeva così la volontà di salvare il " rispetto dei fondi " pur nella distinzione delle sezioni, sorvolando peraltro sulle difficoltà che sarebbero nate dall'imbattersi in magistrature che avessero esercitato promiscuamente funzioni amministrative e funzioni giudiziarie. Il problema era comunque assai meno rilevante di quello che, negli archivi francesi, è posto dalla coesistenza tra gli astratti cadres de classement e il sempre ribadito respect des fonds [ Per un confronto con gli archivi francesi si veda F. VALENTl, Considerazioni sul " Manuel d'archivistique " francese in rapporto all' esperienza archivistica italiana, in RAS, XXXIII (1973), pp. 77-104.].
Anche a causa di questa situazione, dalla quale non era certo facile prescindere, sia il Manuale del 1910, sia la pubblicazione del 1944 non riuscirono ad essere improntati a quella " unità di indirizzo e di metodo " cui pure avrebbero inteso ispirarsi.
I curatori del volume del 1944 affermano di aver voluto di proposito lasciare " molta libertà ai compilatori ". Ma in certi casi si è venuto meno ai criteri più generali che avrebbero dovuto essere rispettati; spesso manca, per fare un solo esempio, addirittura l'indicazione della consistenza del fondo (il sopravvenire della guerra impedì forse una maggiore rifinitura dell'opera). Le brevi introduzioni storiche hanno poi diverso valore: in qualche caso sono state redatte con chiarezza e con cognizione della materia; in altri casi invece con poca cura e senza studio adeguato. Inoltre il carattere discorsivo della trattazione che passa senza soluzioni di continuità dall'uno all'altro fondo, sorvolando sui dati propri di ciascuno di essi, cancellando divisioni di epoche e distinzioni di uffici, nuoce spesso alla chiarezza della voce nel suo complesso (anche nella presentazione tipografica); e costituisce un esempio di quel cattivo uso dello " storicismo ", che maschera invece di denunciare i vuoti d'informazione.
Lascia oggi perplessi la dichiarazione di intenti che veniva fatta nella prefazione del Manuale del 1910 e cioè che l'opera doveva servire soprattutto alla preparazione degli archivisti - in pro dei quali occorreva insistere sull'inquadramento dottrinario - pur dovendo essa riuscire " utile anche agli studiosi in genere ". Lascia perplessi non solo per la gerarchia stabilita tra le due finalità, ma anche per il suggerito criterio di distinzione, che riserva agli archivisti la " dottrina ", come se essa potesse essere qualcosa di diverso dalla " utilità " degli archivi per gli studi. I redattori della guida generale confidano di essere riusciti a superare siffatta, corporativa, distinzione di piani.
Quanto ai dati quantitativi che si traggono dalle due pubblicazioni e alla loro comparabilità basterà aggiungere che nel Manuale del 1910 troviamo la descrizione di soli diciannove Archivi. Nella pubblicazione del'44 gli Archivi descritti sono divenuti ventitré poiché, come si è accennato, ai precedenti si sono aggiunti quelli di Bolzano, Trento, Trieste con le Sezioni di Fiume e Zara [ La legge del '39 aveva però declassato a Sezioni gli Archivi di Brescia, Apuania e Reggio Emilia; così gli Archivi di Stato erano in realtà, nella tabella allegata alla legge stessa, in numero di venti (vedi nota 2 a p.3)..
Vi sono poi descritte con scarne notizie, le venti Sezioni di Archivio di Stato costituite dagli ex Archivi provinciali del Mezzogiorno [Veramente, in seguito all'applicazione dell'art. 2 della legge del '39, erano state istituite, entro il 1943, anche le nuove Sezioni di Alessandria, Ancona, Arezzo, Como, Forlì, Livorno, Macerata, Perugia, Pistoia, Ravenna, Savona, Udine, Verona, Vicenza; di queste però non si dà notizia nella pubblicazione del'44. ].
Un più puntuale confronto di dati quantitativi e di ordinamenti risulta impossibile, dato il carattere, cui abbiamo accennato, delle due pubblicazioni.
Chi "voglia fare un paragone con il materiale che, dopo altri trentasette anni, si trova descritto in questa Guida potrà avere comunque un'idea, sia pure approssimativa, del ritmo di accrescimento della documentazione acquisita agli Archivi di Stato, e insieme dell'aumento degli istituti predisposti per la sua conservazione. Dal 1944 sono stati istituiti in ciascuna delle attuali province, tranne che ad Aosta, i previsti Archivi di Stato, i quali pertanto sono oggi novantaquattro, oltre all'Archivio centrale dello Stato; accanto a questi sono poi descritte in questa Guida anche le trentanove nuove Sezioni di Archivio di Stato nel frattempo istituite. Si consideri che la guerra ha portato da una parte distruzioni (particolarmente gravi i danni subiti dagli Archivi di Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma e Torino), dall'altra ha obbligato a spostamenti di carte, talvolta affrettati e disordinati, e a nuovi versamenti ingenti di materiale, assai malconcio, proveniente da uffici cessati [Cfr. Danni guerra 1940-1945 ed E. GENCARELLI, Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale, Roma 1979 (QRAS, 50). Tra le relazioni ufficiali sugli archivi una menzione particolare merita, in questa sede, quella pubblicata con il titolo Gli Archivi di Stato al 1952, II ed., Roma 1954. Oltre alla problematica sugli archivi prevalente in quel momento, essa contiene infatti notizie sugli Archivi di Stato e le Sezioni costituiti tra il 1944 e il 1952.].
Danni notevoli, specialmente a Firenze, sono stati apportati dalle alluvioni del novembre 1966 [Cfr. Danni alluvione 1966.].

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4. Impostazione iniziale della Guida generale e svolgimento dei lavori

I lavori preparatori della Guida generale iniziarono nel giugno 1966, ad iniziativa dell'allora ufficio studi e pubblicazioni della direzione generale degli Archivi di Stato [Sulla prima fase di lavoro rinviamo a P. D'ANGIOLINI, C- PAVONE, La Guida generale degli Archivi di Stato italiani: un'esperienza in corso, in RAS, XXXII (1972), pp. 1-21.].
Il consiglio superiore degli archivi e il comitato per le pubblicazioni, in seno ad esso costituito, mostrarono di riconoscerne l'importanza e qualificarono l'impresa come " impegno prioritario " dell'amministrazione archivistica. Questa espressione, tanto abusata nei più vari settori della vita pubblica italiana, non ha portato fortuna nemmeno alla Guida, che ha dovuto aprirsi a fatica la strada tra i molti e vari impegni che l'amministrazione aveva ed è venuta assumendo, per tacere delle non poche incomprensioni rivelatesi durante il cammino, con la conseguente deficienza dei mezzi posti a disposizione dei redattori. Un iniziale schema di lavoro, elaborato dall'ufficio studi e pubblicazioni e illustrato nelle riunioni dei direttori d'Archivio tenutesi a Napoli e a Brescia nell'estate del 1966, fu sottoposto all'esame degli archivisti che formularono per iscritto le loro osservazioni e controproposte di vario impegno e livello. Dall'abbondante materiale raccolto fu estratto un ampio rapporto, discusso poi in una serie di riunioni regionali e interregionali svoltesi presso gli Archivi delle città capitali degli Stati preunitari. Esaurita anche questa seconda fase, furono nel corso del 1969 elaborate le istruzioni operative.
La maggioranza degli archivisti riconobbe l'importanza e l'urgenza della iniziativa; ma molti non nascosero il proprio scetticismo circa la possibilità di condurla in porto. Troppe volte, nella storia dell'amministrazione archivistica, programmi ampi e ambiziosi si erano insabbiati; troppo grandi apparivano le difficoltà da superare in rapporto alla scarsità dei mezzi e del personale; notevoli si manifestarono infine le resistenze ad un inquadramento, nelle grandi linee, uniforme, sospettato di voler mortificare la ricca varietà storica delle situazioni locali. Alcune obiezioni assunsero la veste del rilancio perfezionistico: in nome della scienza si richiedevano lavori preventivi di natura e di mole tali che del risultato avrebbero fruito gli studiosi non di questa ma delle future generazioni.
Il punto di vista da cui mossero i promotori dell'iniziativa fu invece che se dopo un secolo di amministrazione unitaria gli Archivi erano nelle condizioni lamentate riguardo alla completezza delle acquisizioni, allo stato degli ordinamenti e delle inventariazioni, alla quantità e, in qualche caso, alla qualità del personale, all'impianto organizzativo generale, non si potevano attendere altri cento anni per procedere prima ad una soddisfacente riorganizzazione ed a un completo riordinamento e poi porre mano alla Guida. La Guida doveva invece nascere da una ricognizione completa e corretta dello stato di cose esistente, ed assolvere in conseguenza - come abbiamo già ricordato all'inizio di questa introduzione - il duplice compito di prima informazione e di libro bianco sulle carenze, sui limiti, sul non fatto da cento anni a questa parte [Cfr. le osservazioni in proposito di I. ZANNI ROSIELLO, Presentazione dell'inventario generale dei fondi conservati presso l'Archivio di Stato di Bologna, in Atti e memorie del/a deputazione di storia patria per le province di Romagna, n.s., XXVII (1977), pp. 181-191.].
In questa prospettiva la Guida era vista come una parte di quel catalogo generale dei beni culturali italiani di cui, fin da prima che venisse, nel 1974, istituito il nuovo ministero per i beni culturali e ambientali, era stata da più parti affermata la non procrastinabile esigenza. Il " catalogo ", nel nostro caso, doveva riguardare tutti e soltanto i fondi conservati negli Archivi di Stato. Furono pertanto escluse indagini supplementari, da qualcuno richieste, sui fondi da versare, e giacenti ancora in gran quantità e spesso malandati nelle cantine e nelle soffitte dei ministeri e degli altri uffici statali, perché questa impresa avrebbe quasi raddoppiato lo sforzo da compiere (ci si è limitati al riguardo a dare in nota qualche sobria indicazione richiesta dal contesto). E stata parimenti evitata la riapertura di annose controversie sui trasferimenti di documenti dall'uno all'altro Archivio di Stato, il più delle volte gelosi delle carte comunque pervenute fra le loro mura. In un primo momento si era pensato di proporre pochi spostamenti di fondi, per cause occasionali e recenti conservati fuori dalla loro sede naturale; ma anche queste modeste migrazioni sono state rese impraticabili e ne è stata abbandonata l'idea. Sono stati fatti comunque gli opportuni rinvii dall'una all'altra voce, ogni qualvolta è apparso necessario.
E stato inoltre ritenuto superfluo indicare, in sede di Guida generale, il titolo giuridico in base al quale archivi e singoli documenti sono entrati negli Archivi di Stato.
Va da sé che il grosso dei fondi preunitari è stato ereditato dagli Archivi degli antichi Stati, mentre per le carte statali postunitarie il versamento, prescritto dalla legge, è stata la via maestra dell'incremento degli Archivi di Stato.
Uno dei problemi che più interessarono nella fase iniziale sia il consiglio superiore, sia il comitato per le pubblicazioni, sia gli archivisti fu quello dell'ordine di collocazione degli Archivi di Stato nella Guida generale. Può apparire un problema secondario e anche alquanto bizantino; ma in realtà esso contribuì a rivelare la differenza fra due diversi modi di concepire la Guida: l'uno, più sensibile alle esigenze di una anche esterna presentazione " storica " del contenuto, chiedeva una collocazione secondo gli Stati preunitari; l'altro, favorevole invece all'ordine alfabetico era teso a conseguire un risultato di facile accessibilità al ricercatore, secondo una impostazione storica anch'essa nella sostanza, ma schematica e analitica nel metodo espositivo. E stato adottato quest'ultimo criterio, collocando l'Archivio centrale in testa e le Sezioni subito dopo l'Archivio di Stato da cui dipendono.


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5. La Guida generale come guida ai fondi. Partizioni e periodizzazioni

La Guida generale ha assunto come livello base di descrizione il " fondo " o " archivio ", evidenziandone tipograficamente il nome con il carattere spaziato. La Guida è, in altre parole, una guida ai fondi, talvolta raggruppati in unità archivistiche più complesse, come meglio si dirà in seguito (cfr. 0 6). Non interessa in questa sede tentare una definizione rigorosa del " fondo ", posto che sia possibile darla. Interessa invece avvertire subito, e anche questo lo si vedrà meglio in seguito, che il nome di quello che viene tipograficamente descritto a livello di fondo corrisponde nel maggior numero di casi al nome dell'istituto produttore delle carte. Una casistica delle non corrispondenze sarebbe superflua; essa, oltre che dalla Guida stessa, si evince da molte precisazioni fatte in questa introduzione. L'ordine in cui i fondi sono stati collocati nelle voci dedicate ai singoli Archivi di Stato ha inteso innestare in un inquadramento storico alcune esigenze sistematiche ritenute necessarie per la chiarezza e la intelligibilità del testo. Ogni voce (esclusa ovviamente quella, del tutto atipica, dell'Archivio centrale dello Stato) presenta così una tripartizione fondamentale, segnata dai numeri I,II,III, cui non seguono titoli o spiegazioni, che si danno invece qui una volta per tutte.
La prima parte raccoglie gli archivi di organi statali e di governo, di istituzioni, di magistrature centrali e locali, fino all'unificazione italiana (è chiaro che l'elencazione non va letta secondo le moderne distinzioni giuridiche e che la parola " statale " non intende avere qui un significato rigoroso, non impegna cioè a riconoscere l'esistenza di uno " Stato " nel senso pieno e moderno). La seconda parte della voce è dedicata agli archivi degli organi e uffici periferici dello Stato italiano unitario (anche qui, l'endiadi " organi e uffici " non rinvia a una rigorosa distinzione giuridica: mira solo a coprire la più vasta area possibile).
Infine, la terza parte della voce va innanzi tutto definita negativamente, nel senso che sono in essa ricompresi tutti gli archivi che non rientrano nelle due parti precedenti.
Vedremo peraltro fra poco che è possibile darne anche una qualificazione positiva, che possiamo qui anticipare nella formula di archivi non statali o non periodizzabili secondo i criteri prima accennati. L'unità d'Italia è stata dunque assunta come criterio periodizzante fondamentale, pur nella consapevolezza - in questo come in altri casi di rotture della continuità politica - che esistono sia continuità istituzionali sia vischiosità archivistiche che la scavalcano. E questo l'esempio più evidente della opzione compiuta dalla Guida per un " metodo storico " che non subordini la " grande storia " del compimento dell'unità nazionale alla " piccola storia " delle vicende e traversie delle carte. Vedremo poi a quali accorgimenti redazionali si sia ricorsi, in questo e nei casi analoghi, perché anche la " piccola storia " lasciasse le tracce che è giusto che lasci.
In verità andrebbe fatto al riguardo un discorso più complesso e di più ampie implicazioni.
Se, come ormai sempre più largamente si riconosce, i " tempi " della storia sono molteplici, e se d'altra parte il contenuto degli archivi documenta una vasta gamma di attività che si svolgono appunto secondo tempi non coincidenti (e un tempo del tutto proprio può seguire anche l'evolversi della " forma " degli archivi intesa come vincolo che unisce i singoli documenti), appare chiaro che qualcosa di arbitrario sarebbe stato intrinseco a qualsiasi scelta periodizzante la Guida avesse fatto. Consapevole di ciò, la redazione ha preferito adottare la periodizzazione più evidente e generalizzabile - o, se si vuole, più banale - nella convinzione che essa era preferibile, proprio per la sua ovvietà; sia ad altre, forse più raffinate, ma sicuramente meno di per sé evidenti, sia a un rigetto del principio stesso della periodizzazione, che avrebbe poi mascherato periodizzazioni criptiche e inespresse.
I ricercatori, compresi quelli che si dedicano alla storia delle istituzioni e perfino quelli appassionati alla storia degli archivi, possono dunque non trovare, in un numero di casi più o meno ampio, scanditi nella Guida i tempi propri dell'oggetto della loro specifica ricerca. Ci auguriamo peraltro che essi sappiano riconoscere nella periodizzazione, e negli altri criteri adottati per la presentazione dei fondi, lo strumento, astratto e plastico ad un tempo, che più faciliti la traduzione delle domande storiografiche in domande archivistiche.
Coerentemente a quanto finora detto, una periodizzazione secondo le grandi linee dello sviluppo della storia generale e istituzionale dei singoli Stati italiani è stata introdotta anche all'interno della parte I, che pertanto si presenta suddivisa in " Antichi regimi ", " Periodo napoleonico ", " Restaurazione ". Nelle voci siciliane e sarde manca, ovviamente, il periodo napoleonico; nella Sardegna le istituzioni degli antichi regimi proseguono fino al 1848.
L'espressione " Antichi regimi " è sembrata la più comprensiva e la più generalizzabile.
Il taglio istituzionale operato dai vari regimi napoleonici appare, con le cautele di carattere generale sopra esposte, incontrovertibile. Più sfumato quello tra i regni napoleonici e la Restaurazione, specie per la parte continentale del regno delle Due Sicilie. Si è introdotta tuttavia, anche questa distinzione per sua evidente Unità semplificatrice. Certamente il termine Restaurazione non copre 'intero periodo che va dal congresso di Vienna alla conclusione del Risorgimento, né riguarda inteso in senso strettamente statale, tutte le parti d'Italia. Pertanto la Guida opera in questo caso, sul piano storico, una indubbia forzatura. Sul piano archivistico tuttavia la soluzione non ha creato difficoltà che siano apparse insuperabili.
Quando le periodizzazioni come sopra illustrate non corrispondono con esattezza allo stato reale dei fondi descritti nelle partizioni I e II della voce, quando cioè i fondi scavalcano le periodizzazioni stesse, si è proceduto in una duplice direzione.
Innanzi tutto, nel corso del lavoro redazionale, sono stati in parecchi casi compiute sulla carta le distinzioni e i raggruppamenti che non era possibile attuare sulle carte.
Ad esempio, quando lo stato del fondo e la natura dei mezzi di corredo esistenti consentivano di distinguere con sicurezza le carte di un giudicato regio borbonico da quelle di una pretura italiana, i rispettivi fondi sono stati descritti separatamente, quale che ne siano oggi le contiguità e gli intrecci nella materiale collocazione e nella presentazione che ne danno i mezzi di corredo. Ma non sempre è stato possibile procedere a questi aggiustamenti, praticabili solo nei casi sicuri che non comportano arbitri e non danno luogo ad equivoci. Nei non pochi casi in cui reali, strette continuità archivistiche e ancor più spesso il disordine impedivano il taglio istituzionale periodizzante, la scelta della collocazione in un periodo piuttosto che in un altro è stata fatta secondo la consistenza, e in qualche caso anche secondo la rilevanza, delle carte proprie dell'uno o dell'altro periodo. Un opportuno gioco di rinvii segnala queste situazioni, che si sono manifestate con maggiore frequenza nella distinzione tra periodo napoleonico e Restaurazione. Va infine ricordato che quando gli scavalcamenti cronologici non sono rilevanti, non si è ritenuto necessario usare alcun particolare accorgimento e nemmeno procedere a continue, petulanti precisazioni.
Entro ciascuno dei tre periodi principali interni alla parte I, come sopra individuati, sono state talvolta poste in luce sottoperiodizzazioni rese esplicite con un titoletto a destra in neretto, di corpo minore rispetto a quello della periodizzazione principale.
Fondi che scavalcano una o più sottoperiodizzazioni sono stati collocati in quella nella quale hanno inizio le carte, senza rinvii dalle sottoperiodizzazioni successive.
Così, ad esempio, chi intenda studiare il granducato lorenese troverà nella sottoperiodizzazione " Periodo lorenese " i fondi che iniziano in quell'epoca; ciò non esclude che nelle sottoperiodizzazioni precedenti possano trovarsi fondi che si protraggono fino alla fine del sec. XVIII.
Gli archivi dei comuni dell'Italia centro-settentrionale, per la parte precedente al periodo napoleonico, sono stati collocati nel periodo degli Antichi regimi, sia nel caso più evidente di archivi di comuni che divennero capitali di Stati preunitari l'esempio tipico, Firenze), sia nel caso degli altri comuni oggi capoluoghi di provincia e quindi sedi di Archivi di Stato. In questo secondo caso si è avuto cura di spiegare molto sommariamente i rapporti e le sovrapposizioni che si vennero a creare tra le antiche magistrature comunali, da cui andava scomparendo ogni carattere di sovranità, e i nuovi organi locali dello Stato regionale che man mano venivano creati e coesistevano spesso con i primi. Per analogia sono stati collocati sotto gli Antichi regimi anche gli archivi dei comuni dell'Italia centro-settentrionale oggi sede di Sezione di Archivio di Stato. Sono state invece collocate nella parte III della voce le carte di tutti i suddetti archivi comunali a partire dal periodo napoleonico, da quando cioè il comune assume con chiarezza la sua moderna fisionomia di ente autarchico territoriale senza più dubbio distinto ormai dallo Stato.
Gli archivi di tutti gli altri comuni conservati oggi negli Archivi di Stato sono stati collocati per intero nella parte III (cfr. 0 7.b).


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6. Ordine dei fondi all'interno dei periodi storici

Diplomatici. Le maglie della periodizzazione adottata sono così larghe che non esauriscono il problema dell'ordine in cui descrivere i fondi. All'interno del periodo o sottoperiodo la collocazione dei singoli fondi si è dovuta dunque ispirare ad ulteriori criteri.
Innanzi tutto, ad uno di natura più strettamente archivistica. Quando la struttura di un insieme documentario è particolarmente ricca, articolata e complessa, e fondi molteplici appaiono uniti da vincoli che è apparso necessario rispettare e porre in evidenza, allora nella stesura della voce, al di sopra del livello base costituito, come già ricordato, dal fondo, sono stati accolti uno o due ulteriori livelli gerarchicamente sovrastanti, contraddistinti tipograficamente da titoli in maiuscolo collocati l'uno al margine, l'altro, in corpo più grande, al centro della pagina. Nella voce Modena, ad esempio, la gerarchia è data nell'ordine da: Archivio segreto estense, Casa e Stato, Documenti riguardanti la Casa e lo Stato, dove questo ultimo è uno dei molti fondi che compongono il grande e complesso Archivio segreto estense.
Dove questi raggruppamenti non esistono (ed è il maggior numero dei casi), o dove ve ne sono di molteplici (ma sono pochi casi), o infine, quando necessario, all'interno di essi raggruppamenti, si è seguito, nell'ordine di collocazione, un criterio che potremmo chiamare sistematico se la parola non facesse pensare all'esistenza di un grande rigore là dove invece si tratta necessariamente solo di indirizzi di massima.
La prima grande partizione, che riguarda ovviamente solo gli Archivi che hanno sede nelle capitali degli antichi Stati, è stata quella fra organi centrali e organi periferici; ed è apparso naturale far precedere i primi. Nell'ambito degli organi centrali (e, per analogia, di quelli periferici) sono stati collocati in testa - volendo usare, in prima approssimazione, le parole di salvatore Bongi - gli archivi delle " magistrature e istituzioni in cui fu la direzione interna ed esterna della cosa pubblica ". Ciò significa che di massima si è partiti, ovviamente con più precisione a cominciare dal periodo napoleonico, dagli archivi degli organi con competenze più ampie e generali (" costituzionalmente rilevanti " diremmo con linguaggio moderno): nell'ordine - quando distinguibili - legislativi, consultivi e di controllo. Si è passati poi - traducendo ancora in linguaggio moderno - agli organi dell'amministrazione attiva: prima a quelli relativi alla politica interna, poi a quelli relativi alle attività finanziarie, a quelle economiche e sociali, a quelle della pubblica istruzione ed infine agli organi militari [ L'eccezione costituita dall'Archivio centrale dello Stato, che ha collocato i ministeri in ordine alfabetico, viene chiarita nella introduzione a quell'Archivio.].
Ciò sempre che una struttura archivistica consacrata ab antiquo - che divida ad esempio per materia un intero archivio di casa regnante - non presenti un ordine diverso. Si era anche pensato di seguire l'ordine dato da almanacchi, calendari ufficiali, eccetera, a partire dalle epoche in cui i singoli Stati cominciarono a dotarsi di siffatti strumenti; ma, poiché l'ordine in essi espresso è di anno in anno mutevole, oltreché spesso lacunoso e poco rigoroso, l'idea è stata abbandonata, tranne che nel caso di Napoli per il primo periodo borbonico e per quello murattiano. Quelle pubblicazioni sono state tuttavia tenute presenti, accanto alle leggi coeve, per stabilire meglio i rapporti che correvano tra questo o quell'ufficio e quindi per collocarne meglio i rispettivi archivi nelle singole voci. Così, ad esempio, è stato possibile individuare numerose commissioni sorte in seno ad organi di controllo e ricollocarne gli archivi accanto a quelli degli organi stessi, dai quali talvolta erano stati separati.
Così ancora è stato possibile individuare caratteristiche di uffici che, benché indipendenti, facevano però capo ad altri, cui sono stati accostati. E stato possibile infine collocare in molti casi dopo gli archivi di organi con competenza mista, o comunque molto estesa (ad esempio segreterie di Stato e ministeri), quelli degli organi con competenza più specifica che da essi ebbero via via origine. Delle soluzioni adottate in casi speciali - ad esempio, per le amministrazioni centrali di livello non ministeriale che coesistono con i ministeri di tipo moderno - è data ragione volta a volta nelle singole voci. Gli archivi degli organi giudiziari, quando questa loro natura appare sufficientemente riconoscibile, anche se non sempre esclusiva, sono stati collocati dopo quelli del potere esecutivo. E chiaro che questa distinzione è, nel periodo degli antichi regimi, tra le più labili e incerte; non stupirà quindi di trovare carte relative a funzioni giudiziarie in fondi collocati anche altrove. Dal periodo napoleonico in poi la distinzione è invece, in generale, più netta, specie per quanto riguarda gli organi centrali; e, a sottolineare la natura del nuovo modello di organizzazione giudiziaria, è stato seguito, sempre a partire da Napoleone, un ordine interno che sale dalle giurisdizioni di grado inferiore a quelle di grado superiore. Le giurisdizioni speciali e straordinarie sono state collocate di massima dopo quelle ordinarie. Infine negli Archivi dove era stato adottato ab antiquo un sistema di ordinamento per materia (Milano e, in parte, per limitarci ai grandi istituti, Mantova e Torino) questo è stato rispettato e in vario modo combinato, senza alterarlo, con i criteri generali adottati dalla Guida.
Un cenno a sé meritano i " diplomatici ". Col nome di diplomatico figurano nella Guida solo quelli così chiamati per atto di nascita o per consolidata tradizione; essi, sempre per ossequio alla tradizione, sono stati collocati in testa alla voce.
Quale che sia il nome oggi localmente in uso, le altre raccolte di pergamene sono state collocate nella parte III della voce (cfr. 0 7.s). Va avvertito che alcune pergamene, tratte in alcuni Archivi dalla costole di antiche legature, sono talvolta semplici frammenti, in qualche caso anche di testi letterari o musicali.


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7. Suddivisione della parte III della voce

La parte terza delle singole voci non ha al suo interno, per la caratterizzazione che già abbiamo sommariamente ricordata, partizioni storiche e periodizzanti. Ha invece partizioni sistematiche, che qui di seguito elenchiamo, avvertendo, come è del resto prevedibile, che non tutte compaiono in tutte le voci e che in alcune compaiono partizioni affatto specifiche, quale ad esempio " Archivi di interesse dinastico-familiare degli Estensi ", nella voce Modena.
I criteri della sistemazione sono in realtà eclettici. Non si tratta cioè di categorie o di " funzioni " astrattamente considerate, ma di raggruppamenti che si ispirano a fatti archivistici, o a situazioni storiche, o a peculiarità istituzionali. Ogni partizione ha pertanto la sua ragione d'essere, che cercheremo brevemente di illustrare, quando non sia di per sé evidente. a. Feudi. Categoria presente molto raramente.
b. Comuni. Vi sono descritti gli archivi dei comuni che, a titolo di deposito o ad altro titolo, sono conservati nell'Archivio di Stato. In testa figurano gli archivi dei comuni cui si riferiscono le singole voci, compresi, a partire dal periodo napoleonico, quelli che per gli anni precedenti sono ricompresi sotto gli Antichi regimi (cfr. 0 5, pp. 13-14). Seguono, in ordine alfabetico, gli archivi degli altri comuni, talvolta divisi, al loro interno, nei diversi periodi: antichi regimi, periodo Napoleonico, restaurazione, Italia unita. Alcuni archivi comunali hanno conglobato atti di istituzioni originariamente ad essi estranee pervenute per ragioni che si è cercato volta a volta di chiarire e che spesso sono riconducibili alla funzione da quegli archivi svolta, specie nell'800, di istituti conservatori del complesso delle memorie locali.
c. Province. Categoria scarsamente rappresentata.
d. Archivi fascisti. Questa categoria è stata esemplata su quella esistente nell'Archivio centrale dello Stato. Si limita a raccogliere gli archivi del partito fascista e degli enti ad esso più strettamente collegati.
e. Comitati di liberazione nazionale. Anche questa è una collocazione di comodo, che non intende dirimere la questione - anzi, ad essa si sottrae - se i comitati fossero divenuti organi di governo dello Stato o fossero sempre rimasti semplici strumenti di collegamento fra i partiti.
f. Archivi notarili, Non crediamo sia qui necessario sottolineare la peculiarità e la continuità plurisecolare di questi archivi. Vogliamo solo ricordare le difficoltà che si sono incontrate a darne una plausibile articolazione interna, che in effetti si presenta con notevoli difformità da Archivio ad Archivio. Qui possiamo solo anticipare: a) che sotto questa categoria sono stati collocati anche gli organi di governo del notariato, quali i collegi notarili; b) che atti notarili si possono trovare anche altrove. Così ad esempio nell'Archivio di Stato di Roma parte degli atti notarili sono collocati di seguito agli uffici della camera apostolica (e quindi nella sezione dedicata agli Antichi regimi, nei quali i notai erano incardinati; c) che gli atti dei giudici ai contratti, che si conservano in alcuni Archivi di Stato meridionali, sono stati collocati insieme agli atti notarili. Più in generale va detto che gli atti notarili sono stati raggruppati in linea di massima secondo il criterio della provenienza (di quale natura essa di fatto sia, è specificato volta per volta), senza tuttavia impegnarsi a scendere fino al livello delle " piazze ", e, meno che mai, a quello del singolo notaio. Una elencazione delle " piazze " sarebbe stata infatti troppo lunga e difficoltosa, anche per la loro incertezza attraverso i secoli. [Di massima gli atti dei notai risultano acquisiti in base alle circoscrizioni distrettuali, mandamentali o comunali istituite o mantenute dopo l'unificazione. Ne consegue che le circoscrizioni italiane possono non coincidere con le circoscrizioni territoriali preunitarie, come si evince dalle puntuali note alle località o piazze comunque individuate, il cui elenco è stato di massima fornito nell'ambito del distretto o della provincia, nei pochi casi in cui - mancando l'Archivio notarile distrettuale - gli atti dei notai che vi rogarono sono stati estrapolati dall'Archivio notarile della cui circoscrizione facevano parte.] All'interno dei raggruppamenti operati secondo la provenienza gli atti sono stati distinti per secoli, con l'indicazione per ogni secolo dell'anno iniziale e di quello terminale. I volumi notarili a cavaliere tra due secoli sono stati computati, ogni qualvolta lo stato dell'ordinamento e dell'inventariazione lo rendeva possibile (ed è il maggior numero di casi), con il secolo in cui iniziano; il che ha comportato qualche sovrapposizione di date.
g. Catasti. La collocazione in questa categoria di larga parte degli atti catastali conservati negli Archivi di Stato deriva dalla difficoltà di ricondurre i catasti sotto l'archivio degli uffici che presiedevano, centralmente e localmente, al servizio catastale. E ciò per due motivi. Il primo sta nel fatto che molte volte la vita " attiva " di un catasto si prolunga assai oltre quella dell'ufficio o addirittura dello Stato che per primo lo impiantò. Il secondo motivo sta nel fatto che in molti Archivi di Stato i catasti costituiscono ab immemorabili separate raccolte e collezioni, nelle quali sono compresi talvolta anche atti di accertamento di beni non riconducibili sotto la moderna categoria di catasto. Non mancano tuttavia casi in cui gli atti catastali costituiscono, e come tali compaiono nella Guida, serie di archivi comunali o di uffici statali preposti alla rilevazione: un caso cospicuo è quello delle scritture centrali del catasto onciario, descritte, nella voce dedicata all'Archivio di Stato di Napoli, nell'ambito della Camera della sommaria. Non mancano in questi casi gli opportuni rinvii.
h. Atti demaniali. Sono stati collocati sotto questa categoria - che trae il nome dalla tradizione archivistica meridionale, e in effetti la categoria stessa è presente solo negli Archivi del Mezzogiorno - i documenti prodotti dai vari uffici che hanno presieduto alla liquidazione degli usi civici. Ancora oggi le commissioni regionali per la liquidazione degli usi civici versano periodicamente negli Archivi di Stato le pratiche esaurite, composte da documenti talvolta plurisecolari. E questo il motivo che ha indotto a non procedere a separazioni che sarebbero risultate necessariamente arbitrarie.
i. Stato civile. Anche gli atti di Stato civile sono conservati di solito in serie separate.
Alcune ebbero origine nei diversi Stati in seguito all'introduzione del codice napoleonico, altre dopo l'Unità, in seguito all'applicazione del codice civile del 1865. Nel periodo della Restaurazione invece non tutti gli Stati mantennero la funzione di Stato civile ma alcuni la restituirono alle parrocchie; ciò ha consigliato di porre in questa categoria anche i libri parrocchiali, sempre per il periodo della Restaurazione.
I pochi libri parrocchiali del periodo degli Antichi regimi, pervenuti negli Archivi di Stato, sono stati invece collocati sotto la partizione Enti ecclesiastici (cfr. 0 7.o).
Giova ricordare che, secondo la legislazione italiana, gli atti di Stato civile constano di due serie di originali, una conservata presso il comune, l'altra presso il tribunale.
Quest'ultima deve essere versata negli Archivi di Stato soltanto fino al 1865 (ma alcuni tribunali hanno versato anche registri di data posteriore).
l. Università, arti, collegi e ordini professionali. Nel raggruppare sotto questa categoria archivi che vanno da quelli delle università degli studi a quelli dei più vari ordini professionali, non si è tenuto conto della collocazione degli enti produttori rispetto al diritto pubblico o privato e tanto meno della funzione pubblica da essi di fatto esercitata in epoche in cui la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato non corrispondeva a quella oggi comunemente adottata.
m. Camere di commercio. Anche questa categoria è giustificata dalla continuità degli archivi, pur nella relativa mutevolezza del nome e della non sempre ben definita natura giuridica delle camere. Devono intendersi ricomprese anche le carte del periodo fascista durante il quale, a partire dal 1926, le camere assunsero il nome di consigli provinciali dell'economia corporativa.
n. Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali. Il termine opera pri è quello originariamente adottato nella legislazione italiana [L.3 ag. 1862, n. 753: " sull'amministrazione delle Opere pie ".] mutato poi in quello di " istituzione pubblica di beneficenza " e infine " di assistenza e beneficenza " [L.17 lu. 1890, n. 6972, art. 1: " Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità, quanto di malattia; b) di procurarne l'educazione, 1'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico ". Cfr. infine il r.d. 30 dic. 1923, n. 2841: " riforma della 1.17 lu. I890, n.6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ". ]. Accostando i vari termini storici si è voluto, nella Guida, dare alla categoria la maggiore estensione e ricomprendervi sia gli istituti d'ispirazione religiosa (indicati di preferenza con il termine tradizionale di opere pie) che quelli di natura laica, sottolineando inoltre come fra essi vi siano numerosi enti ospedalieri antichi.
Le istituzioni di assistenza e beneficenza, di cui è nota la continuità attraverso i secoli, furono soggette fin dal sec. XVIII al controllo delle autorità pubbliche e a frequenti fusioni e concentramenti dei loro patrimoni. La legge del 1862 creò le congregazioni di carità, enti necessari di ogni comune, nelle quali in particolare vennero sempre più concentrandosi patrimoni e archivi di vecchie istituzioni caritative.
Così pure avvenne in seguito alla 1.3 giu. 1937, n. 847 che sostituì alla congregazione l'ente comunale di assistenza. Con le carte degli enti istituiti in ogni comune dopo l'Unità sono così pervenute di solito negli Archivi di Stato quelle assai più antiche di opere pie e ospedali sottoposti all'amministrazione degli enti stessi.
Non sempre è stato possibile evitare contaminazioni di carte tra le due categorie di enti: e ciò spiega le sfasature di date che talvolta si riscontrano. Così pure non sempre sono ben distinti tra loro gli archivi delle singole opere pie, a loro volta oggetto, nella loro esistenza secolare, di numerose interferenze, trasformazioni e fusioni.
La distinzione di questa categoria da quella delle corporazioni religiose (vedi appresso) è in realtà piuttosto labile e va ricondotta da una parte al giudizio che dettero gli esecutori delle leggi eversive o di riforma sui fini prevalentemente di culto o di assistenza degli enti ecclesiastici, dall'altra al consolidarsi in categorie archivistiche delle primitive, ma non sempre rigorose, distinzioni giuridiche. Non ci si dovrà dunque meravigliare se documenti della funzione assistenziale si ritrovano anche sotto la categoria delle corporazioni religiose e viceversa.
Va ancora detto che talvolta, negli Archivi del Mezzogiorno, carte di opere pie si trovano frammiste a quelle dei consigli generali degli ospizi che, secondo la legislazione borbonica, avevano potere di vigilanza sulle opere stesse.
I fondi delle opere pie e delle altre istituzioni descritti in questa partizione sono collocati in ordine cronologico.
o. Enti ecclesiastici. L'esistenza delle categorie n) e p) rende evidente che sotto questa non si troveranno tutti gli archivi di istituzioni " ecclesiastiche " conservati negli Archivi. di Stato, ma solo quelli di vescovati, parrocchie, tribunali ecclesiastici, eccetera, che, a norma della vigente legislazione, dovrebbero essere esclusi dalla conservazione negli Archivi di Stato (vedi pp. 5-6). Una presenza, quindi, rara e casuale. Archivi di questa natura possono comunque trovarsi anche fra le corporazioni religiose.
p. Corporazioni religiose. Si tratta di una categoria che trae origine dagli archivi venuti in possesso dello Stato in seguito alle varie leggi eversive emanate dagli antichi Stati italiani, dai regimi napoleonici, e poi dallo Stato italiano. L'espressione adottata è quella tradizionale che risale alle norme soppressive del 1866 (r.d. 7 lu. 1866, n. 3036) [L'art. 1, a prescindere dalle difficoltà interpretative cui ha dato luogo, così le definisce: " non sono più riconosciuti nello Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose, regolari e secolari, ed i conservatori e i ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.
Le case e gli stabilimenti appartenenti agli ordini, alle corporazioni, alle congregazioni ed ai conservatori e ritiri anzidetti sono soppressi ". La categoria si definisce ancor meglio negativamente, cioè attraverso l'elencazione delle categorie di istituti sottratti alla " devoluzione n dei loro beni al demanio o agli enti territoriali: l'art. 18 parla di edifici e di altri beni adibiti al culto, di quelli dei vescovati, dei seminari, " delle cappellanie laicali e dei benefizi di patronato o laicale o misto "
Furono esclusi dalla devoluzione (art. 33) anche pochissimi istituti ecclesiastici di eccezionale valore storico o artistico.
].
L'art. 24 della legge destinava i beni culturali ai musei, alle biblioteche - e, doveva intendersi, anche agli Archivi - delle rispettive province. Però molti documenti ancora utili all'amministrazione dei beni delle corporazioni e alla liquidazione delle relative pendenze vennero trattenuti dagli organi statali preposti alla soppressione e quindi trasmessi agli Archivi in anni successivi, specie ad opera delle intendenze di finanza e degli uffici del registro. Non meraviglierà quindi di trovare negli archivi di alcune corporazioni atti di data più recente di quella della soppressione, non essendo stati tenuti sempre ben distinti i documenti dell'ente soppresso da quelli dell'ente soppressore, così come del resto era avvenuto anche nelle soppressioni preunitarie.
L'organizzazione interna di questa categoria è risultata molto complessa e non si presenta del tutto uniforme nei vari Archivi. In linea di massima le corporazioni sono state innanzitutto divise con criterio geografico, in base alle località di appartenenza, mettendo in testa il capoluogo di provincia e in ordine alfabetico le altre sedi. Al di sotto di questa prima ripartizione le singole corporazioni sono state collocate in ordine cronologico, in base all'atto più antico posseduto da ciascuna di esse. Solo nell'Archivio di Stato di Roma, che conserva le carte dei vari ordini religiosi indipendentemente dalle località in cui ebbero sede le singole case, queste sono poste in ordine alfabetico chiarendo quali documenti appartengono alla casa centrale e quali alle case fuori Roma.
Per il resto si sono rispettati i vari raggruppamenti cosi come si sono venuti formando nei singoli Archivi. In qualche Archivio, sempre però conservandosi le due suddivisioni accennate, le carte delle corporazioni sono raggruppate a seconda della diocesi di provenienza; in qualche altro sono raggruppate in base alla occasione storica della soppressione dell'ente e quindi in base al momento dell'ingresso delle carte in Archivio; in qualche altro ancora in base alla natura giuridica dell'ente; in altri, infine, sono combinati tra loro i diversi criteri.
Di ciascuna corporazione è stato indicato, quando possibile, l'ordine religioso di appartenenza. La mancanza di adeguati mezzi di corredo e la difficoltà a seguire le mutazioni dei nomi degli ordini e il succedersi di più ordini nella gestione della stessa casa, hanno impedito talvolta che l'ordine, o gli ordini, fossero individuabili con la necessaria sicurezza.
q. Archivi di famiglie e di persone (ovviamente, di persone fisiche). Sono collocati in ordine alfabetico. Com'è noto, i nobili piemontesi e siciliani sono conosciuti spesso col nome del predicato nobiliare piuttosto che con quello del casato: in tali casi si sono rispettati gli usi locali. Sono state date, ove possibile, sobrie notizie sulla famiglia e sulle persone. E stata segnalata, ove possibile, la presenza, assai frequente, di nuclei documentari di altre famiglie imparentate con quella cui si riferisce il fondo, sempre che le loro carte avessero una certa rilevanza e consistenza.
r. Archivi diversi. E chiaro che questa partizione risponde più ad un criterio negativo - nel senso che raccoglie tutti quegli archivi che non si sono potuti inserire nelle precedenti partizioni - che positivo. Si può tuttavia, esemplificando, menzionare gli archivi che più frequentemente vi compaiono: archivi non dello Stato italiano né degli Stati preunitari, quali quelli di ambasciate straniere; archivi di enti pubblici vari, ad esempio di alcuni consorzi; archivi di istituzioni private, dalle prime società operaie alle istituzioni culturali o di diporto; più raramente vi compaiono archivi di aziende industriali o di società commerciali.
s. Raccolte e miscellanee. Sono le più varie: non solo raccolte di pergamene o di documenti cartacei, ma di carte geografiche, bandi manoscritti o a stampa, leggi, fotografie, manoscritti storico-letterari, timbri, sigilli, cimeli, eccetera. E appena il caso di avvertire che le miscellanee pertinenti ad un determinato ufficio o istituto o anche a interi periodi storici sono state collocate rispettivamente assieme all'archivio dell'ufficio o istituto o nell'ambito del periodo storico cui si riferiscono e non in questa categoria finale.


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8. Nome del fondo

Delineata così per sommi capi la struttura generale della Guida, occorre ora indicare quali elementi siano stati posti in evidenza nella descrizione dei singoli fondi. Innanzi tutto il nome. L'obiettivo, già ricordato, è stato quello di dare al fondo il nome dell'istituto o dell'ufficio che produsse le carte. La verifica dei nomi tradizionali, se ha permesso in molti casi di rettificare denominazioni scorrette, ha anche posto in evidenza che l'obiettivo stesso non era sempre raggiungibile.
In questi casi sono state segnalate le discordanze fra il nome dell'archivio e la sua reale configurazione. La casistica di queste discordanze, per le quali si è proceduto caso per caso alle opportune segnalazioni, è molto varia; essa peraltro può essere ricondotta di massima sotto tre categorie.
La prima comprende le numerose situazioni in cui il nome dell'istituto o ufficio è cambiato nel corso degli anni ma è rimasto unitario l'archivio da esso prodotto, anche perché spesso non cambiavano sostanzialmente le competenze. In questi casi sono stati indicati il primo nome e il successivo o i successivi, legati dall'avverbio poi. Non si è ritenuto tuttavia necessario indicare nel titolo del fondo tutti i nomi, quando essi risultano nelle notizie storico-istituzionali (sulle quali vedi subito appresso) o nei repertori (cfr. p. 17). Nella parte seconda delle singole voci, quella dedicata agli archivi postunitari, i fondi sono indicati con il nome che l'ufficio aveva alla data dell'ultimo documento versato.
La seconda categoria riguarda i casi in cui la pluralità degli uffici che hanno prodotto le carte confluite a costituire quello che ha tradizionalmente assunto il nome di " fondo " o " archivio ", e che come tale è stato recepito nella Guida, non è legata dalla successione sopra considerata. In questi casi, quale che sia il nome adottato - che può essere quello fissato dalla tradizione, o quello delle carte prevalenti per qualità o quantità - si è avuta cura di avvertire che il fondo non è costituito dall'archivio organico di una magistratura; e, dove possibile, sono stati descritti succintamente i modi della formazione del complesso documentario e sono state altresì indicate le magistrature i cui documenti sono in esso confluiti.
La terza categoria raggruppa i casi in cui il nome del complesso di carte - che per comodità espositiva e chiarezza tipografica e secondo i criteri sopra enunciati (cfr. p. 5) è stato ugualmente descritto a livello di fondo - è disancorato da ogni previa specifica definizione istituzionale (ad es.: un coacervo di carte giudiziarie o, nell'Archivio di Stato di Roma, la Miscellanea di carte politiche e riservate). Anche in questi casi di consolidato disordine, del quale i redattori della Guida non hanno potuto che prendere atto, si è cercato, finché possibile, di indicare le magistrature e gli uffici i cui documenti sono andati a formare il non organico complesso.
Per il periodo degli Antichi regimi il nome della magistratura o ufficio è stato dato nella forma astratta o personificata a seconda dell'uso prevalente " fattone nelle carte o, quando è stato possibile verificarlo, nella legislazione: ad esempio, " sacra regia udienza ", ma " giudici ai contratti ". Per i successivi periodi invece si è adottato come regola il termine astratto, almeno che non vi fosse una costante indicazione contraria nelle pubblicazioni ufficiali.
Anche per quanto riguarda l'inserzione, nel nome del fondo, della circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio produttore è stato seguito un criterio diverso per gli Antichi regimi e per quanto avvenuto dal periodo napoleonico in poi. Nel primo caso non si è ritenuto possibile adottare norme precise. Nel secondo caso, quando cioè le competenze territoriali cominciano ad essere definite con uniforme esattezza, la competenza degli uffici a circoscrizione provinciale non è stata indicata quando il nome coincide con quello del capoluogo di provincia (ad es., nell'Archivio di Stato di Livorno: " Prefettura del dipartimento del Mediterraneo ", per quella napoleonica; invece: " Prefettura " - si intende " di Livorno " - per quella italiana).
Un problema a sé è costituito dai nomi di magistrature e uffici di territori che hanno fatto parte di Stati non italiani. Per questi nomi si è usata la dizione, straniera o italiana, che aveva prevalentemente corso. Ad esempio, per i territori che entrarono a far parte dell'impero francese, si è usata la lingua francese; non così però per quelle zone, come ad esempio la Toscana, dove l'uso pubblico della lingua francese non fu praticato. Se si trattava di magistrature di cui non è stata data notizia nei repertori si è fatto comunque seguire tra parentesi l'altro nome, italiano o straniero.
I nomi non italiani, sia di magistrature che di località, sono stati ripresi dalle fonti normative dell'epoca.
Infine, delle qualifiche di " regio ". " imperial regio " e simili, che compaiono nei nomi ufficiali, non si è tenuto conto quando, essendosi ormai affermata la struttura moderna dello Stato, quelle qualifiche avevano perso ogni significato di reale riferimento alla persona del sovrano.


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9. Consistenza

Al nome segue la consistenza del fondo (non stupisca la presenza di poche consistenze non precise segnalate con un " circa ", indice del particolare disordine di alcuni fondi). La redazione ha dovuto al riguardo affrontare un problema terminologico. Com'è noto, le unità archivistiche superiori al fascicolo (le " macrounità ") vengono chiamate nelle varie zone archivistiche con nomi diversi, che rispecchiano solo in patte diversità di condizionamenti materiali: busta, mazzo, fascio, pacco, cartella, filza, scatola, cassetta, eccetera. La redazione centrale si era riservata di unificare questa terminologia; ma vi ha poi il più delle volte rinunciato per evitare arbitri ed equivoci. I volumi e i registri sono stati comunque indicati a parte, separatamente quando possibile, altrimenti congiuntamente, con l'endiadi " t volumi e registri ". Talvolta ci si è accontentati di una segnalazione quantitativa globale di buste (o altro termine equivalente), registri e volumi. A parte sono state indicate, quando possibile, le pergamene cosiddette " sciolte " (da non confondere con quelle raggruppate nei " diplomatici " e nelle raccolte, delle quali si è già detto), dando separatamente, secolo per secolo, la consistenza di quelle anteriori al 1300.


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10. Datazione

La datazione dei fondi, per la quale talvolta ci si è dovuti accontentare del secolo, è stata collocata, tra parentesi, subito dopo la consistenza, a sottolineare che essa si riferisce alle carte e non all'istituto che dà il nome al fondo. Ogni qualvolta è stato possibile accettare la presenza di rilevanti lacune le date estreme sono state spezzate in due o più coppie, allo scopo di non ingenerare l'illusione di una inesistente continuità di documenti attraverso il tempo. Quando tale indicazione sarebbe stata troppo macchinosa, ci si è limitati a segnalare le lacune in modo generico (ad esempio, " il fondo ha carattere continuativo solo a partire dal sec. XIV ", oppure " con lacune per il sec. XV ", e simili); va da sé che alcuni fondi, riferendosi ad attività politiche ed amministrative intermittenti, sono di per sé saltuari, quali le raccolte di statuti o di provvigioni e in genere le più antiche raccolte di provvedimenti normativi. Quando si tratta di copie di documenti di particolare rilievo (ad esempio, gli statuti o le pergamene più antiche con le quali inizia un fondo) è stata, se possibile, indicata, con formule varie, anche la data dell'atto copiato.
Questa assume particolare rilievo negli statuti, nei cartulari, nelle trascrizioni di privilegi ordinate dalle autorità, e simili, di cui non si possiede quasi mai la redazione originale ma una successiva trascrizione spesso con modifiche o interpolazioni; trascrizione cui seguono poi, di solito, aggiornamenti e aggiunte. In alcuni di questi casi si è riusciti ad indicare prima le date estreme degli atti copiati e poi la data di ascrizione (ad esempio: " Concessioni e privilegi 1230-1310 in copia del sec. XV con successive aggiunte del sec. XVI ").


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11. Mezzi di corredo

I mezzi di corredo, la cui esistenza è segnalata dopo la datazione, sono stati ricondotti a una ristretta tipologia, che consenta di riconoscerne facilmente la natura e non crei aspettative destinate a rimanere deluse. La qualifica di inventario è stata usata per i sussidi sufficientemente analitici (sarà facile constatarne il numero non rilevante). Negli altri casi è stata usata l'espressione inventario sommario o, ancor più modestamente, elenco (con la variante elenco di versamento per i fondi postunitari). Quando sono stati segnalati indici, si è cercato di specificarne la natura (onomastici, toponomastici, eccetera). Degli inventari a stampa l'indicazione è stata ripetuta, completandola, nella bibliografia posta in calce alla descrizione del fondo. La segnalazione, quando possibile, della data (anche solo del secolo) di compilazione del mezzo di corredo offre un altro elemento di giudizio.
E' stato anche, di massima, indicato quando lo strumento di lavoro è " scarsamente attendibile ", " non rispondente all'attuale ordinamento ", eccetera.
I protocolli, le rubriche e le altre chiavi di ricerca coeve all'archivio non sono state considerate mezzi di corredo. Esse sono state pertanto ricomprese nella consistenza del fondo.
Al posto della indicazione dei mezzi di corredo è stato scritto " non ordinato " soltanto quando il fondo è del tutto disordinato e non solamente privo di strumenti di consultazione, cioè quando non è in alcun modo possibile garantire la ricerca.
Si tenga peraltro presente che negli archivi moderni la ricerca è resa in prima istanza praticabile dalla conoscenza del titolario, in base al quale gli archivi sono organizzati. Esiste insomma, volendo generalizzare, una ampia " zona grigia " compresa tra la segnalata esistenza dei mezzi di corredo e il dichiarato disordine.


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12. Notizie storiche e archivistiche premesse ai singoli fondi

Ai sopra illustrati elementi essenziali per la caratterizzazione di ciascun fondo sono state fatte seguire sintetiche notizie prima storico-istituzionali (per quelle concentrate nei repertori, cfr. 0 17), poi archivistiche; la differenza è stata evidenziata dall'uso di un diverso corpo tipografico (per il loro rapporto con le introduzioni che aprono le singole voci, si veda appresso, 0 15).
Inutile e disviante dalle finalità della Guida generale sarebbe stato diffondersi in notizie storico-istituzionali dedotte dalla letteratura o dalle stesse carte d'archivio quando esse non fossero state strettamente funzionali alla presentazione del fondo come oggi costituito. Pertanto le informazioni sulle competenze, sull'organizzazione, sulle vicende dell'ufficio o istituto sono state fornite soltanto allo scopo di una rapida individuazione della natura e qualità dei documenti e delle loro partizioni archivistiche. Rinvii sistematici alle raccolte ufficiali dei provvedimenti normativi che hanno regolato la vita di uffici e istituti sono stati fatti (in nota) quasi soltanto per il periodo napoleonico e per quello della Restaurazione, sempre che i provvedimenti non figurino già nella voce di repertorio corrispondente all'ufficio o all'istituzione.
Va avvertito però che - come avviene anche oggi per la Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti - non tutti i provvedimenti venivano pubblicati nelle raccolte ufficiali, cosicché alcuni di essi sono stati desunti dalle carte d'archivio. Si è ricorso talvolta anche a raccolte non ufficiali, come nel caso di costituzioni o provvedimenti emanati nel corso di eventi rivoluzionari. Le pubblicazioni indicate in forma abbreviata sono elencate a p. XV.
Analogo discorso va fatto per quanto riguarda la storia dell'archivio (fondo) in quanto tale: struttura iniziale, dispersioni, scarti, smembramenti, disordini, riordinamenti felici o maldestri, migrazioni, eccetera sono stati ricordati solo in quanto utili alla comprensione del modo in cui il fondo viene presentato nella Guida. Sono state evitate le correnti lamentazioni sulle ingiustizie perpetrate nel corso del tempo, dalla natura e dagli uomini, ai danni degli archivi. Il valore di " denuncia " della Guida generale, cui abbiamo già accennato, nulla avrebbe guadagnato dal ricorso alla retorica professionale.


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13. Serie

Al di sotto del livello del fondo la Guida è discesa innanzi tutto a quello della serie (sottolineiamo, come in altri casi, il carattere prevalentemente pragmatico, e non " dottrinario ", che diamo in questa sede alla parola serie).
Si dovevano elencare tutte le serie che compongono un fondo ? Una risposta uniforme si è rivelata impossibile, data la estrema varietà delle situazioni esistenti. Così in alcuni casi, più frequenti man mano che ci si avvicina ai nostri giorni, le serie non sono state indicate affatto. Ciò è avvenuto, oltre che quando le serie non esistevano, quando o non erano facilmente individuabili o ne era impossibile l'elencazione nell'ambito della economia della voce perché troppo numerose e troppo arbitraria ne appariva ma selezione o campionatura. All'estremo opposto, in molti casi è stato possibile elencare tutte le serie. Fra i due estremi si sono date alcune soluzioni intermedie, procedendo ad elencazioni parziali variamente motivate ed introdotte in genere da formule tipo: " tra le numerose serie si segnalano... ".
Si è proceduto a raggruppamenti di serie - segnalati con un titolo rientrante a destra o con il semplice a capo - quando si tratta di più serie che si riferiscono, raggruppamento per raggruppamento, a distinte competenze della magistratura o ufficio, o quando ne è comunque possibile una comune caratterizzazione.
Di ogni serie indicata sono stati forniti i seguenti elementi: il nome, evidenziato con parentesi angolari; le date estreme; la consistenza. In alcuni casi il disordine dei fondi e la mancanza di adeguati mezzi di corredo ha costretto ad omettere la indicazione degli estremi cronologici o delle consistenze.
Al di sotto della serie si è scesi, qualche volta, a quelle che possiamo chiamare " sottoserie ", contraddistinte tipograficamente dalla loro rientranza a destra (nella descrizione delle serie divise in sottoserie si è andato sempre a capo). Livelli ancora inferiori di descrizione analitica compaiono raramente e non sono contraddistinti da canonizzati accorgimenti tipografici.
Le serie sono state elencate secondo l'ordine originario, posto naturalmente che esso sia esistito o che sia parso fondatamente ricostruibile, e fermo rimanendo, anche in questo caso, il rispetto dei più utilizzati strumenti di corredo. Altrimenti si è seguito, di massima, uno schema che ha collocato in testa le serie che rispecchiano l'attività normativa e direttiva dell'ufficio o istituto, scendendo man mano verso quelle esecutive e di contenuto meno generale, e finendo con le miscellanee, le rubriche, i protocolli, eccetera.


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14. Bibliografia[Questo paragrafo è stato redatto da Maria Angela Robotti Motta.]

Ci si è limitati alla segnalazione delle opere strettamente archivistiche: pubblicazioni ufficiali dell'amministrazione, raccolte di documenti, opere che illustrano specificamente interi Archivi o fondi o serie, nonché quelle particolarmente ricche di documentazione tratta dalle carte d'archivio. Sono state escluse invece - per evitare inutili appesantimenti - le opere prevalentemente storiche [Qualche opera di cui si è ritenuto di dover far menzione per questioni di carattere storico più che strettamente archivistico è stata citata in nota.].
Così, per quanto riguarda le fonti, sono state menzionate soltanto le edizioni organiche, anche se incomplete, di documenti di un determinato Archivio o di un singolo fondo, tralasciando le grandi edizioni di carattere generale. Si è ritenuto utile inoltre includere nella bibliografia, se pure, a rigore, impropriamente, anche gli inventari a stampa (cfr. p. 11). Anche alla bibliografia è stato insomma assegnato un valore strumentale per la migliore comprensione della storia, della natura e della consistenza dell'Archivio e dei vari fondi descritti.
Le opere indicate dagli autori che hanno redatto le singole voci sono state, in sede di redazione centrale, controllate nei limiti delle possibilità offerte dalle biblioteche romane e utilizzando ovviamente i repertori bibliografici correnti allo scopo di uniformarne, ed eventualmente completarne, le citazioni; è stato anche possibile, nel corso di questo controllo, rinvenire pubblicazioni che non erano state indicate dagli autori e che si è ritenuto opportuno includere (ma non si ha certo la pretesa di aver segnalato ma bibliografia completa). Le opere sono state disposte in ordine cronologico di edizione. La bibliografia citata nella Guida non ha limiti cronologici: essa è retrospettiva e corrente; le opere segnalate, in genere, vanno dal sec. XIX ad oggi, ma sono state citate, quando si è ritenuto opportuno, anche pubblicazioni più antiche (qualche volta anche opere manoscritte), tanto più se si tratta di opere uniche su determinati argomenti.
In ogni voce relativa ad un Archivio viene segnalata una bibliografia di carattere generale e una di carattere speciale. La prima è collocata subito dopo la introduzione che apre ogni singola voce ed è a sua volta divisa in due gruppi: il primo comprende le pubblicazioni che si è ritenuto citare in forma abbreviata perché ricorrenti nel corso di tutta l'opera.
Si tratta di pubblicazioni ufficiali dell'amministrazione archivistica, quali quelle già ricordate nei precedenti paragrafi, che interessano tutti gli Archivi o quelli di una particolare regione, o di guide-inventari o di altri strumenti di ricerca relativi a più Archivi o infine di altre pubblicazioni, sempre di carattere generale, quale quella del Mazzatinti [Alcune di queste pubblicazioni, riferendosi al complesso degli archivi di una città, compresi perciò quelli non statali, vengono poi nuovamente citate a proposito degli archivi comunali, degli archivi notarili, degli archivi delle corporazioni religiose, degli archivi privati, in genere di tutti quegli archivi o fondi che in seguito sono confluiti nell'Archivio di Stato. Così ad esempio accade per il Bonaini, il Mazzatinti, Archivi Toscana, Archivi Marche, Archivi Umbria, ASI 1956 e ASI 1960.].
E superfluo rilevare che le descrizioni e i dati contenuti nelle pubblicazioni citate, specie in quelle più antiche, non sempre corrispondono alle attuali situazioni degli Archivi: la diversa strutturazione che questi hanno assunto nel corso del tempo, la creazione di nuovi Archivi con il conseguente trasferimento di fondi, i modificati sistemi di inventariazione, le dispersioni e le nuove acquisizioni, i danni dovuti alle guerre o ad altre calamità, e così via, hanno dato talvolta agli istituti archivistici un volto ben diverso da quello che ci appare attraverso la lettura di quelle pubblicazioni; la loro consultazione può tuttavia non riuscire inutile per comprendere le trasformazioni subite dagli Archivi stessi e talvolta per chiarirne particolari situazioni che altrimenti resterebbero oscure o inspiegabili.
Il capoverso segna l'inizio del secondo gruppo tali opere costituenti la bibliografia a carattere generale. Esso comprende pubblicazioni: più o meno analitiche, che si riferiscono a tutto o a parte dell'Archivio descritto e ne illustrano l'origine e la formazione o ne caratterizzano le modalità dell'ordinamento o dell'inventariazione o ne descrivono la struttura prendendo o meno in considerazione i singoli fondi o le singole serie e fornendo o meno dati statistici. Si tratta, anche qui, di guide particolari o relazioni, inventari o regesti, corredati o meno di documenti, ma anche di trattazioni di particolari questioni inerenti all'Archivio, di raccolte di fondi, di cataloghi di mostre e così via.
La bibliografia di carattere speciale è invece distribuita nel corso della voce, riferendosi ai singoli fondi, o gruppi di fondi, o serie. In essa vengono segnalate, sempre con il criterio restrittivo imposto dalle finalità della Guida, le opere che aiutano a lumeggiare la storia, la struttura, le trasformazioni, i compiti e le finalità di magistrature, di enti pubblici e privati, di istituzioni ecclesiastiche, di opere pie, di corporazioni, e così via (così, ad esempio, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica in Italia dal medioevo all'Unità, è stata richiamata l'attenzione sulle pubblicazioni della FISA, sulle raccolte di statuti conservate negli archivi comunali e in generale, per i documenti del periodo medievale, sui Regesta chartarum Italiae) nonché le altre pubblicazioni utili a chiarire particolari situazioni emergenti da mutamenti storici e istituzionali o a descrivere fondi di particolare importanza, quali il diplomatico o gli archivi notarili. Per lo stato civile è stata indicata in forma abbreviata l'opera: Commissione di demografia storica, citata peraltro solo quando si è rilevata l'esatta corrispondenza tra i dati indicati in essa e quelli indicati nella voce. Per gli archivi di famiglie e persone, infine, sono state citate in genere le opere, anche a carattere biografico e storico, contenenti riferimenti espliciti ai relativi fondi o serie (vedi ad esempio, per l'Archivio centrale dello Stato, la bibliografia relativa alle carte Crispi, D'Annunzio, Giolitti, eccetera).
Quando gli scritti citati contengono anche una parte inventariale, ciò è stato segnalato in parentesi quadra.
Non sono stati indicati i titoli delle collane, ad eccezione dei Regesta chartarum Italiae e delle collezioni curate dall'amministrazione archivistica e dalla Fondazione italiana per la storia amministrativa.


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15. Notizie collocate in testa alle voci

Delineati così ossatura e contenuto analitico della Guida, giova ora fare un passo indietro e dar conto brevemente di quanto si è ritenuto opportuno collocare in testa alle singole voci. Innanzi tutto, alcune informazioni pratiche (indirizzo, eccetera) e alcuni dati globali e riassuntivi. Fra di essi, il totale delle pergamene rappresenta la somma soltanto di quelle indicate come tali nella descrizione dei diplomatici, delle raccolte ed anche dei singoli fondi purché pergamene sciolte distintamente segnalate (vedi A 9); non pretende cioè di indicare il numero di tutte le pergamene comunque esistenti in un Archivio.
Le biblioteche d'Archivio figurano solo in questa. sinteticissima informazione d'apertura.
Non è sembrato opportuno, infatti, procedere in sede di Guida generale ad una descrizione più o meno analitica dei materiale bibliografico, molto vario e talvolta del tutto occasionale, posseduto dagli Archivi di Stato. [E' da augurarsi che il ministero per i beni culturali proceda, con personale delle biblioteche, questo compito. Per le riviste correnti possedute dalle biblioteche d'archivio si veda C. CASUCCI L'organizzazione delle biblioteche degli Archivi di Stato italiani, in RAS, XXXV (1975), pp. 342-373. .
Qualche parola meritano anche le introduzioni che aprono le singole voci. Esse hanno lo scopo, puramente funzionale, di offrire un panorama sintetico dell'Archivio di Stato e delinearne le caratteristiche peculiari, risalendo, se necessario, alla sua formazione storica; di giustificare le grandi linee dell'ordine con cui i singoli fondi vengono presentati e raggruppati all'interno delle partizioni fondamentali che abbiamo sopra illustrato; di accennare a quegli ordinamenti del passato che abbiano condizionato la situazione archivistica attuale, notando se il contenuto e l'organizzazione della voce si distacchino in modo rilevante da vecchi strumenti di ricerca.. Entro quest'ambito, è stata lasciata ad ogni Archivio ampia libertà di redazione.


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16. Toponimi

Sono ben note le difficoltà della toponomastica storica italiana, già affrontate in altre opere non pervenute a soluzioni soddisfacenti: basti pensare al fallimento dell'Atlante storico italiano. La redazione della Guida non si è certo proposta di colmare questa lacuna. Tuttavia non ha potuto sottrarsi al compito di effettuare alcuni controlli dei nomi, assai numerosi, di località e di circoscrizioni territoriali, che si riferiscono a periodi storici diversi, forniti dagli autori delle singole voci sulla falsariga, per lo più, di mezzi di corredo compilati nei secc. XIX e XX, talora nel sec. XVIII, raramente in epoca anteriore. Ciò in particolare per soddisfare due esigenze:
a) unificare i toponimi negli indici riconducendo ad un medesimo lemma i diversi nomi assunti nel corso del tempo dalla stessa località;
b) evitare di indicare le circoscrizioni territoriali di magistrature preunitarie con nomi moderni, all'epoca sicuramente inesistenti.
Potendosi disporre, come pubblicazioni sufficientemente attendibili e complete, solo di quelle dell'ISTAT, Popolazione residente e presente dei comuni, censimenti dal 1861 al 1971 con integrazioni fino al 1980, e dell'Annuario generale del Touring Club ltaliano, 1980, la redazione è stata in grado di individuare con sicurezza solo nomi di località in uso dal momento dell'unificazione in poi. Ha deciso pertanto di indicare il nome della località alla data del documento più recente di ciascun fondo, aggiungendo tra parentesi il nome attuale, se diverso (ciò non ha escluso, anche se li ha molto limitati, controlli su repertori di Stati preunitari, quali, ad esempio, il Giustiniani e il Repetti).
Per i notai, i catasti e le corporazioni religiose, fondi con carte in larga misura preunitarie, si è indicato invece di massima l'ultimo nome preunitario prescindendo dalla data del documento più recente, facendo però seguire tra parentesi il nome attuale.
Sono state poste in nota alcune notizie: il comune attuale di appartenenza, se si tratta di frazioni o di località che non corrispondono a circoscrizioni amministrative attuali; la provincia di appartenenza, se diversa da quella dell'Archivio sotto la cui voce le località compaiono.


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17. Repertori e indici

I repertori, assieme agli indici - delle magistrature e dei nomi di persona e di luogo - costituiscono l'ultimo volume della Guida. Come si è già accennato, Archivi di Stato di città che sono appartenute nel periodo preunitario al medesimo organismo statale conservano carte di uffici locali che ebbero, soprattutto a partire dal periodo napoleonico, ordinamenti uniformi. Inoltre, in tutti gli Archivi di Stato si trovano carte di uffici periferici postunitari. Ad evitare ripetizioni, le notizie di carattere istituzionale relative a questi uffici e magistrature uniformi, quando essi sono presenti in almeno due Archivi, sono state concentrate in repertori distinti secondo gli antichi Stati. Anche per gli uffici locali dello Stato italiano postunitario è stato compilato un repertorio.
Le voci che, in ordine alfabetico, compongono i singoli repertori non intendono offrire una traccia nemmeno schematica di storia delle istituzioni. Le loro finalità sono meramente funzionali alla Guida. Così come è stato fatto per le notizie storicogiuridicne premesse alla descrizione dei fondi nei singoli Archivi di Stato (cfr. 0 12), ci si è limitati, anche nei repertori, a dare i riferimenti normativi essenziali, evitando descrizioni particolareggiate e notizie che non siano indispensabili alla migliore conoscenza dei fondi stessi.
La compilazione dei repertori ha assolto anche alla funzione, in sede redazionale, di stabilire con esattezza il nome di ciascuna magistratura e quindi quello del fondo che, nei singoli Archivi di Stato, vi corrisponde. si è constatato che talvolta si usano, nelle medesime leggi, locuzioni diverse o abbreviate; che altre volte discordano tra loro i nomi contenuti nelle collezioni di leggi con quelli che figurano in altre pubblicazioni ufficiali (almanacchi, calendari, eccetera) che altre volte ancora si trovano nomi discordanti nelle carte d'archivio. In tali casi, non infrequenti, è stato preferito il titolo del fondo che è parso originario o più chiaro e corrispondente alle funzioni della magistratura, e quindi al contenuto del fondo, anche se difforme da quello in un primo momento segnalato dalle redazioni locali.
Un'ultima precisazione è necessaria perché si intenda meglio il collegamento che si è voluto stabilire tra le descrizioni storico-giuridiche che compaiono nei repertori e quelle dei fondi che vi corrispondono nei singoli Archivi di Stato. La voce del repertorio riflette lo stato " di diritto " dell'ufficio o istituto considerato nella sua tipicità, mentre le voci dei singoli fondi descrivono la situazione " di " atto " delle carte, oltre le eventuali peculiarità locali dell'ufficio o istituto (ad esempio, la data in cui gli uffici o istituti furono, in base a singoli provvedimenti, introdotti in determinati territori o quella dell'inizio del loro effettivo funzionamento).
Ciò può spiegare anche qualche ripetizione di provvedimenti legislativi o di altre informazioni, che, per chiarezza e comodità di lettura, si è volutamente lasciata in qualche voce di Archivio di Stato. Comunque, per la completezza dell'informazione, ci si dovrà sempre rifare ai repertori, ove si trova anche l'indicazione delle fonti dei provvedimenti citati.


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18. Qualche considerazione finale.

Abbiamo già detto che non è compito di questa introduzione anticipare giudizi sulla Guida generale (degli inevitabili errori che essa contiene sarà gradita la segnalazione da parte di chi avrà occasione di rilevarli).
Tuttavia ci sembra giusto esporre qualche considerazione suggerita sia dallo svolgimento che dal risultato del lavoro.
La prima osservazione è che la condizione degli Archivi di Stato italiani è apparsa lungi dall'essere soddisfacente. In particolare, il regno d'Italia e la repubblica italiana non sono stati buoni custodi e amministratori della memoria collettiva costituita dagli archivi da essi stessi prodotti. Colpisce innanzi tutto la incuria nella conservazione degli archivi correnti e di deposito dei pubblici uffici; ne consegue che i fondi postunitari non sono tutti presenti negli Archivi di Stato o lo sono in modo discontinuo. Molti Archivi non conservano integralmente fondi importanti come quelli della prefettura e dell'intendenza di finanza. Quanto ai ministeri e agli altri organi centrali, basta scorrere la voce dedicata all'Archivio centrale dello Stato per coglierne le vistose lacune. I danni prodotti dalle guerre e dalle calamità naturali (ma vanno aggiunti quelli causati da scarti insensati operati anche all'interno degli stessi Archivi di Stato) contribuiscono a creare la poco confortante situazione.
La seconda osservazione è che, pur nello stato di fatto sopra lamentato, il patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato italiani è ricchissimo per quantità e qualità. Fra l'altro, le differenze che discendono dal pluralismo e dalle varietà degli ordinamenti statali preunitari danno luogo a una ricca tipologia che la Guida ha come merito non secondario di suggerire. Si va dagli archivi che traggono origine dal comune medioevale a quelli di impianto e tradizione dinastici, da quelli delle grandi capitali regionali a quelli periferici delle province meridionali, a quelli infine che hanno subito rimaneggiamenti totali o parziali in base all'ordinamento per materia (in modo quasi totale, solo l'Archivio di Milano).
Compaiono per la prima volta nella Guida alcuni archivi comunali che, già oggetto, specie nel secolo scorso, di ricerche e riordinamenti ad opera di società di storia patria o di singoli studiosi, sono di recente entrati negli Archivi di Stato in virtù del già ricordato aumento del numero degli Archivi e della creazione delle Sezioni operata dalle leggi del 1939 e del 1963.
Più particolari osservazioni potrebbero farsi circa gli ordinamenti effettuati nel corso di un secolo negli Archivi di Stato e circa la quantità e qualità dei mezzi di corredo approntati. Ci limiteremo a dire che la scarsezza e la discontinuità della inventariazione, e la difformità e spesso lo scarso rigore dei criteri volta a volta per essa adottati, non ha reso possibile completare e dare alle stampe che poche Guide - o, come si usa dire, Guide-inventari - che descrivano integralmente, a un medio livello di analisi, il contenuto dei singoli Archivi di Stato. Queste Guide-inventari scarseggiano ancora in modo preoccupante e la loro mancanza ha costituito una delle maggiori difficoltà incontrate nella preparazione della Guida generale [Nella principale delle collane edite dall'amministrazione archivistica (le "Pubblicazioni degli Archivi di Stato", iniziate nel 1951 e giunte oggi al vol. XCVIII) le Guide si limitano agli Archivi di Siena (tre volumi, 1951 e 1977), di Massa (1952) e di Livorno (1961): non a caso sono tutte relative agli Archivi della Toscana, sulla scia della tradizione inaugurata dal Bonaini negli anni a cavaliere dell'Unità. Pure toscano è quello che viene tuttora considerato il capolavoro dell'archivistica italiana: l'Inventario dell'Archivio di Stato di Lucca, iniziato da Salvatore Bongi nel 1872 e continuato poi fino all,VIII volume, uscito nel 1980. Fuori delle collane ufficiali, sono da ricordare le Guide - di diversa scala e importanza e ispirate a diversi criteri redazionali - del Bonelli per Brescia (1924), del Casetti per Trento e il Trentino (1961), del Da Mosto per Venezia (1937-1940), del Perroni per Trrieste (1933), del Drei per Parma (1941), del Dallari per Reggio Emilia, pubblicato nel vol. VI del Mazzatinti (1910), del Lodolini per Roma (1932), del Trinchella per Napoli (1862 e poi 1872), del Cassese per Salerno (1957), del Lippi per Cagliari (1902). Queste Guide sono ormai in parte notevole di scarsa utilità. Le voci della Guida generale relative ai suddetti Archivi ne hanno comunque tenuto conto e hanno avuto cura di segnalare quanto di esse più vistosamente non corrisponda allo stato attuale delle cose. ].
Altra difficoltà, nella insufficienza di più analitici mezzi di corredo, è consistita nella mancanza di uno strumento, generalizzato e omogeneo, di semplice registrazione dei dati essenziali di ciascun fondo. Una catalogazione del genere è stata impostata, mediante una scheda unificata, proprio in occasione di questa Guida e dovrà - si confida - costituire d'ora innanzi una dotazione permanente di ogni istituto archivistico.
Malgrado gli sforzi della redazione centrale per predisporre norme e strumenti atti a dare omogeneità alle singole voci, il lettore noterà una certa divergenza tra di esse, del resto non facilmente eliminabile. Vogliamo dire che la scala delle voci, rispetto alla consistenza e al pregio dei singoli Archivi di Stato, non è del tutto uniforme non solo per la diversa natura dei fondi descritti ma anche per la diversità esistente negli ordinamenti e nella quantità e qualità dei mezzi di corredo, nonché per la diversa perizia e buona volontà dimostrata dagli archivisti incaricati di redigere in loco la prima stesura della voce e di procedere poi, in un proficuo, reciproco scambio di esperienze con la redazione centrale, ai necessari controlli e modifiche. Cosicché la Guida in parte è sintesi di ciò che era già sufficientemente conosciuto, in parte è approfondimento di ciò che era parzialmente o superficialmente conosciuto, in parte è frutto di apposite ricerche, dove più dove meno esaurienti, indotte dallo stesso lavoro redazionale. D'altra parte, una volta stabilito il livello d'informazione medio che la Guida doveva comunque contenere, si sono voluti evitare due possibili errori: tacere quando non si era in possesso di tutti i dati che si aveva in animo di fornire; sacrificare ; informazioni importanti, ma saltuarie, per amore di una uniformità che sarebbe necessariamente risultata uniformità al livello più basso. Così, la indicazione esplicita dell'esistenza di alcuni fondi, che non si è voluta omettere quando conosciuta, non implica necessariamente che, laddove la segnalazione manca, un analogo fondo non esista: esso può essere confuso o frammisto ad altri.
Sarebbe lecito infine chiedersi in quale momento dell'evoluzione degli studi storici italiani cada la pubblicazione della Guida generale e quale tipo di risposta essa sia in grado di fornire alle richieste che oggi salgono dal campo storiografico. Ad alcuni dei problemi che nascono quando ci si pone in una prospettiva di questo tipo gli autori di questa introduzione hanno provato, qualche anno fa, a dare alcune risposte nel loro scritto sugli archivi ospitato nella Storia d'Italia edita da Einaudi [Cfr. P. D'ANGIOLINI, C. PAVONE, Gli archivi, in Storia d'Italia, V, i documenti, Torino 1973, pp. 1657-1691.], cui si fa rinvio. Qui si può aggiungere che, se la storiografia italiana sta attraversando un momento che è insieme di crisi e di crescita, una migliore conoscenza del contenuto degli Archivi di Stato non potrà non giovarle. Ad ogni ampliamento e rinnovamento di interessi storiografici corrisponde infatti la spinta alla scoperta e all'uso o, come oggi si ama dire, alla " invenzione " di nuove fonti; né l'ampliarsi e il differenziarsi delle fonti cui la appello la nuova storiografia ha portato ad uno scadimento di importanza di quelle archivistiche. Non solo, ma agli archivi hanno cominciato a far ricorso anche " scienze umane " diverse dalla storia. L'ossatura della Guida, se sembra privilegiare le ricerche di storia istituzionale e di storia politica - quest'ultima la più radicata nella tradizione italiana - offre in realtà, come già abbiamo accennato, la più ampia libertà di scelta tematica ai ricercatori, e non pretende di dare loro, come in parte almeno fanno i cadres de classement francesi, un primo suggerimento di categorie interpretative, che rischiano peraltro di fossilizzare l'organizzazione del sapere così come costituita in un dato momento. Il metodo adottato per la Guida, insomma, non " sistema " preventivamente il possibile sapere storico costruibile sulla base degli archivi, ma rinvia questa sistemazione agli interessi, alle tecniche, alla fantasia dei ricercatori. Ad essi la Guida offre soltanto la certezza (quando è riuscita a raggiungerla) della collocazione del documento nel contesto che lo vide nascere.
L'integrità e continuità delle serie, questo canone cardine della " dottrina archivistica " soprattutto come è intesa in Italia, significa, ad esempio, sul piano storiografico (si pensi soprattutto alla storia quantitativa e a quella " seriale "), una prima garanzia di omogeneità e di comparabilità dei dati. Se poi un atto giudiziario, per fare un altro esempio, sia più utile a chi studia l'evolversi del diritto processuale o invece a chi studia la mentalità delle streghe o degli eretici e di chi li inviava al rogo, non è compito della Guida non diremo decidere, ma nemmeno porsi come problema. La Guida riconducendo, fin dove è stato possibile, il documento alla magistratura nel cui ambito esso nacque - o, se si preferisce, al soggetto che lo produsse - si limita da una parte a offrire una chiave di ricerca, dall'altra ad agevolare la interpretazione della sua genesi.
PIERO D'ANGIOLINI, CLAUDIO PAVONE

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