raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Giudice direttore degli atti criminali
datazione
2 ago. 1838 - 9 mar. 1848
contesto storico istituzionale
GRANDUCATO DI TOSCANA (1815-1859)
notizie storiche
La Riforma dei tribunali civili e criminali del Granducato attuata con motuproprio 2 agosto 1838 (  Bandi Toscana  , cod. 45, n. XLIII) istituiva i giudici direttori degli atti criminali nelle città di Firenze, Livorno, Pisa e Siena, attribuendo loro le competenze di base in materia penale che i vicari regi esercitavano negli altri territori e giurisdizioni del Granducato. Essi si inserivano in un sistema giudiziario che ricomprendeva, nel criminale, la consulta regia, come corte di cassazione, la regia corte, i tribunali collegiali di prima istanza, i vicari regi, i commissari di Pontremoli e di Volterra (oltre ai commissari di polizia di Firenze e Livorno, ed ai podestà per quanto riguardava i primi atti istruttori). I giudici direttori, così come i vicari, giudicavano dei reati di furto semplice e di "danno dato", non superiori al valore asportato di lire dieci, oltre che delle offese leggere e delle ingiurie per le quali non fosse erogabile una pena maggiore a otto giorni di carcere o una multa superiore alle lire venticinque. Provvedevano anche agli atti istruttori dei processi criminali di competenza superiore. Ricevevano dai commissari di polizia di Firenze e Livorno e dai podestà, in quanto ministri di polizia giudiziaria, gli atti "di accesso o di visita", gli atti di esami testimoniali, i processi verbali relativi alle prime indagini e atti istruttori sui delitti nella giurisdizione. Un estratto degli atti istruttori e di prima indagine compiuti veniva trasmesso al regio procuratore presso il tribunale di prima istanza competente.
Nella trattazione degli affari criminali i giudici direttori, analogamente ai vicari, erano a diretto contatto con il regio procuratore presso il tribunale di prima istanza competente per territorio, con comunicazioni relative all'inizio della procedura, informazioni su delitti o fatti punibili dalle leggi criminali, rapporti formali su ogni delitto o fatto punibile appena se ne fosse venuti a conoscenza, trasmissione dei procedimenti, una volta esaurite tutte le verificazioni esami degli imputati. I regi procuratori corrispondevano con i giudici direttori e i vicari, oltre che con i commissari di polizia e i podestà, per tutto quanto poteva concernere la scoperta dei delitti e delle trasgressioni, la più rapida istruttoria dei procedimenti.
Avverso le sentenze dei giudici direttori (e dei vicari) nelle materie di loro competenza era ammesso ricorso presso il tribunale di prima istanza e da qui il ricorso presso la regia corte.
La citata riforma del 2 agosto 1838 attribuiva ai vicari regi e ai direttori degli atti criminali alcune competenze, nel criminale, che in anni precedenti erano riconducibili all'esercizio, da parte dei ministri di polizia e delle magistrature, della cosiddetta "podestà economica" (potestà punitrice di polizia esercitata con rito sommario). Se per tali atti si aveva quindi una riconduzione ad una procedura o “podestà giudiziaria” di più ampia e piena garanzia per l'imputato, innovazioni non venivano portate alle leggi e ordini precedenti in materia di facoltà attribuite, nella "podestà economica" ai governatori, commissari, vicari regi, commissari di Firenze e Livorno, pur con i temperamenti di cui al motuproprio 11 settembre 1832 (  Bandi Toscana  , cod. 39, n. L) che determinava con precisione i limiti di intervento della presidenza del buon governo, in tal senso, e stabiliva possibilità di ricorso alla regia consulta.
I giudici direttori venivano aboliti a seguito della legge 9 marzo 1848 (  Bandi Toscana  , cod. 58, n. LXXXVIII), e le loro funzioni ereditate dalle preture.

fonti normative

motuproprio 11 set. 1832 - provvedimento relativo alla presidenza del buon governo e alla regia consulta
motuproprio 2 ago. 1838 - riforma dei tribunali civili e criminali
legge 9 mar. 1848 - provvedimento di soppressione
fonti bibliografiche e archivistiche
Bandi Toscana = Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, stampati in Firenze e pubblicati dal... raccolti in un codice coll'ordine successivo dei tempi e sommario d'edesimi disposto con ordine alfabetico di materie e tribunali, codd. 73, Firenze 1771-1860.
soggetto produttore collegato
Giudice direttore degli atti criminali di Firenze
Giudice direttore degli atti criminali di Livorno
Giudice direttore degli atti criminali di Pisa
Giudice direttore degli atti Criminali di Siena

curatori

creazione
Vittorio Biotti
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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