soggetto produttore
Istituito con r.d. 21 giu. 1941, n. 688, recante norme per la disciplina delle requisizioni e per risolvere le controversie sorte in relazione alla loro applicazione. Per le controversie che non superavano il valore di lire 200.000 e non derivavano da un provvedimento di un ministro o comunque di organi centrali, erano competenti a decidere i comitati giurisdizionali territoriali, istituiti con lo stesso decreto. Le decisioni dei comitati non erano soggette ad alcuna impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione. Contro di esse le parti potevano proporre soltanto domanda di revocazione. Le competenze del comitato giurisdizionale centrale vennero successivamente trasferite al presidente del consiglio