Con il motuproprio 27 giugno 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. LVII) venivano ripristinati la camera delle comunità di Firenze, l'ufficio generale delle comunità di Siena, l'ufficio dei fossi di Pisa, mentre si determinava al 1° gennaio 1815 il ristabilimento dell'ufficio dei fossi di Grosseto, le cui funzioni erano provvisoriamente assegnate all'ufficio generale delle comunità di Siena. A tali uffici venivano sostanzialmente confermate le antiche attribuzioni che in periodo napoleonico, erano state affidate alle prefetture: controllo sui bilanci delle comunità, sovrintendenza sui lavori delle strade regie, dei fiumi e dei ponti, controllo sulle attività degli ospedali, monti pii e enti assistenziali, riscossione d'alcune imposte, generale tutela sulle comunità dei vari territori del Granducato.
Con provvedimento del 1° ottobre 1814 (
Bandi Toscana , cod. 21, n. CLX) venivano confermati e ripristinati l'ufficio generale delle comunità (e il soprassindaco che ne era a capo), la cui istituzione era avvenuta con motuproprio 6 ottobre 1802 (
Bandi Toscana , cod. 18, n. CXXX), e le cui funzioni erano sostanzialmente quelle di organismo di tutela di tutte le comunità, in collegamento con la camera delle comunità e gli altri uffici citati. In particolare il soprassindaco istruiva e dava parere negli affari nei quali fosse proposto di estendere o modificare i regolamenti comunitativi, e negli affari relativi all'ampliamento, suddivisione, assestamento dei circondari delle comunità e alle istanze e progetti per l'istituzione di nuove cancellerie; dava poi parere agli affari relativi a alienazioni, acquisti, livelli di beni per conto delle comunità, ed esaminava i ricorsi avanzati sugli affari dipendenti della camera di Firenze e dagli altri uffici, e sugli affari relativi a nuove strade.
Con tre motuproprio emanati in data 1° novembre 1825 (
Bandi Toscana , cod. 32, nn. LXXXI, LXXXII LXXXIII) rimaneva soppresso l'ufficio generale delle comunità e il relativo soprassindaco, e veniva istituito in Firenze il dipartimento per la conservazione del catasto e per la direzione dei lavori di acque e strade.
La camera delle comunità di Firenze e gli altri uffici analoghi venivano trasformati in camere di soprintendenza comunitativa, con la creazione di una quinta camera in Arezzo: le loro mansioni tecniche in materia di lavori pubblici passavano al nuovo dipartimento creato in Firenze.
Il territorio Granducale era diviso in 37 circondari distinti in 5 classi: ogni circondario comprendeva un numero determinato di comunità. Le camere di soprintendenza comunitativa, che avevano a capo un provveditore (con un sottoprovveditore, commessi, computisti, ragionieri, cassieri, etc.), riassumevano in sostanza, in corrispondenza con il dipartimento fiorentino, le seguenti prerogative: sovrintendenza agli affari economici delle comunità e luoghi pii comunitativi, alle deputazioni dei fiumi, alla riscossione della tassa di famiglia, ai lavori di strade regie e provinciali; intervento negli affari sottratti alle amministrazioni comunali (alienazioni, transazioni, acquisti di beni); revisione delle amministrazioni dei cancellieri comunitativi; mantenimento e garanzia di uniformità interpretativa della legislazione comunitativa. Con dispaccio 11 settembre 1827 erano emanate istruzioni "normali e precettive" per i ragionieri delle camere di soprintendenza (
Bandi Toscana , cod. 34, n. LXXIX).
Con motuproprio 29 dicembre 1840 (
Bandi Toscana , cod. 47, n. CXIV) veniva istituita la soprintendenza generale delle comunità in Firenze, alla quale venivano affidate le funzioni prima esercitate dall'ufficio di conservazione del catasto e quelle di controllo e tutela sulle comunità e sulle camere di soprintendenza comunitativa. Alla soprintendenza spettava la risoluzione di affari più importanti che erano sottratti alla competenza delle camere.
Con altro motuproprio 29 dicembre 1840 (
Bandi Toscana , cod. 47, n. CXIII), si tendeva a riorganizzare il servizio del dipartimento di acque e strade, che già aveva ricevuto le disposizioni del motuproprio 3 dicembre 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. LXXXV).e del Regolamento 5 ottobre 1839 (
Bandi Toscana , cod. 46, n. LXXXVII).
Apparteneva a tale dipartimento la trattazione degli affari concernenti l'interpretazione dei regolamenti e ordini relativi al corpo degli Ingegneri e la gestione dei lavori d'acque e strade di sua competenza, in diretto rapporto con i Provveditori delle camere di soprintendenza comunitativa.
Le camere e la soprintendenza generale alle comunità venivano soppresse nel 1848 e le loro attribuzioni in gran parte assegnate alle prefetture.