Integra il fondo precedente del quale costituisce una naturale appendice. Si tratta delle prove che i cittadini padovani, in seguito a determinazione consiliare del 28 dic. 1614, dovevano fornire al consiglio dei sedici per poter ottenere l'aggregazione al consiglio maggiore. Dovevano dimostrare di essere, compresi il padre e l'avo, cittadini originari di Padova; di non aver esercitato arti meccaniche; di non essere stati notati d'infamia; di aver notificato all'estimo i propri beni per sessanta anni continui; di essere nati da legittimo matrimonio
[Queste ed altre disposizioni in materia sono contenute nel vol. 1 del fondo]
La revisione, bandita nel 1614 ma concretamente iniziata nel 1626, continuò per tutto il periodo del governo veneziano.