In base al d. lgt. 10 genn. 1916, n. 11, fu istituito un comitato speciale, in seno alla commissione centrale per gli approvvigionamenti, acquisti e distribuzione dei cereali, prevista dal d. lgt. 8 genn. 1916, n. 5, per decidere sui ricorsi contro i provvedimenti delle commissioni provinciali costituite e nominate dai comandi di corpo d'armata, per la requisizione dei cereali. Con d. lgt. 2 ag. 1916, n. 926, le competenze per gli approvvigionamenti furono attribuite al ministero dell'agricoltura, che doveva operare attraverso la commissione centrale degli approvvigionamenti, presso la quale era istituito un comitato dei ricorsi che subentrava al precedente, e il servizio temporaneo degli approvvigionamenti. Con d. lgt. 21 apr. 1918, n. 583, fu costituito a Roma, presso la corte di cassazione un comitato giurisdizionale per la decisione delle controversie circa gli approvvigionamenti, le precettazioni e le requisizioni, al quale fu devoluta ogni altra controversia prima deferita al comitato dei ricorsi