Il Tribunale per i minorenni viene istituito con
r.d.l. 20 lug. 1934, n. 1404 , convertito in
l. 27 mag. 1935, n. 835 , in ogni sede di Corte di appello o di sezione di Corte di appello. E’ un organo giudiziario ordinario, specializzato, a composizione mista: è composto da un magistrato consigliere di Corte di appello, che lo presiede, un giudice e un cittadino scelto tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale e pedagogia. Ha funzioni penali, civili e amministrative. La circoscrizione territoriale del Tribunale coincide con quella della Corte di appello o della Sezione di corte di appello presso cui è istituito. La funzione di pubblico ministero è esercitata da un ufficio autonomo con a capo un sostituto procuratore del re o un sostituto procuratore generale di Corte di appello. Il procuratore del re promuove ed esercita l’azione penale per tutti i reati commessi dai minori di 18 anni nel distretto della Corte di appello in cui è istituito il Tribunale per i minorenni; a lui vengono trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce, le querele, le istanze, le richieste relative a quei reati. Il procuratore del re nelle materie di competenza del Tribunale per i minorenni, mantiene tutti i poteri che le leggi conferiscono al pubblico ministero presso il Tribunale. I componenti esterni del Tribunale sono nominati con decreto reale, prestano giuramento, durano in carica tre anni e non sono remunerati. Le funzioni di Giudice di sorveglianza e di Consigliere delegato per i minorenni sono esercitate rispettivamente da uno dei magistrati ordinari del Tribunale o della sezione di Corte di appello. Sull’appello contro le decisioni del Tribunale dei minorenni giudica una Sezione specifica della Corte di appello, composta da due magistrati e un cittadino avente i requisiti sopradescritti. Le funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra sono esercitate da un magistrato ordinario componente del Tribunale.
In ogni sede di Corte di appello o di Sezione di corte di appello vengono istituiti:
- Riformatorio giudiziario;
- Riformatorio per corrigendi;
- Carcere per minorenni;
- Centro di osservazione per minorenni organizzato dall’Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI).
Il Centro di osservazione raccoglie e ospita i minori abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza o comunque in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in un Riformatorio per corrigendi. Il consiglio direttivo dei Centri di osservazione è presieduto da un magistrato nominato dal ministro dell’interno. Il complesso di questi istituti viene denominato Centro di rieducazione per minorenni.
Competono al Tribunale per i minorenni tutti i procedimenti penali per reati commessi dai minori che sono di competenza dell’autorità giudiziaria. Se il minore deve rispondere di reati che, in base alle leggi vigenti, sono di competenza del pretore, il procuratore del re può rimettere al pretore il procedimento.
La difesa dei minori può essere esercitata solo da professionisti iscritti ad un albo speciale, formato ogni cinque anni dai capi della Corte di appello.
Per i reati di competenza del Tribunale per i minorenni si procede sempre con istruzione sommaria. Le udienze sono tenute a porte chiuse.
Presso il Tribunale per i minorenni è tenuto un elenco delle persone e degli istituti di assistenza sociale che si dichiarano disposti a provvedere all’educazione e all’assistenza dei minori sottoposti al libertà vigilata.
Sono di competenza del Tribunale per i minorenni anche i provvedimenti relativi all’esercizio della patria potestà o della tutela, all’interdizione del minore, all’esercizio del commercio da parte del minore; alla omologazione e impugnazione dei verbali dei consigli di famiglia e di tutela, all’ammissione e al licenziamento dai manicomi degli alienati minori di anni 21. Queste competenze si richiamano agli artt. 221- 224, 226, 233, 236, 249, 279, 324-325, 812-815 del Codice civile e agli articoli 12 e 15 del Codice di commercio.
La Sezione di corte di appello per i minorenni provvede anche alla domanda di adozione e legittimazione dei minori di anni 21.
Il
r.d. 20 set. 1934, n. 1579 , che detta norme di attuazione del decreto 1404/1934, definisce le procedure per le assegnazioni e sostituzioni dei magistrati affermando che i magistrati che compongono i Tribunali e le Sezioni di corte di appello per i minorenni possono essere assegnati anche ad altra sezione civile o penale del Tribunale o della Corte di appello; stabilisce l’obbligo di vestire la toga in udienza; specifica che il minore arrestato senza ordine o mandato in luogo diverso dalla sede del Tribunale per i minorenni, è messo a disposizione del pretore o del procuratore del re del luogo dell’arresto, il quale procede all’interrogatorio e trasmette gli atti al procuratore del re presso il Tribunale per i minorenni. Anche in caso di reati commessi da minorenni col concorso di maggiorenni scatta l’obbligo di trasmettere gli atti al procuratore del re presso il Tribunale per i minorenni; tutte le autorità giudiziarie che per qualsiasi ragione pronunciano sentenze a carico di minorenni, devono trasmetterne copia al procuratore del re presso il Tribunale per i minorenni.
Il decreto muta la denominazione dei Riformatori per corrigendi in Case di rieducazione per i minorenni.
Quando il direttore ritiene che il minorenne abbia esaurito il percorso di correzione, riferisce immediatamente al procuratore generale del re per gli opportuni provvedimenti.
La
l. 27 mag. 1935, n. 835 , che converte in legge e modifica il decreto legge 1404/1934 riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni, specifica che la competenza del procuratore del re si esplica nel territorio della Corte di appello o della Sezione di corte di appello in cui è istituito il Tribunale per i minorenni; l’albo speciale dei professionisti che hanno la funzione di difendere i minorenni viene formato ogni triennio e non più ogni quinquennio; rispetto alla competenza in base agli articoli del Codice civile, vengono citati gli articoli 221- 223, 233, 271, 278-279, 324-325; e gli articoli 12 e 15 del Codice di commercio.
Ulteriori modifiche alla legge 835/1935 vengono approvate con il
r.d.l. 15 nov. 1938, n. 1802 .
Il nuovo decreto toglie all’ONMI la direzione del Centro di osservazione istituito presso la sede di Corte di appello e la attribuisce allo Stato. Vengono modificate alcune norme sulla riabilitazione, estesa anche ai minori che abbiano però compiuto i 18 anni e non siano sottoposti a misure di sicurezza, e sull’emenda.
Il
d.p.r. 12 ago. 1951, n. 982 , che modifica il regolamento per le Case di rieducazione approvato con
r.d. 4 apr. 1939, n. 721 , stabilisce che l’internamento nelle Case di rieducazione è ordinato dal Tribunale per i minorenni nei modi indicati dall’art. 25 della legge 835/1935; che il pubblico ministero competente per l’esecuzione richiede l’assegnazione al Ministero di grazia e giustizia e unisce alla richiesta una copia del provvedimento da eseguire e il modello informativo 1030.
Il ministero assegna i minorenni alle Case di rieducazione da esso dipendenti e a quelle gestite da istituzioni pubbliche o private con le quali abbia stipulato una convenzione.
Con
l. 25 lug. 1956, n. 888 , che reca ulteriori modifiche alla legge 835/1935, vengono riformulate le norme relative alla composizione dei Centri di rieducazione, presso i quali funzionano il Tribunale e la Sezione di corte di appello per i minorenni; agli istituti di osservazione; ai provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori; alle misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere e in genere alle misure di libertà assistita.
Nel 1956, a seguito della
l. 27 dic. 1956, n. 1441 , le donne vengono ammesse all’amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni: vengono, pertanto, modificate le norme riguardanti la composizione del Tribunale per i minorenni e della Sezione di corte di appello per i minorenni. Gli esperti, giudici onorari, che affiancano i giudici del Tribunale e della Sezione di corte di appello devono essere un uomo e una donna, con formazione di psicologi, neuropsichiatri, assistenti sociali, psicoterapeuti, educatori. Le decisioni del Tribunale sono sempre collegiali. La legge modifica il
r.d. 30 gen. 1941, n. 12 , istituendo una Sezione della corte di appello che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e che funziona come Sezione istruttoria nei casi indicati dalla legge. Anche questa Sezione si avvale di due esperti tra i quali una donna. Alcune modifiche alla legge 385/1935 vengono apportate con
l. 12 lug. 1961, n. 603 , con
l. 13 ott. 1965, n. 1171 , e
l. 24 nov. 1981, n. 689 .
La legge sulle adozioni,
l. 5 giu. 1967, n. 431 , che reca modifiche al Codice civile in materia di adozione e disciplina l’adozione speciale, stabilisce tra l’altro che “Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile, alla competenza della Corte di appello è sostituita quella del Tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza. Per l'adozione di minorenni è competente il Tribunale per i minorenni”.
La
l. 20 mar. 1968, n. 181 , che detta disposizioni per i magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni, ha in allegato una Tabella dei Tribunali e delle rispettive Procure della Repubblica in cui non è più consentito (a differenza di quanto risultava dal r.d. 20 set. 1934, n. 1579) assegnare ad altre Sezioni i magistrati che si occupano dei minorenni e una Tabella dei Tribunali e delle rispettive Procure in cui è non è possibile assegnare ad altri uffici il solo presidente e il solo procuratore.
Con
l. 12 dic. 1969, n. 1018 , si attua la Soppressione dell’albo speciale dei difensori davanti al Tribunale e alle Sezioni di corte di appello per i minorenni, mentre la
l. 9 mar. 1971, n. 35 , pubblica nella Tabella A le piante organiche dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni e alle Procure della Repubblica presso gli stessi Tribunali.
Con
d.p.r. 13 ago. 1975, n. 476 , è previsto l’aumento degli organici dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni e, pertanto, viene modificata la Tabella A annessa alla legge 35/1971.
In seguito all’approvazione del nuovo Codice di procedura penale, viene approvato il
d.p.r. 22 set. 1988, n. 448 , che detta disposizioni sul processo penale a carico degli imputati minorenni.
Nel procedimento esercitano le funzioni loro attribuite secondo le leggi di ordinamento giudiziario i seguenti organi:
- procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni;
- giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni;
- Tribunale per i minorenni;
- procuratore generale presso la Corte di appello;
- Sezione di corte di appello per i minorenni;
- Magistrato di sorveglianza per i minorenni.
Il Tribunale per i minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero reato quando erano minori di anni 18. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno d’età.
In ciascuna Procura della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni è istituita una Sezione specializzata di polizia giudiziaria alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.
Il Consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Presso ogni Tribunale per i minorenni è conservato il casellario giudiziale riguardante i minorenni nati nel distretto; i provvedimenti e le annotazioni riguardanti minorenni nati all’estero o dei quali non si è potuto accertare il luogo di nascita, si conservano nell’ufficio del casellario presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
In sostanza le competenze penali del Tribunale per i minorenni riguardano attualmente i reati commessi da un minorenne che abbia almeno 14 anni. Il minore, ove non sia rinviato a giudizio, può ottenere il proscioglimento per irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale, la sospensione del processo con messa alla prova. Il Tribunale per i minorenni può operare anche in funzione di Tribunale per il riesame. Le competenze civili sono esercitate in materia di potestà dei genitori sul figlio e in materia di adozione nazionale e internazionale. Le competenze amministrative riguardano i minori con problemi di disadattamento e di difficoltà comportamentale; il Tribunale può disporre misure di sostegno educativo.