Con l.29 mag. 1855
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Raccolta regno Sardegna, 1855, n. 878] fu creata la cassa ecclesiastica per la gestione dei beni già appartenenti agli enti religiosi soppressi, la cui alienazione, previo passaggio al demanio dello Stato fu disposta con due distinte leggi del 21 ag. 1862, n. 793 e n. 794. Per disciplinare in maniera organica la materia relativa alla soppressione della proprietà ecclesiastica furono approvati il r.d. 7 lu. 1866, n. 3036 che sopprimeva la cassa ecclesiastica e istituiva il fondo per il culto) e la l. 15 ag. 1867, n. 3848, che ebbero applicazione in tutte le province del regno, ad eccezione della provincia romana, per la quale si ebbe un ordinamento distinto. In esecuzione delle due leggi eversive del 1866 e del 1867, la parte più consistente dei beni costituenti l'asse ecclesiastico fu destinata alla vendita secondo le modalità specificate nelle due leggi e nel successivo regolamento approvato con r.d. 22 ag. 1867, n. 3852. Il fondo per il culto e' un'amministrazione autonoma, la cui gestione fu affidata dapprima al ministero della giustizia e degli affari di culto (vedi
Ministero di grazia e giustizia
) poi al ministero dell'interno (vedi
Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari di culto
), mentre i suoi interessi locali sono curati dalle intendenze di finanza e dagli uffici del registro