Il Consiglio di Stato fu istituito, sull’esempio dell’omonimo organo francese, con il decreto 9 maggio 1805 (
Bollettino regno d’Italia , 1805, n. 29, pp. 79-80). Era dotato di attribuzioni legislative, tuttavia nella forma ‘consultiva’ dei “progetti” di legge o di regolamento di pubblica amministrazione; e svolgeva la funzione di giudice d’appello del contenzioso amministrativo, essendo giudici di prima istanza in tale materia i consigli di prefettura. Il terzo Statuto costituzionale del Regno d’Italia (
ibid. , 6 giugno 1805, pp. 91-120) diede al Consiglio di Stato l’assetto pressoché definitivo, suddividendolo in tre rami, vale a dire il
Consiglio dei consultori , il
Consiglio Legislativo e il Consiglio degli Uditori . Con decreto 7 giugno 1805 il viceré Eugenio di Beauharnais veniva nominato presidente del Consiglio di Stato che, in sua assenza, poteva essere presieduto da un Grande Ufficiale della corona o da un consigliere consultore. Tutti i consiglieri di Stato erano di nomina regia.
Con il quinto Statuto costituzionale del 20 dicembre 1807 (
ibid. , 1807, n. 273, pp. 1220-1221), il Consiglio dei Consultori fu trasformato in Senato consulente, assemblea autonoma rispetto al Consiglio di Stato.
Consiglio Legislativo e Consiglio degli Uditori erano suddivisi, ciascuno, in tre sezioni (quinto Statuto, art. XXXIII): 1) Legislazione e Culto; 2) Interno e Finanze; 3) Guerra e Marina. Consiglieri di Stato potevano formare, per regio decreto, speciali commissioni o essere inviati in missione.
Il terzo Statuto costituzionale aveva stabilito le attribuzioni dei singoli Consigli. Il Consiglio dei Consultori assumeva solo in parte i compiti che erano stati della soppressa Consulta di Stato (
vedi
) della Repubblica Italiana. Poteva soltanto “conoscere”, senza avere facoltà di modificarli, gli affari esteri dello Stato o le interpretazioni date agli articoli degli Statuti costituzionali (art. XX). Il Consiglio Legislativo era informato dai ministri dei progetti di legge, dei regolamenti di pubblica amministrazione, delle interpretazioni sui detti regolamenti: più che funzioni propriamente legislative, quelle del Legislativo erano funzioni interpretative, esercitate in via consultiva. Competenze più ampie aveva invece il Consiglio degli Uditori (art. XXIX). Gli Uditori si dovevano pronunciare su “tutti gli affari contenziosi” e costituivano tecnicamente l’istanza d’appello per i giudizi di primo grado dei consigli di prefettura; si esprimevano sui conflitti tra organi dello Stato o tra privati e organi della pubblica amministrazione, sugli arresti e le traduzioni in giudizio dei pubblici impiegati, sulle domande per la concessione di miniere, di stabilimenti, di officine sui fiumi, di pensioni e di liquidazioni agli impiegati statali; sulle autorizzazioni a comuni, ospedali, enti benefici e religiosi a incamerare donazioni e legati, a vendere i loro beni, ad operare permute e transazioni, ad imporre sovrimposte locale.
Un decreto reale 19 dicembre 1807 (
ibid. , 1807, p. 1214) istituiva pure gli
Assistenti al Consiglio di Stato. La carica, gratuita, era concepita per operare la formazione e la selezione dei quadri dell’amministrazione statale, e corrispondeva a quella degli
auditeurs del Consiglio di Stato francese. Gli Assistenti, che erano distaccati presso i ministeri, presenziavano alle sedute dei vari rami del Consiglio di Stato, senza diritto di voto, essendo tenuti a fornire spiegazioni sulle materie di loro competenza su richiesta dei consiglieri di Stato. Gli Assistenti fungevano quindi da collegamento tra i principali organi centrali dello Stato italico. Con decreto 16 settembre 1808 (
ibid. , 1808, n. 191, pp. 803-806) si disposero le prime nomine; altre seguirono fino al 1812 (
ibid. 1809: decreto 30 nov., n. 131, pp. 335-336; 1810: decreti 10 mar., n. 52, p. 153, e 3 lug., n. 120, pp. 457-458; 1811: decreto 9 ag., n. 197, pp. 811-812; 1812: decreti 6 apr., n. 100, p. 330, e 8 apr., n. 104, pp. 338-339).
Il Consiglio di Stato non sopravvisse al crollo del Regno d’Italia e sarebbe stato ricostituito solamente a unificazione nazionale compiuta, con la legge 20 marzo 1865 (n. 2.248, allegato D) che lo mutuava dall’ordinamento piemontese.