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 Rota criminale di Genova

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  filze e regg. 1.275
Estremi cronologici:  (1604-1805, con docc. dal 1542)
Mezzi di corredo:  Inventario sommario

Nota archivistica
Sono descritte soltanto le serie principali

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Rota criminale di Genova
Nota storica
Istituita con la normativa del 1576, si componeva di tre membri stranieri che duravano in carica tre anni ed erano eletti dai collegi e dal minor consiglio. I giudici erano assistiti da un fiscale, il cui ufficio venne nel 1603 sdoppiato, con l'istituzione di un avvocato fiscale; ma nel 1688 le due cariche vennero riunite. L'intento del legislatore del 1576 era stato quello di attuare l'indipendenza dell'ordine giudiziario, nel ramo penale, da quello amministrativo e di governo, abolendo la competenza penale di qualsiasi altro organo dello Stato  [Si faceva deroga per i soli reati concernenti la sicurezza dello Stato]  Ma poco dopo numerose riforme restituirono la competenza penale ad organi di governo e di amministrazione limitando nuovamente l'indipendenza dei rotali. Anche i magistrati della rota criminale erano sottoposti, al termine del loro ufficio, a sindacato.
Per esso era prevista la nomina da parte del senato di un collegio composto da uno dei membri dei supremi sindicatori, due consiglieri del minor consiglio, un uditore della rota civile e un dottore di collegio. Con la riforma criminale del 1587 e del 1594 il collegio dei sindicatori della rota venne stabilito in cinque membri, di cui uno doveva essere giureconsulto dottore di collegio: tre di essi, compreso il dottore, venivano scelti, con i tre quinti dei suffragi favorevoli da parte dei collegi e del consiglio minore, fra tutto il corpo nobiliare; gli altri due a sorte nell'ambito del consiglio minore. Dovevano avere tutti non meno di quaranta anni.
In virtù della normativa del 27 novembre 1578 il sindacato non si limitava ad un semplice giudizio di responsabilità amministrativa, ma si estendeva alla cognizione e punizione dei reati che risultassero commessi dai rotali nell'esercizio delle loro funzioni. Il controllo era duplice: in via normale, sotto forma di sindacato a fine carica.; in via straordinaria, nel corso del loro incarico, attraverso la possibilità del senato di sospenderli e rinviarli al giudizio dei collegi riuniti con il minor consiglio  [Cfr. G. FORCHERI, op. cit., pp. 99-104] 

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