I delegati di governo venivano istituiti con legge 9 marzo 1848 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. LXXXVIII), nel quadro della ristrutturazione generale degli organi politico-amministrativi del Granducato (vedi
Prefettura
e
Sottoprefettura
).
Ne venivano fissati provvisoriamente quattro a Firenze, tre a Livorno, uno a Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato, Cortona e Pescia. Con provvedimento 26 novembre 1847 (
Bandi Toscana , cod. 54, n. CLX) che estendeva i poteri delle autorità governativa di Livorno, a seguito degli avvenimenti politici, con la creazione di una commissione governativa (composta dal governatore e da due assessori legali) nella quale erano concentrate le prerogative di polizia preventiva e repressiva, si era istituito provvisoriamente, nei due circondari di S. Marco e S. Leopoldo, un delegato di governo con la funzione di vigilare sul buon ordine e la tranquillità collettiva nell'ambito della giurisdizione, di competenza e di tenere sotto controllo, con precetti ed altri provvedimenti, i soggetti turbolenti, sospetti e vagabondi; i due delegati avevano anche mansioni di polizia giudiziaria.
Ai delegati di Livorno era anche affidata la giurisdizione nelle trasgressioni di polizia municipale e generale, alla stessa stregua dei giusdicenti provinciali, con applicazione di pena del carcere non superiore a tre giorni. La commissione governativa aveva competenza in appello avverso le decisioni dei delegati.
Le delegazioni di governo succedevano in modo diretto a Firenze ai commissariati di quartiere, ripristinati nel 1814 con le stesse mansioni previste in epoca leopoldina, ed a Livorno ai commissariati di polizia istituiti con rescritto del 7 aprile 1818 (
Bandi Toscana , cod. 25, n. LXV) (
vedi commissariati di quartiere
).
Divisi in classi a seconda della loro importanza, esercitavano le loro mansioni nell'ambito territoriale delle relative preture (
vedi
); nel perimetro delle due preture stabilite nelle città di Lucca, Arezzo e Pistoia, e nel perimetro della pretura stabilita in ognuna delle altre città. Il delegato era di nomina Granducale e svolgeva mansioni di polizia giudiziaria, di pubblico ministero nelle cause criminali di cognizione delle preture, di polizia amministrativa (alle dipendenze del Prefetto o del Sottoprefetto). Disponeva, unitamente al prefetto o sottoprefetto, della guardia civica, dei carabinieri, della guardia di finanza.
Con provvedimento del 31 marzo 1848 (
Bandi Toscana , cod. 55, n. CXXXI) si ponevano immediatamente in attività (la legge del 9 marzo prevedeva una installazione generale al 10 novembre 1848) i delegati per la città di Firenze, uno per ogni quartiere, con le medesime attribuzioni dei delegati posti in attività a Livorno con provvedimento del 26 novembre 1847 (delegati che venivano confermati).
Le attribuzioni dei delegati di Livorno e di Firenze venivano ad essere identiche a quelle dei direttori degli atti criminali di Pisa e di Siena, dei commissari giusdicenti dell'ex ducato di Lucca, dei vicari regi e dei pretori già in funzione.
I ricorsi sui provvedimenti resi dai delegati spettavano ai prefetti o sottoprefetti e ai governatori di Livorno e di Portoferraio, ai quali competevano anche gli affari di polizia eccedenti le competenze dei delegati e altri magistrati.
Il regolamento di polizia del 22 ottobre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCVII) veniva delineando con più precisione i compiti dei delegati di governo in materia di polizia amministrativa, unitamente a quelli dei governatori (
vedi
), prefetti e sottoprefetti, ai quali prestavano la loro collaborazione, nelle incombenze di polizia e nella esecuzione dei loro provvedimenti. Rilasciavano, tra l'altro, le licenze di porto d'armi; nell’ambito dell’attività di prevenzione dei reati davano ammonizioni e comunicavano precetti o ingiunzioni; potevano prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine, la morale e la tranquillità con arresto di persone delinquenti o sospette di propositi criminosi (con tempestiva remissione all'autorità giudiziaria), o sottoponendole al sequestro, o arresto domiciliare per un tempo comunque limitato.
Avverso i provvedimenti dei delegati era ammesso ricorso al consiglio di prefettura o al consiglio di governo. Ogni contravvenzione ai precetti di polizia dei delegati veniva risolto dallo stesso delegato con decreto motivato (se la pena era inferiore a otto giorni di carcere); altrimenti dal prefetto o dal governatore. Precetti potevano essere imposti anche a persone sospette condannate dalle corti regie (
vedi
) o dai tribunali collegiali di prima istanza (
vedi
) e che, dopo, l'espiazione della pena, venivano sottoposte a vigilanza di polizia.
Ad ogni delegato erano addetti un commesso di pubblica vigilanza e uno o più cursori, con incarico di coadiuvare le autorità di polizia amministrativa, di eseguire i loro ordini e istruzioni, di ricercare e scoprire i delinquenti, di sorvegliare le persone ritenute pericolose e tendenti al reato, di sorvegliare i forestieri, i locali pubblici, i teatri in particolare. I delegati, al pari dei governatori, prefetti e sottoprefetti, disponevano della guardia civica, della gendarmeria, dei cacciatori volontari di costa e di frontiera, della guardia di finanze, dei pompieri, delle guardie comunitative.
Con decreto 21 novembre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCXXVI) si attivavano una quarta delegazione di governo a Firenze, ed una terza a Livorno, fissando i relativi circondari: delegazione di S. Marco (per la città) delegazione del Porto e delegazione di S. Leopoldo (per i sottoporti) Con la Istruzione dei processi criminali emanata con legge 22 novembre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCXXVIII) si venivano precisando i compiti dei delegati di governo in ordine alla polizia giudiziaria, unitamente ai giudici istruttori, ai procuratori regi, ai pretori e agli ufficiali di gendarmeria: erano relativi alle informazioni preliminari su fatti punibili, alla istruzione regolare e preparazione dei giudizi, alle prime ricerche di fatti delittuosi e dei loro autori; ad ogni provvedimento di urgenza come visite domiciliari e sopralluoghi, esami dei testimoni, e così via. Con legge 7 dicembre 1849 (
Bandi Toscana cod. 57, n. CCXXXVII) si riorganizzava, con decorrenza 1 gennaio 1850, il servizio dei delegati di governo, unitamente a quello delle preture, con la creazione di preture civili e criminali e preture solo civili, e con la istituzione di una delegazione di governo in corrispondenza ad ogni pretura civile e criminale (con l’esclusione delle preture civili e criminali di Lucca campagna, Arezzo campagna, e Pistoia campagna).
Da ciò la stretta relazione di attività tra pretori e delegati i quali svolgevano presso i pretori funzioni di pubblico ministero e di ufficiali di polizia giudiziaria incaricati di atti istruttori e di prima investigazione.
Un decreto 25 agosto 1851 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. LXXXIX), in considerazione delle eccezionali circostanze di ordine pubblico, autorizzava le autorità di polizia amministrativa a sottoporre le persone sospette di intenzioni criminose al sequestro fino a otto giorni o all'allontanamento da un luogo determinato fino ad un mese (ampliando così di molto le competenze in tal senso previste dal provvedimento del 22 ottobre 1849). Con legge 16 novembre 1852 (
Bandi Toscana , cod. 59, n. CVI) venivano riconosciuti ai delegati maggiori poteri sia nell'ambito della polizia giudiziaria che in quello di polizia amministrativa: potevano erogare il carcere fino a otto giorni anche fuori dei casi di trasgressione alle disposizioni di polizia previste dal regolamento 20 giugno 1853 e determinare arresti e perquisizioni là dove ritenute necessarie, in un ambito generale di ampia arbitrarietà.
Sulle decisioni dei delegati era ammesso ricorso al prefetto e di qui al ministero dell'interno. Precetti e ingiunzioni erano gli strumenti ordinari di intervento dei delegati.
Le disposizioni citate ampliavano anche i poteri in tal senso dei prefetti e sottoprefetti e dei consigli di prefettura. I delegati rimanevano in funzione fino al 1865 ed erano sostituiti dagli ispettori di pubblica sicurezza.