Il comparto e la riscossione delle imposte pubbliche, sia della città che del territorio, erano affidati interamente ad organi civici. Ciò per espressa volontà di Venezia che cercò sempre di impedire ai propri funzionari l'intromissione in tale materia (ducale 15 dic. 1434 indirizzata ai camerlenghi della camera fiscale di Padova). Organi preposti all'esazione delle gravezze erano i
Deputati ad utilia
coadiuvati da tre tesorieri (vedi
Cassa della città
). Nel 1720, con " parte " 2 maggio del consiglio maggiore, a causa dei continui richiami della Dominante per le troppe insolvenze, fu deciso di istituire l'ufficio dei presidenti all'esazione. Tale organo, che doveva essere eletto collegialmente, ogni quinquennio, dai suddetti deputati e dal collegio dei sedici, era composto di cinque membri col compito di: intimare le esecuzioni in caso di insolvenza, controllare la veridicità delle ditte iscritte nei libri dell'esazione, consegnare il denaro introitato dalla cassa di città alla camera fiscale, controllare i funzionari addetti all'esazione. Si sarebbe servito anch'esso dell'opera dei tesorieri e di altro personale, come ad esempio i commandadori addetti alle esecuzioni. Rimaneva tuttavia l'obbligo di informare mensilmente i deputati su ogni operazione compiuta. Questi, in caso di controversie fiscali, erano anche giudici in prima istanza; in seconda istanza erano giudici i rettori. Tale sistema di esazione durò fino alla riforma del 1789 (vedi
Estimi
), con cui Venezia stabilì che tutte le imposte venissero liquidate direttamente dal contribuente presso la camera fiscale. In tale circostanza vennero istituiti i deputati alle imposte.