raccoglitore

profilo istituzionale
tipo di ente: Uffici periferici
Assessore camerale
datazione
6 lug. 1816 - 5 ott. 1824
contesto storico istituzionale
STATO DELLA CHIESA (1815-1859/1870)
notizie storiche
Dal motuproprio del 6 lu.1816 furono istituiti gli assessori camerali nelle province (riunendo, se necessario più delegazioni insieme) come giudici di prima istanza civili e criminali nelle cause che riguardavano l'interesse della Camera apostolica, cause per le quali era esclusa la competenza degli altri tribunali (artt. 57 e 56).
Nel civile giudicavano, nei confini della loro giurisdizione, le cause camerali che non superassero il valore di duecento scudi (art. 57). In Roma e Comarca invece le cause camerali in prima istanza erano giudicate cumulativamente, dall'uditore del camerlengo e dall’uditore del tesoriere, per valori non eccedenti gli ottocentoventicinque scudi. Le cause eccedenti i duecento scudi nelle province e quelle in Roma e Comarca eccedenti gli ottocentoventicinque, sempre in prima istanza erano di competenza di un tribunale collegiale composto dall'uditore del camerlengo, dal presidente della camera e dall'uditore del tesoriere, tribunale che era anche giudice di appello per le sentenze degli assessori camerali; in caso di difformità di sentenze era previsto il giudizio di terzo grado dinanzi al tribunale della camera (art. 58). Dal giudizio di prima istanza del suddetto tribunale collegiale e, per le cause inferiori ag1i ottocentoventicinque scudi giudicate dall'uditore del camerlengo o dall’uditore del tesoriere, l’appello era deferito al tribunale della camera, diviso in due turni (art.59). Nel caso di un eventuale terzo grado, la sentenza di un turno doveva essere deferita al giudizio dell'altro turno (art. 61).
Nel criminale g1i assessori camerali procedevano per le cause di contrabbando e per reati a danno dell’erario, sempre nelle province; in Roma, questa competenza apparteneva ai tribunali criminali del camerlengo e del tesoriere, che erano anche giudici di appello dalle sentenze degli assessori camerali (art.89).
Gli assessori furono soppressi in tutte le province con motuproprio 5 ott. 1824 e parimenti fu soppresso in Roma il Tribunale collegiale camerale (art. A53); la competenza sulle cause camerali fino al valore di trecento scudi fu trasferita nelle province ai luogotenenti, governatori e assessori civili e criminali (art. A54) ed anche ai pretori (art. P434). Per Roma e Comarca, in tutte le cause riguardanti gli interessi della camera apostolica furono competenti in prima istanza gli uditori del camerlengo e del tesoriere (art. A55), i quali giudicavano in grado di appello dalle sentenze dei luogotenenti, governatori, assessori civili e criminali; in caso di difformità giudicava in terzo grado l’altro dei suddetti uditori (art. A56).
Dalle sentenze in prima istanza di ciascuno degli uditori, fino alla somma di ottocentoventicinque scudi, giudicava in appello l'altro uditore e, in caso di sentenze difformi, in terzo grado giudicava il decano della piena Camera; oltre tale somma, giudicava il tribunale della piena Camera (art. A57).
Per la soppressione dell’istituto dell’assessore camerale anche in materia criminale, dal 1824 luogotenenti, governatori e assessori furono giudici per contravvenzioni e frodi commesse a danno dell'erario nelle province; in Roma invece giudicavano su1la materia i tribunali criminali del camerlengo e del tesoriere, ai quali era portato anche l’appello dalle sentenze dei luogotenenti, governatori e assessori quando la pena pronunciata non eccedesse la somma di centocinquanta scudi; oltre tale cifra somma era previsto l'appello in sospensivo (art. A92).

fonti normative

motuproprio 6 lug. 1816 - provvedimento di istituzione
motuproprio 5 ott. 1824 - provvedimento di soppressione
soggetto produttore collegato
Assessore camerale e giudice fiscale di Ancona
Assessore camerale e giudice fiscale di Bologna
Assessore camerale e giudice fiscale di Macerata

curatori

creazione
Carla Lodolini Tupputi
revisione
Ezelinda Altieri Magliozzi
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