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 Uditorato generale di guerra

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  regg., pacchi e mazzi 803, voll. 320 e fascc. 2
Estremi cronologici:  (1814-1860, con docc. dal 1731 e fino al 1870)
Mezzi di corredo:  Elenchi di versamento sec. XIX; inventario sommario 1986, repertori e indici

Nota archivistica
Nel fondo sono confluiti gli atti degli uditorati divisionali di Torino, Savoia, Nizza, Alessandria, Cuneo

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Uditorato generale di guerra, Torino
Nota storica
Il servizio della giustizia fu ristabilito nel 1814 quale era prima del 1798  [N. BRANCACCIO, op. cit., pp. 157-158]  L'editto 27 ag. 1822  [Raccolta regno Sardegna, 1822, n. 1378]  portante il nuovo codice penale militare ne diede nuova regolamentazione: uditore generale di guerra, uditori di guerra nelle divisioni, consigli di guerra divisionali, reggimentali, subitanei e misti.
L'uditorato generale di guerra, come già precedentemente, fungeva da corte suprema che regolava le competenze, statuiva sulle accuse, applicava i decreti di amnistia ed aveva competenza sulle patenti di grazia. L'uditore generale di guerra, che ne era a capo, provvedeva inoltre alle contravvenzioni alle leggi sul reclutamento, in particolare alla renitenza. Era assistito da tre vice uditori generali, uno dei quali faceva le veci di uditore divisionario di Torino e un altro di uditore reggimentale per la brigata di artiglieria. Aveva inoltre la direzione superiore di tutti gli uditorati divisionali.
La cognizione dei delitti militari era di competenza dei consigli di guerra divisionali, reggimentali e subitanei; la cognizione dei delitti comuni spettava invece ai consigli misti. I consigli di guerra divisionali giudicavano i reati commessi da ufficiali, o da ufficiali con la complicità di altri anche non militari; a quelli reggimentali spettava il giudizio dei militari della bassa forza. Ogni giudizio dei consigli di guerra reggimentali o divisionari era preceduto dall'esame di una commissione d'inchiesta. I consigli di guerra subitanei venivano convocati dal governatore o dal comandante delle divisioni, o da qualunque comandante di corpo o battaglione distaccati fuori del capoluogo di divisione, per giudicare delitti di competenza dei consigli divisionari e reggimentali che comportassero la pena di morte, o quando occorresse dare un pronto esempio come in caso di flagranza di reato o di arresto di reo a furor di popolo.
I consigli di guerra misti composti da giudici militari e da giudici togati avevano cognizione dei delitti comuni commessi dai militari, o da militari con la complicità di persone estranee all'esercito.
In ogni divisione e in ogni brigata di fanteria di linea un uditore divisionale o reggimentale aveva il compito di istruire i processi.
Il codice penale militare del 1840  [Giornale militare, 1840, parte III]  non mutò sostanzialmente la struttura del servizio di giustizia militare, salvo modificare la composizione dei componenti i consigli, ma ne puntualizzò le competenze ed innovò le procedure.
La successiva l. 10 ott. 1848  [Raccolta regno Sardegna, 1848, n. 812]  di guerra misti attribuendo, salvo alcune eccezioni, la giurisdizione da essi precedentemente esercitata ai tribunali ordinari.
Furono inoltre soppressi in tempo di pace i consigli subitanei. La legge prescriveva inoltre che in tempo di guerra la giustizia penale militare fosse amministrata dai consigli di guerra permanenti.
La l. 20 nov. 1859  [Ibid., 1859, n. 3801]  soppresse l'uditorato generale di guerra e demandò all'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra i compiti precedentemente svolti dall'uditore generale
Bibliografia
BIBL.: N. BRANCACCIO, op. cit., parte II, pp. 157-158, 371-373, 534

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