Istituito nel 1503 dalla balia, il giudice ordinario era uno dei cinque giudici forestieri del tribunale di
ruota
. Era giudice civile di prima istanza ed era anche nominalmente giudice del danno dato. Il notaio del danno dato, infatti, non poteva emettere sentenze se non in nome del giudice ordinario. Nel 1561
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Legislazione toscana, 1802, t. IV, pp. 120-121] in seguito alla riforma di Cosimo I, assunse attribuzioni in materia di pupilli e vedove. Il giudice ordinario fu soppresso da Pietro Leopoldo con l'editto 28 ott. 1777
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Bandi Toscana, cod. VIII, n. CXXXII] e le sue competenze passarono al concistoro