Fu istituita da Leone XII con il già ricordato motuproprio 21 dic. 1828, Metodo da tenersi dai chierici ai Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica amministrazione
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Ibid., 1831-1833, II, Appendice, p. 337] particolarmente importante anche per l'organizzazione delle presidenze tenute dai chierici di Camera (vedi anche il regolamento del segretario di Stato in pari data). La commissione, istituita in seno al tribunale camerale, fu composta da quattro chierici di Camera; ebbe compiti di revisione e sindacato finanziario, nonché giurisdizione contenziosa e amministrativa di secondo grado, dopo la congregazione camerale.
Con il suddetto motuproprio i prelati chierici di camera furono fissati a nove, tutti dello stesso rango. Fino a quella data la revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione era compiuta dai singoli chierici per le rispettive presidenze; dal 1829 invece i chierici di Camera ai quali era affidata una presidenza (ridotti di numero, con la riduzione a cinque delle presidenze, cioè annona e grascia; archivi e ipoteche; armi; strade, acque e ripe; zecca e garanzia degli ori e argenti) non partecipavano alla congregazione di revisione. I quattro chierici componenti la congregazione (tra i quali era nominato il presidente, annualmente a turno) erano invece esenti da ogni diretta amministrazione e non potevano partecipare ai giudizi del tribunale della piena Camera
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Notizie sulle presidenze camerali, 1825, in AS ROMA, Miscellanea della Soprintendenza, b. 10, fasc. 21] Erano sottoposti all'esame della congregazione la tabella preventiva generale delle rendite e spese dello Stato, i regolamenti di finanza, i contratti della pubblica amministrazione; essa aveva inoltre il sindacato sui conti dell'amministrazione generale della Camera e di tutte le amministrazioni, cioè " legazioni, delegazioni, congregazioni, tribunali, prefetture, presidenze, dicasteri e stabilimenti pubblici " che amministravano tasse e ricevevano assegnamenti dall'erario.
Era escluso dalla sua competenza tutto ciò che riguardava il consiglio e la direzione del debito pubblico, ciò che spettava alla congregazione dei residui, le nuove leggi relative a interessi camerali (riservate al camerlengo), ciò che si riferiva all'amministrazione camerale che rimaneva riservata al tesoriere, e l'amministrazione delle presidenze, riservata ai rispettivi chierici, i quali partecipavano alla congregazione Solo quando vi venivano trattati affari della rispettiva presidenza. La congregazione inoltre esercitava le attribuzioni disciplinari, già esercitate dal tribunale della Camera.
Modificata con editto del segretario di Stato 21 nov. 1831
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Raccolta Stato pontificio, 1831-1833, II, p. 133 (questo editto è erroneamente datato 21 nov. 1833)] fu soppressa dal 15 nov. 1847, per l'istituzione della consulta di Stato. La maggior parte delle sue attribuzioni passarono alla consulta, mentre alcune attribuzioni contenziose furono trasferite al tribunale della Camera (ordinanza della segreteria di Stato 31 dic. 1847
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Ibid., 1846-1847, p. 381.] l'attività di revisione dei conti fu seguitata dalla congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848