soggetto produttore
All'auditore, reintrodotto nel sistema del governo di Livorno in base a legge 13 ott. 1814, oltre alle funzioni di consultore del governatore, furono conferite le attribuzioni dei vicari in materia penale e la giurisdizione riservata circa le cause di regalia, del patrimonio della corona e fiscali, nonché circa le controversie per prede marittime e similari. In seguito veniva particolarmente regolata la competenza dell'auditore riguardo alla polizia e al buon governo, cui si riconnetteva il potere di irrogare, con provvedimento sommario, pene nei limiti di otto giorni di arresto, delle staffilate e di un massimo di lire dieci di multa (istruzioni del 14 febbr. 1816). Queste ultime attribuzioni gli venivano peraltro sottratte con motuproprio 7 apr. 1818 e notificazione della presidenza del buon governo 29 maggio 1818
[Bandi Toscana, cod. XXV, n. LXV ]
istituiti con il citato motuproprio. Il nuovo assetto giudiziario sancito con legge 2 ag. 1838 toglieva poi all'antico magistrato la giurisdizione criminale, al posto della quale, con successivo motuproprio 29 nov. 1838
[Ibid., cod. XLV, n. LXXXII ]
coercitiva e punitiva di polizia e di buon governo, che era stata esercitata fino allora dal governatore in base alle istruzioni generali 16 aprile 1816
[Ibid., cod. XXIII, n. XLIV ]
e al motuproprio 13 sett. 1832
[Ibid., cod. XXXIX, n. L ]
La figura dell'auditore scomparve in forza del motuproprio 26 nov. 1847 [Ibid., cod. LIV, n. CLX ] che istituiva a Livorno una speciale commissione di governo, composta dal governatore e da due assessori legali, di cui il primo faceva le funzioni di consultore
La figura dell'auditore scomparve in forza del motuproprio 26 nov. 1847 [Ibid., cod. LIV, n. CLX ] che istituiva a Livorno una speciale commissione di governo, composta dal governatore e da due assessori legali, di cui il primo faceva le funzioni di consultore