raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Podesteria
datazione
13 ott. 1814 - 9 mar. 1848
contesto storico istituzionale
GRANDUCATO DI TOSCANA (1815-1859)
notizie storiche
Con la riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato attuata con provvedimento 13 ottobre 1814 (  Bandi Toscana  , cod. 21, n. CLXV) le podesterie venivano ripristinate, unitamente ai vicariati regi ( vedi ) nello stato in cui "si trovavano nel mese di dicembre dell'anno 1807", salvo alcune variazioni che venivano semplificando rispetto al passato, lo schema territoriale generale.
Le podesterie, prime e stabili forme di aggregazioni e di governo del contado fiorentino e dei territori mano a mano pervenuti sotto il controllo e il potere di Firenze, avevano, avuto decisive funzioni di raccordo tra centro e periferia, oltre che prerogative giurisdizionali in ambito civile. I podestà erano rappresentati dal potere centrale, giudici, e nei territori del distretto, organi di governo e di coordinamento amministrativo istituzionale delle comunità inserite nella loro giurisdizione. Nell'esercizio delle loro funzioni i podestà disponevano di "famiglie" composte di notai, scrivani etc. Con le riforme leopoldine dell'ordinamento giudiziario e del governo delle comunità, i podestà mantenevano esclusive competenze giudiziarie e di polizia; le loro circoscrizioni civili si inserivano entro circoscrizioni criminali vicariali. I podestà giudicavano in prima istanza, così come i vicari regi, tutte le cause civili e commerciali della rispettiva giurisdizione. In appello le sentenze appellabili (superiori alle settanta lire) del podestà erano esaminate, a seconda della organizzazione, dai commissari regi ( vedi ), dagli auditori di governo ( vedi ) dal magistrato civile e consolare di Livorno ( vedi ) se di valore inferiore alle lire duecento, e dalle rote civili di prima appellazione ( vedi ) se di valore superiore o di valore incerto o non suscettibile di stima. Competeva anche ai podestà l'effettuazione dei primi atti istruttori, in casi di urgenza, e la segnalazione al vicario dei reati e delitti avvenuti nella propria circoscrizione. Erano previsti dalla legge 13 ottobre 1814 commissari di quartiere in Firenze, e coadiutori nelle podesterie stabilite intorno a Firenze, con competenza civile negli affari non superiori alle lire duecento, quelli di merito incerto ma determinabile nel valore non eccedente le lire duecento, e nei precetti, sequestri, disdette, intimazioni fuori della contestazione delle parti, anche se di merito superiore alle lire duecento.
Le cause giudicate appellabilmente dai commissari di quartiere e coadiutori delle podesterie suburbane, erano di competenza, in appello, dal magistrato supremo. Con notificazione della consulta 23 agosto 1834 (  Bandi Toscana  , cod. 41, n. XLIX) veniva determinata la classificazione dei vicariati e delle podesterie rispettivamente in cinque e quattro classi, con la finalità anche di determinare per i giusdicenti e loro addetti un trattamento sicuro e costante. Con la riforma dei tribunali civili e criminali del Granducato attuata con motuproprio 2 agosto 1838 (  Bandi Toscana  , cod. 45, n. XLIII) veniva realizzata, tra l'altro, una nuova ripartizione territoriale delle podesterie, inserite nell'ambito giudiziario dei tribunali collegiali di prima istanza ( vedi ) organizzati su tutto il territorio granducale. Vicariati e podesterie erano compresi, sotto il profilo amministrativo e di polizia, nei vari circondari di commissariato o di governo, conservando tutte le attribuzioni in materia di polizia amministrativa avute nel passato.
In ambito giurisdizionale il podestà aveva le medesime competenze civili del giudice civile ( vedi ) e del vicario regio. Nel contenzioso la sua giurisdizione era limitata alle cause di valore non superiore alle lire quattrocento; per cause particolari (turbativa di possesso, attentati e innovazioni sopra il corso delle acque, rimozione di termini, somministrazione di alimenti, "mercedi a operai", contratti di colonia, contrattazioni di bestiame, riparazioni di fondi locati) il podestà giudicava indipendentemente dal valore della causa: per le sentenze in cause di valore non superiore alle lire settanta non era previsto appello salvo quello in cassazione; per le cause di valore superiore e sino alle lire quattrocento era previsto appello presso il tribunale collegiale di prima istanza competente per territorio. Per la giurisdizione volontaria le decisioni erano appellabili presso il tribunale collegiale di prima istanza. Di particolare rilievo le competenze relative alle attività dei consigli di famiglia. Con motuproprio 31 luglio 1839 (  Bandi Toscana  cod. 46, n. LXII) veniva estesa anche ai podestà di seconda e terza classe la competenza in quella parte di giurisdizione volontaria che riguardava l'amministrazione delle tutele e curatele e l'economico dei minori e incapaci, e che il motuproprio 2 agosto 1838 aveva limitato ai podestà di prima classe. Il podestà aveva competenze di polizia con attività di vigilanza sopra ogni oggetto e avvenimento che interessasse il mantenimento dell'ordine pubblico e l'osservanza delle leggi, in stretto collegamento con il vicario regio e le autorità superiori, potendo anche emettere ingiunzioni, precetti, ordini di carcerazione provvisoria per un tempo non superiore alle ventiquattro ore. Come ministri di polizia giudiziaria erano in stretto collegamento con i vicari, i giudici direttori degli atti criminali e il procuratore regio del corrispondente tribunale collegiale di prima istanza ed effettuavano i primi atti di indagine e d’istruzione dei delitti accaduti nella loro circoscrizione. Modifiche significative della organizzazione territoriale delle podesterie si avevano con notificazione della consulta 10 giugno 1846 (  Bandi Toscana  , cod. 53, n. XXXIX). I podestà venivano aboliti con legge 9 marzo 1848 (  Bandi Toscana  , cod. 58, n. LXXXVIII) e loro funzioni ereditate dalle preture.

fonti normative

provvedimento 13 ott. 1814 - provvedimento di ricostituzione
notificazione 23 ago. 1834 - provvedimento di determinazione della classificazione dei vicariati e delle podesterie
motuproprio 2 ago. 1838 - provvedimento di modifica della ripartizione territoriale delle podesterie
motuproprio 31 lug. 1839 - provvedimento di estensione delle competenze
notificazione della consulta 10 giu. 1846 - provvedimento di modifica dell'organizzazione territoriale delle podesterie
legge 9 mar. 1848 - provvedimento di soppressione
fonti bibliografiche e archivistiche
Bandi Toscana = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, stampati in Firenze e pubblicati dal... raccolti in un codice coll'ordine successivo dei tempi e sommario d'edesimi disposto con ordine alfabetico di materie e tribunali, codd. 73, Firenze 1771-1860.
soggetto produttore collegato
Podesteria di Asciano
Podesteria di Bagno a Ripoli
Podesteria di Barberino Val d'Elsa
Podesteria di Borgo a Buggiano (Buggiano)
Podesteria di Campi (Campi Bisenzio)
Podesteria di Chianni
Podesteria di Chiusdino
Podesteria di Foiano (Foiano della Chiana)
Podesteria di Galluzzo (Galluzzo-Certosa)
Podesteria di Greve (Greve in Chianti)
Podesteria di Guardistallo
Podesteria di Lastra a Signa
Podesteria di Lucignano
Podesteria di Monsummano (Monsummano Terme)
Podesteria di Montale
Podesteria di Montecarlo poi di Altopascio
Podesteria di Montespertoli
Podesteria di Monticiano
Podesteria di Poggibonsi
Podesteria di Radicondoli
Podesteria di Rapolano (Rapolano Terme)
Podesteria di Sambuca (Sambuca Pistoiese)
Podesteria di San Casciano (San Casciano in Val di Pesa)
Podesteria di San Gimignano
Podesteria di Serravalle (Serravalle Pistoiese)
Podesteria di Sesto (Sesto Fiorentino)
Podesteria di Sovicille
Podesteria di Tizzana (Quarrata)
Podesteria di Torrita (Torrita di Siena)

curatori

creazione
Vittorio Biotti
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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