soggetto produttore
Istituito dal maggior consiglio il 10 lu. 1310 a seguito della fallita congiura Querini - Tiepolo quale organo straordinario e temporaneo, fu reso stabile nel 1335 (10 lu., maggior consiglio).
Era formato in realtà da 17 membri, data la presenza del doge e dei sei consiglieri (esclusi invece i capi di quarantia, dal 1464, 18 luglio, consiglio di dieci, anche in luogo dei consiglieri), oltre ad almeno un avogador di comun per la legalità delle sedute, privo però di voto deliberativo.
supremo organo di polizia e tribunale criminale, esso poteva ingerirsi in qualsiasi materia inerente alla quiete e sicurezza dello Stato, alla libertà dei sudditi, alla disciplina della classe patrizia e del clero, intervenendo in campo politico, finanziario, amministrativo, con tendenza ad assumere la direzione delle cosa pubblica, anche in contrasto con il senato, del quale tuttavia faceva parte, specie nel periodo in cui fu integrato dalla zonta (1328-1582). I suoi poteri vennero definiti dal maggior consiglio il 18 sett. 1468; le successive " correzioni " del 1582 (21-22 dic., maggior consiglio) 1628 (25 sett., maggior consiglio), 1762 (16 mar. -16 apr., maggior consiglio) furono rivolte a frenarne l'invadenza e a mantenere l'equilibrio istituzionale tra i massimi organi dello Stato. Tutelava buon costume e moralità pubblica in senso lato; controllava le scuole (confraternite; quelle grandi fino al 1622), le arti, in particolare quelle vetrarie (queste ultime sottoposte al senato nel 1762, restando al consiglio di dieci la responsabilità di prevenire e reprimere la fuga di maestranze all'estero), gli ecclesiastici, gli enti religiosi; sovraintendeva alla cancelleria; aveva competenza su boschi e miniere; giudicava i casi criminali gravi della città e dello Stato, con facoltà di delegare il proprio rito inquisitorio e segreto a magistrati e a pubblici rappresentanti.
All'interno del consiglio i tre capi, rinnovati mensilmente, con potere di iniziativa e con compiti di rappresentanza, istruttori ed esecutori, avevano facoltà di deliberare e di carteggiare in proprio; numerose serie sono loro intitolate. Anche il camerlengo, organo finanziario, ha serie proprie. Non così invece altri organi interni (inquisitori o esecutori dei dieci)
Era formato in realtà da 17 membri, data la presenza del doge e dei sei consiglieri (esclusi invece i capi di quarantia, dal 1464, 18 luglio, consiglio di dieci, anche in luogo dei consiglieri), oltre ad almeno un avogador di comun per la legalità delle sedute, privo però di voto deliberativo.
supremo organo di polizia e tribunale criminale, esso poteva ingerirsi in qualsiasi materia inerente alla quiete e sicurezza dello Stato, alla libertà dei sudditi, alla disciplina della classe patrizia e del clero, intervenendo in campo politico, finanziario, amministrativo, con tendenza ad assumere la direzione delle cosa pubblica, anche in contrasto con il senato, del quale tuttavia faceva parte, specie nel periodo in cui fu integrato dalla zonta (1328-1582). I suoi poteri vennero definiti dal maggior consiglio il 18 sett. 1468; le successive " correzioni " del 1582 (21-22 dic., maggior consiglio) 1628 (25 sett., maggior consiglio), 1762 (16 mar. -16 apr., maggior consiglio) furono rivolte a frenarne l'invadenza e a mantenere l'equilibrio istituzionale tra i massimi organi dello Stato. Tutelava buon costume e moralità pubblica in senso lato; controllava le scuole (confraternite; quelle grandi fino al 1622), le arti, in particolare quelle vetrarie (queste ultime sottoposte al senato nel 1762, restando al consiglio di dieci la responsabilità di prevenire e reprimere la fuga di maestranze all'estero), gli ecclesiastici, gli enti religiosi; sovraintendeva alla cancelleria; aveva competenza su boschi e miniere; giudicava i casi criminali gravi della città e dello Stato, con facoltà di delegare il proprio rito inquisitorio e segreto a magistrati e a pubblici rappresentanti.
All'interno del consiglio i tre capi, rinnovati mensilmente, con potere di iniziativa e con compiti di rappresentanza, istruttori ed esecutori, avevano facoltà di deliberare e di carteggiare in proprio; numerose serie sono loro intitolate. Anche il camerlengo, organo finanziario, ha serie proprie. Non così invece altri organi interni (inquisitori o esecutori dei dieci)