Con il d. consolare del 17 vendemmiaio a. X / 9 ott. 1801, vennero regolati, tra l’altro, i tribunali criminali in conformità del d. 12 germinale a. IX / 2 apr. 1801. La promulgazione di queste regole generali per l’amministrazione della giustizia e l’organizzazione dei tribunali in Piemonte avvenne, come si è detto, con d. del Jourdan del 13 brumaio a. X /4 nov. 1801 (
Bulletin des actes , bull. 43, pp. 356 e ss.). In particolare si riferisce ai tribunali criminali il titolo VI.
In Piemonte furono creati tre tribunali con sede a Torino (per i dipartimenti dell’Eridano e della Dora), ad Alessandria (per i dipartimenti di Marengo e della Sesia) e a Cuneo (per i dipartimenti della Stura e del Tanaro).
Ogni tribunale era composto da un presidente, da due cittadini (che avevano i requisiti necessari per essere giudici) e da cinque militari aventi almeno il grado di capitano.
Presso il tribunale vi era altresì un commissario del governo e un cancelliere. Presso quello di Torino era previsto un sostituto del commissario. Il presidente veniva scelto ogni anno dal primo console tra i membri del tribunale d’appello ed era rieleggibile.
Il tribunale era competente a giudicare degli
“affaires criminelles” , cioè dei reati che comportassero pene
“afflictives” o
“infamantes” (art. 5 delle citate regole generali n. 43) salvo quelli riservati alle commissioni militari straordinarie (nel d. di Jourdan del 26 brumaio a. X / 17 nov. 1801 (
Bulletin des actes , bull. 45, p. 429) era previsto che le commissioni militari straordinarie avrebbero giudicato solo “i briganti e tutti gli individui presi con le armi alla mano”). Aveva altresì competenza negli appelli per le sentenze dei tribunali di prima istanza in materia di polizia correzionale (art.6).
Nel 1804 i tribunali criminali speciali presero il nome di corti di giustizia criminale (citato
senatusconsulto organico 28 fiorile a. XII / 18 ma. 1804,
Bulletin des lois , 4a serie, bull. 1, tit. I, n. 1, p. 1) e il commissario di governo prese il nome di procuratore generale imperiale.
Con d. imperiale del 10 pratile a. XIII / 30 mag. 1805 (
ibid. , tit. XIII, bull. 47, n. 775) venne stabilita una nuova corte di giustizia ad Asti per il dipartimento del Tanaro mentre la sede della corte criminale dei dipartimenti di Marengo e della Sesia fu stabilita a Casale.
Con d. imperiale 17 pratile / 6 giu. 1805 furono istituite corti criminali in Liguria nel capoluogo di ciascun dipartimento (
Bulletin del lois , tit. XIII, bull. 49, n. 816); due corti vennero costituite anche a Parma e Piacenza (
ibid. , bull. 53, n. 871) con d. imperiale 20 pratile / 9 giu. 1805 e quindi in Toscana con deliberazione della giunta del 19 ago. 1808 (
Bollettino della giunta , boll. 32, pp. 10 e ss.); a Roma con ordine della consulta del 21 lu. 1809 (
Bollettino della consulta , boll. 17, pp. 416 e ss.).
L’art. 3 della l. 20 apr. 1810 (
Bulletin des lois , 4a serie, tit. XIII, bull. 282, n. 5351) soppresse le corti di giustizia criminale per dar luogo a un nuovo ordinamento giudiziario (
vedi
).