30 mar. 1831 -
notizie storiche
I giudici conciliatori - o giusdicenti
[giudici unici, governatori o con funzioni attribuite ai governatori (art. 284 del regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili, 10 nov. 1834)] - furono istituiti nelle quattro legazioni con la notificazione 30 marzo 1831 del legato
a latere , card. Opizzoni, in tutte le località in cui aveva sede un pretore (art. 6), cioè nei quattro capoluoghi delle legazioni, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna; a Bologna furono due, come i pretori. La stessa notificazione stabiliva che non si sarebbe dato corso in via contenziosa ad alcun atto "prima che siasi tentata la conciliazione fra le parti litiganti" (art. 8); esperito tale tentativo, i giusdicenti giudicavano in via contenziosa le cause del valore sino a trecento scudi. Un regolamento per i giudici conciliatori fu pubblicato pochi giorni più tardi con altra notificazione dello stesso legato in data 16 aprile.
Questo magistrato - che aveva nel civile le funzioni giudiziarie che nelle delegazioni erano attribuite all'assessore legale e nei governi al governatore - fu confermato nelle quattro legazioni anche dalla nuova normativa pubblicata alcuni mesi più tardi per tutto lo Stato in materia giudiziaria civile. Infatti il regolamento 5 ott. 1831 stabilì che i governatori nei governi, i giudici conciliatori nei capoluoghi di legazione, gli assessori legali nei capoluoghi di delegazione, giudicassero in primo grado le cause di valore inferiore ai duecento scudi e quelle di alimenti, di mercedi dovute agli operai, di danni dati, di "sommariissimo e momentaneo possessorio" (artt. 14-16). L'appello era portato dinanzi ai ripristinati tribunali civili (art. 21). Contemporaneamente al suddetto regolamento, con circolare della Segreteria di Stato 8 ott. 1831 fu reso noto che "il metodo dei conciliatori introdotto nelle legazioni" poteva essere esteso alle delegazioni i cui consigli provinciali ne facessero richiesta. Tutte queste norme saranno confermate con il regolamento 10 nov. 1834.
Nel penale, il regolamento di procedura criminale del 5 nov. 1831 stabilì che i giusdicenti criminali nei capoluoghi di legazione, come gli assessori legali ed i governatori nelle rispettive circoscrizioni, decidessero in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori (artt. 26-27), cioè quelli punibili con pene pecuniarie o con pene afflittive non superiori ad un anno d'opera (art. 14). Per queste sentenze era previsto l'appello dinanzi al tribunale civile e criminale del capoluogo di legazione (artt. 13 e 29) dal momento che lo stesso regolamento di procedura aveva stabilito che le cause criminali dovessero essere giudicate nelle province da quei medesimi giudici e tribunali competenti per le cause civili (art. 20)
[vedasi anche la circolare della Segreteria per gli affari di Stato interni sugli appelli dalle sentenze criminali dei giudici singoli, 31 genn. 1834] . Per successive variazioni nella competenza per materia dei giudici singoli, si veda la già ricordata notificazione della Segreteria di Stato dell'11 marzo 1854.
La documentazione di questo istituto è stata segnalata solo in due archivi delle quattro legazioni, ma inserita nell'istituto che lo ha preceduto.
notificazione 30 mar. 1831
- provvedimento di istituzione
notificazione 16 apr. 1831
- regolamento per i giudici conciliatori
regolamento 5 ott. 1831
- provvedimento di regoloamentazione
circolare della Segreteria di Stato 8 ott. 1831
- provvedimento di estensione dei giudici conciliatori alle delegazioni
regolamento 5 nov. 1831
- regolamento di procedura criminale
circolare 31 gen. 1834
- provvedimento relativo agli appelli dalle sentenze criminali dei giudici singoli
regolamento 10 nov. 1834
- regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili
notificazione 11 mar. 1854
- provvedimento relativo alle competenze dei giudici singoli