Con d. del 1 brumaio a. X / 23 ott. 1801 (
Bulletin des actes , n. 39, p. 177), che pubblicò il d. consolare del 12 germinale dell’a. IX / 2 apr. 1801 con competenza estesa a tutto il Piemonte fu previsto a Torino un tribunale d’appello composto da trenta giudici, un commissario di governo, tre sostituti e un cancelliere. Il tribunale era diviso in tre sezioni e aveva competenza sugli appelli, quando erano ammessi, delle sentenze civili dei tribunali di prima istanza, delle sentenze dei tribunali di commercio nonché delle sentenze pronunciate dagli antichi “tribunali superiori” del regno.
Le sentenze non potevano essere emanate da meno di sette giudici. Nelle norme generali per l’amministrazione della giustizia (d. del Jourdan del 13 brumaio dell’a. X / 4 nov. 1801 (
ibid. , n. 43, p. 353)) era precisato che il presidente e due vicepresidenti venivano nominati dal primo console ogni tre anni tra i giudici del tribunale d’appello ed erano rieleggibili.
Con
senatusconsulto organico del 28 fiorile dell’a. XII / 18 ma. 1804 (
Bulletin des lois , bull. 1, n. 1) il tribunale d’appello prese il nome di corte d’appello e il commissario di governo prese il nome di procuratore generale imperiale. Era prevista la nomina a vita del presidente da parte dell’imperatore (art. 135).
Una corte d’appello per i dipartimenti di Genova, Montenotte, Appennini e Marengo fu istituita a Genova con d. imperiale 17 pratile / 6 giu. 1805 (
Bulletin des lois , tit. XIII, bull. 49, n. 816).
Fu istituita per la Toscana a Firenze, con delibera della giunta del 19 ago. 1808 (
Bollettino della giunta , boll. 32, pp. 10 e ss.).
In seguito alla l. del 20 apr. 1810 (
Bulletin des lois , 4a serie, tit. XII bull. 282, n. 5351) e al regolamento del 6 lu. 1810 (
ibid. , bull. 300, n. 5725) la corte d’appello prese il titolo di corte imperiale (art.1). Alla competenza negli appelli in materia civile la nuova corte aggiunse anche competenze in materia penale sia in relazione alla costituzione e al funzionamento delle corti d’assise (
vedi
), che per limitate funzioni d’appello delle sentenze del tribunale di polizia correzionale che aveva sede nella stessa città. Presso la corte imperiale era prevista una corte speciale straordinaria (
vedi
).