raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Commissariato regio
datazione
27 giu. 1814 - 9 mar. 1848
contesto storico istituzionale
GRANDUCATO DI TOSCANA (1815-1859)
notizie storiche
Il provvedimento del commissario plenipotenziario Giuseppe Rospigliosi, del 27 giugno 1814 (  Bandi Toscana  , cod. 21, n. LVII) aboliva le prefetture e sottoprefetture napoleoniche e attribuiva alla presidenza del buon governo, ripristinata il 1° maggio 1814 (  Bandi Toscana  , cod. 21, n. V), le competenze di polizia di controllo e di vigilanza su tutte le attività e magistrature del Granducato negli affari di governo e di polizia. Il territorio toscano veniva suddiviso in circondari costituiti da governi civili e militari e da commissari regi, nella cui circoscrizione, corrispondente alle sedi delle ex sottoprefetture, venivano ripristinati dei vicari regi provvisori.
Oltre alla presidenza del buon governo, al governo civile della città e porto di Livorno e al commissario della provincia inferiore senese, istituiti anteriormente al citato provvedimento del 27 giugno, veniva restaurato il governatore della città e stato di Siena e istituiti i commissari regi provvisori di Arezzo, Pistoia, Modigliana, Pisa, Volterra, Montepulciano e Pontremoli.
La riforma dei tribunali e dei magistrati civili del 13 ottobre 1814 (  Bandi Toscana  , cod. 21, n. CLXV) determinava commissari regi in Arezzo, Pistoia, Pontremoli e Grosseto, inserendoli nella giurisdizione delle rote civili di prima appellazione, unitamente agli auditori di governo di Siena, Pisa e Livorno, al magistrato civile e consolare di Livorno, ai vicari e ai podestà. Ad essi erano affidate funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria oltre a funzioni giudiziarie in ambito civile e criminale.
Il vicariato regio di Volterra veniva poi eretto in commissariato regio con legge 14 marzo 1816 (  Bandi Toscana  , cod. 23, n. XXXIX), ricomprendendo alcuni territori prima facenti parte dei governi di Pisa e di Siena, e il vicariato di Piombino, istituito con la legge 8 febbraio 1816 (  Bandi Toscana  , cod. 23, n. XXVI).
Con notificazione 9 aprile 1816 (  Bandi Toscana  , cod. 23, n. XXXIV) venivano determinati i nuovi compartimenti dei governi di Siena, Pisa, Livorno e Isola d'Elba, e dei nuovi commissari regi di Arezzo, Grosseto, Pistoia, Pontremoli, Volterra; governi e commissariati comprendevano nel loro compartimento vicariati e podesterie; Firenze era sotto l’immediata giurisdizione della presidenza del buon governo dalla quale dipendevano i tre commissari di quartiere e i coadiutori presenti nei territori suburbani.
A seguito delle istruzioni della presidenza del buon governo del 16 aprile 1816 (  Bandi Toscana  , cod. 23, n. XLIV) governatori e commissari regi, sotto la presidenza del buon governo per le materie di polizia, e con funzioni politiche, di raccordo e di vigilanza sul buon ordine del sistema amministrativo del Granducato, si vedevano precisate e attribuite più ampie competenze nell'ambito della "potestà economica", cioè della potestà punitrice di polizia. Potestà questa assai differente, nelle procedure, nella qualità delle pene, nei fatti oggetto d'intervento, nelle persone a cui era affidata, dalla potestà giudiziaria comune perché condotta, con ampi margini di discrezionalità, segretezza, incertezza di diritto. Le prerogative in tal senso giungevano fino alla comminazione del carcere per un mese, alla erogazione di staffilate, alla proscrizione dal compartimento fino a sei mesi, a multe superiori alle cento lire. Non venivano a diminuirsi le funzioni giudiziarie, governative e di polizia dei vicari che erano tenuti tuttavia, nei casi eccedenti le loro competenze e in quelli che esigevano un provvedimento straordinario, a mettersi in corrispondenza con i governatori o i commissari come "superiori locali" nelle materie di buon governo e di polizia.
I commissari erano giudici di prima istanza nelle cause civili di merito superiore alle duecento lire o di merito incerto o non determinabile, curavano inoltre nel contenzioso e nell'economico, gli affari delle persone incapaci (pupilli, prodighi, dementi) nel territorio della loro giurisdizione civile e in quello delle podesterie nella loro giurisdizione penale.
Nelle cause civili di merito inferiore alle lire duecento giudicavano in prima istanza il cancelliere civile del commissario e in seconda istanza il commissario stesso. In appello, il commissario giudicava anche le cause di merito inferiore alle duecento lire giudicate in prima istanza dai podestà e dai vicari della sua giurisdizione.
Il commissario regio di Grosseto univa alle attribuzioni civili e penali quelle di presidente della rota civile di prime appelazioni di Grosseto in sede criminale.
Le sentenze dei commissari erano appellabili nel civile presso le rote civili, nel criminale presso la rota criminale di Firenze.
In ambito criminale i commissari avevano le attribuzioni proprie dei vicari regi.
Nella giurisdizione criminale dei governi di Siena e Pisa e dei commissariati regi, gli affari di polizia dei vicari potevano essere risolti dai cancellieri criminali delegati dagli auditori di governo e dai commissari stessi.
Gli affari superiori di polizia erano risolti "economicamente" dal governatore, sentito l'auditore, o dal commissario, o, qualora le circostanze chiedessero maggiore "correzione", dalla presidenza del buon governo, che avrebbe deciso anche in appello sulle risoluzioni di "podestà economica" dei governatori e dei commissari.
Commissari, auditori e vicari (per tramite gerarchico) rimettevano rapporti settimanali sulla situazione delle circoscrizioni alla presidenza del buon governo.
Il motuproprio 11 settembre 1832 (  Bandi Toscana  , cod. 39, n. L) precisava e conteneva le prerogative della presidenza del buon governo nella "podestà economica", confermava l'ambito di intervento in tal senso dei governatori, commissari, vicari, commissari di quartiere. Affidava tuttavia alla consulta il ricorso avverso le risoluzioni della presidenza del buon governo, dei governatori, dei commissari, nei casi di carcere superiore ai quindici giorni, di proscrizione dal compartimento, mutazione coatta di domicilio, detenzione in casa di correzione per un tempo superiore a due mesi, relegazione all'Elba o all'isola del Giglio, e nella provincia inferiore senese.
Si determinava anche l'obbligo di avvertire il condannato quando la sentenza fosse appellabile e gli si assegnava un termine per farlo.
Con provvedimento 7 settembre 1837 (  Bandi Toscana  , cod. 44, n. LXIX) si regolava l'amministrazione della giustizia civile e criminale e delle attribuzioni di polizia nelle province della Romagna e si creava, tra l'altro, un commissario regio a Rocca S. Casciano, comprensivo dei vicariati di Marradi, Modigliana, Bagnone e Rocca S. Casciano. Con la riforma dei tribunali civili e criminali del 2 agosto 1838 (  Bandi Toscana  , cod. 45, n. XLIII) giungeva a conclusione un processo già iniziato da alcuni anni e per il quale alcuni commissari regi si erano veduti sottrarre la giurisdizione civile con la istituzione di tribunali civili di prima istanza (Pistoia, motuproprio 6 aprile 1816, Arezzo legge 22 maggio 1817, Grosseto motuproprio 31 dicembre 1836). Con la riforma del 1838 veniva tolta ai commissari ogni giurisdizione civile e criminale, affidata ai tribunali collegiali di prima istanza, ai vicari nelle città ove risiedevano, ai giudici direttori degli atti criminali ed ai giudici civili; rimanevano loro solo le attribuzioni in materia di polizia, "potestà economica" e buon governo, con la eccezione dei commissari di Pontremoli e di Volterra che mantenevano la competenza dei vicari nel civile e nel criminale.
Il 1° dicembre 1840 (  Bandi Toscana  , cod. 47, n. C) per uniformare la trattazione degli affari di polizia e buon governo, veniva creato un commissario regio del dipartimento fiorentino con le medesime attribuzioni degli altri commissari regi e degli auditori di governo e con competenza territoriale comprensiva dei commissariati di quartiere della città di Firenze e di alcuni vicariati. La sua giurisdizione punitiva e coercitiva di polizia veniva a sostituirsi a quella esercitata nel dipartimento dalla presidenza del buon governo. L'esercizio di tali funzioni avveniva per mezzo degli agenti della polizia subalterna e della forza civile, dei commissari di polizia di Firenze, e dei vicari regi.
Con provvedimento 10 giugno 1846 (  Bandi Toscana  , cod. 53, n. XXXIX) veniva istituito un commissariato regio a S. Miniato con giurisdizione nel circondario del tribunale di prima istanza di S. Miniato.
I commissariati regi, al pari dei governi (con alcune eccezioni), dei vicariati, delle podesterie, delle giudicature civili, delle giudicature criminali, dei commissariati di polizia, furono aboliti con legge 9 marzo 1848 (  Bandi Toscana  , cod. 58, n. LXXXVIII).

fonti normative

provvedimento 27 giu. 1814 - provvedimento di istituzione
riforma dei tribunali e dei magistrati civili del 13 ott. 1814 - istituzione di ulteriori commissari
legge 8 feb. 1816 - provvedimento di istituzione del vicariato di Piombino
legge 14 mar. 1816 - provvedimento di istituzione del commissariato di Volterra
motuproprio 6 apr. 1816 - provvedimento relativo al commissariato di Pistoia
notificazione 9 apr. 1816 - provvedimento di istituzione di ulteriori commissariati
istruzioni 16 apr. 1816 - provvedimento relativo a governatori e commissari regi
legge 22 mag. 1817 - provvedimento relativo al commissariato di Arezzo
motuproprio 11 set. 1832 - provvedimento di conferma dell'ambito di intervento
motuproprio 31 dic. 1836 - provvedimento relativo al commissariato di Grosseto
provvedimento 7 set. 1837 - provvedimento di istituzione del commissariato di Rocca San Casciano
riforma dei tribunali civili e criminali 2 ago. 1838 - provvedimento di riduzione delle competenze
provvedimento 1 dic. 1840 - provvedimento di istituzione di un commissario regio del dipartimento fiorentino
provvedimento 10 giu. 1846 - provvedimento di istituzione di commissariato a San Miniato
legge 9 mar. 1848 - provvedimento di soppressione
fonti bibliografiche e archivistiche
Bandi Toscana = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, stampati in Firenze e pubblicati dal... raccolti in un codice coll'ordine successivo dei tempi e sommario d'edesimi disposto con ordine alfabetico di materie e tribunali, codd. 73, Firenze 1771-1860.
soggetto produttore collegato
Commissariato regio del compartimento fiorentino, Firenze
Commissariato regio della Provincia inferiore senese, Grosseto
Commissariato regio di Arezzo
Commissariato regio di Pistoia
Commissariato regio di Pontremoli

curatori

creazione
Vittorio Biotti
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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