In periodo mediceo e lorenese funzioni in qualche modo analoghe a quelle di un pubblico ministero nella trattazione delle cause erano state svolte da magistrature come l'auditore fiscale e l'avvocato regio, almeno per quanto concerneva una supervisione su tutti i tribunali criminali, una sorveglianza sulla giusta applicazione delle leggi da parte delle magistrature, una difesa degli interessi del fisco e del sovrano.
Con la riforma giudiziaria del 2 agosto 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. XLIII) veniva istituita per tutto il Granducato la figura del pubblico ministero o procuratore regio, con la funzione di esercitare una attenzione e un controllo costante sulla amministrazione della giustizia, e la giusta e retta applicazione delle leggi, e di attuare una particolare protezione per le persone che per loro caratteristica sociale avessero necessità e bisogno di sollecita e attenta tutela. La legge del 1838 prevedeva un procuratore regio generale presso la corte regia di Firenze, assistito da avvocati generali e loro sostituti e un segretario; un procuratore regio, con alcuni sostituti, presso i tribunali collegiali di prima istanza, e presso gli auditori giudici di prima istanza di Pontremoli e Portoferraio. Il procuratore regio generale era a capo del ministero pubblico presso i tribunali del Granducato; con questo corrispondevano i procuratori regi. Il procuratore regio generale svolgeva funzioni di pubblico ministero presso la consulta regia funzionante come corte suprema di cassazione. Con motuproprio 29 febbraio 1848 (
Bandi Toscana , cod. 55, n. LXXIX) veniva istituito il procuratore generale presso la corte suprema di cassazione (la corte suprema era stata resa indipendente dalla consulta con motuproprio 22 settembre 1841, (
Bandi Toscana , cod. 48, n. LXXIV)) che veniva ad assumere funzioni di controllo, direzione e coordinamento degli altri procuratori regi, ivi compreso quello presso la corte regia di Firenze e la corte regia di Lucca (istituita il 12 dicembre 1847,
Bandi Toscana , cod. 54, n. CLXXXIX). La riforma del 9 marzo 1848 (
Bandi Toscana , cod 55, n. LXXXVIII), istituiva, tra l'altro, le preture, e affidava ai delegati di governo le funzioni di pubblico ministero presso questi magistrati minori.
Il Regolamento di istruzione dei processi criminali 22 novembre 1849 (
Bandi Toscana , cod. 57, n. CCXXVIII) veniva estendendo e determinando con maggiore chiarezza le funzioni dei procuratori regi. In ambito civile le attribuzioni e incarichi dei procuratori erano quelle di intervenire e pronunziare opinioni e pareri in tutte le cause e di dare le loro conclusioni in tutti i ricorsi in affari di volontaria giurisdizione, riguardanti pupilli, interdetti, donne, trattati presso i tribunali collegiali e che dovevano risolversi in camera di consiglio; di interporre ricorso in cassazione e di intervenire presso la corte suprema di cassazione in quei ricorsi in cui fossero interessate persone privilegiate, o vi fosse materia di ordine pubblico o quando vi fosse espressa richiesta della corte suprema; di vigilare in particolare sulla osservanza delle leggi e istituzioni sugli affari dei minori e interdetti e sul funzionamento dei consigli di famiglia.
In materia criminale ai procuratori competeva la difesa dell'ordine pubblico, con l'esercizio di quelle prerogative e azioni atte alla scoperta di fatti delittuosi, ed alla loro repressione dinanzi ai tribunali oltre alla esecuzione delle sentenze e decreti dei tribunali medesimi. Competeva loro la sovrintendenza e la direzione degli uffici destinati alla istruzione dei processi ed alle incombenze di polizia giudiziaria, e la utilizzazione in tal senso della forza pubblica.
I procuratori potevano interporre appelli presso la corte suprema di cassazione e presso gli altri tribunali.
Intervenivano e prendevano parte in tutti i giudizi criminali presso i tribunali granducali esprimendo il loro voto in ogni causa.