raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Tribunale di commercio
datazione
13 ott. 1814 - 2 ago. 1838
contesto storico istituzionale
GRANDUCATO DI TOSCANA (1815-1859)
notizie storiche
La legge di riforma dei tribunali e magistrati civili del Granducato 13 ottobre 1814 (  Bandi Toscana  , cod. 21, n. CLXV), confermava il tribunale di commercio di Firenze istituito in periodo napoleonico (1808); stabiliva anche un magistrato civile e consolare di prima istanza in Livorno ( vedi ) cui, tra le altre competenze in ambito civile, attribuiva le cause di commercio di mare e di terra (in epoca napoleonica era stato istituito, anche in Livorno, un tribunale di commercio); e affidava infine a tutti gli altri tribunali civili del Granducato la trattazione degli affari commerciali.
Competenze e procedure del tribunale di commercio di Firenze (e degli altri tribunali in materia commerciale) venivano fissate da legge 15 novembre 1814 (  Bandi Toscana  , cod. 21, n. CLXXXIV). Al tribunale di commercio di Firenze, la cui giurisdizione territoriale era identica a quella del magistrato supremo civile di Firenze, ed agli altri tribunali in ambito di giurisdizione commerciale, erano affidate le cause relative alle convenzioni e obbligazioni convenute tra negozianti, mercanti, e banchieri per motivi di mercatura, e le cause tra negozianti, mercanti o banchieri ed i loro commessi o altri salariati, riguardanti il traffico commerciale o del negozio o della banca, e le cause in materia di fallimento, secondo quanto disposto dal codice di commercio. Ai tribunali competeva la dichiarazione-sentenza del fallimento, la opposizione dei sigilli, la nomina di un commissario-giudice e di uno o più agenti, e infine la nomina dei sindaci amministratori del fallimento.
In epoca leopoldina era affidata al supremo tribunale di giustizia di Firenze, al magistrato dei pupilli di Firenze, ed ai giusdicenti provinciali, la trattazione delle cause di fallimenti, secondo anche quanto disposto dal motuproprio 13 marzo 1789 (  Bandi Toscana  , cod. 14, n. XVII) e da legge criminale 30 agosto 1795 (  Bandi Toscana  , cod. 16, n. XXXIII).
I giudizi del tribunale di commercio e degli altri tribunali erano inappellabili salvo ricorso alla regia consulta nelle cause non superiori alle lire settanta. Nelle cause superiori era previsto appello alle rote civili di prima appellazione ( vedi ) con notificazione della consulta 23 febbraio 1818 (  Bandi Toscana  , cod. 25, n. XXXII) era elevata a lire duecento la competenza al giudizio non appellabile del tribunale di Firenze). Le cause dovevano essere trattate con procedura civile. Con rescritto 25 luglio 1822, notificato in data 1° agosto 1822 (  Bandi Toscana  , cod. 29, n. XXXVII) veniva determinato un regolamento per il tribunale di commercio di Firenze. La sua composizione era di due "giudici mercanti residenti" e di un "assessore legale"; i giudici residenti (unitamente a due "giudici mercanti supplenti") erano estratti a sorte dalla camera di commercio di Firenze da una lista di negozianti che la camera stessa predisponeva e che era sottoposta all'approvazione granducale tramite la regia consulta. All'assessore legale competeva la stesura delle sentenze, la vigilanza sulla regolarità degli atti e delle procedure, la soprintendenza alla cancelleria del tribunale ed ai suoi impiegati, l'esercizio delle funzioni di giudice commissario nei fallimenti, l'assistenza nella verifica dei crediti contro i falliti, l'assistenza durante gli esami testimoniali.
Il magistrato civile e consolare di Livorno era composto da un presidente e tre "consoli legali"; erano addetti al magistrato due negozianti scelti dal Granduca sopra una duplice terna di candidati nominati dalla camera di commercio di Livorno, ai quali i giudici potevano richiedere un parere consultivo per l'istruzione delle cause commerciali. La giurisdizione del magistrato comprendeva la comunità di Livorno e quelle di Collesalvetti e Fauglia.
Con motuproprio 1° agosto 1827 (  Bandi Toscana  , cod. 34, n. LXV) notificato il 6 agosto dalla consulta, intendendosi "assicurare al vegliante Codice di Commercio quella salutare osservanza che è reclamata dall'interesse, e dal voto di tutte le classi commercianti", si davano nuove disposizioni sui fallimenti colposi e dolosi che venivano attribuiti alla cognizione della ruota criminale di Firenze, e della ruota criminale di Grosseto; al tribunale di Commercio di Firenze, oltre che al supremo tribunale di giustizia di Firenze, ai tribunali civili di prima istanza collegiali o di un solo giudice, competeva tenere aggiornata una tabella con i nominativi dei negozianti "mancanti al commercio" e condannati per fallimento doloso o semplice. Il tribunale di commercio di Firenze e il magistrato civili e consolare di Livorno venivano aboliti a seguito del motuproprio 2 agosto 1838 (  Bandi Toscana  , cod. 45, n. XLIII), e le cause in materia di commercio venivano demandate ai tribunali aventi competenza in materia civile.

fonti normative

motuproprio 13 mar. 1789 - provvedimento relativo alla trattazione delle cause di fallimenti
legge 30 ago. 1795 - provvedimento relativo alla trattazione delle cause di fallimenti
legge 13 ott. 1814 - legge di riforma dei tribunali e magistrati civili
legge 15 nov. 1814 - provvedimento di regolamentazione
notificazione 23 feb. 1818 - provvedimento relativo all'appello alle rote civili di prima appellazione
rescritto 25 lug. 1822 - regolamento per il tribunale di Firenze
motuproprio 1 ago. 1827 - provvedimento di regolamentazione
motuproprio 2 ago. 1838 - provvedimento di soppressione
fonti bibliografiche e archivistiche
Bandi Toscana = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, stampati in Firenze e pubblicati dal... raccolti in un codice coll'ordine successivo dei tempi e sommario d'edesimi disposto con ordine alfabetico di materie e tribunali, codd. 73, Firenze 1771-1860.
soggetto produttore collegato
Tribunale di commercio di Firenze

curatori

creazione
Vittorio Biotti
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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