soggetto produttore
Con la legge 26 mag. 1777
[Ibid., cod. VIII, n. LVIII]
veniva abolito il magistrato degli
Otto di guardia e balìa
, sottratta la giurisdizione criminale ad altri magistrati del granducato,
ufficiali di sanità
,
magistrato dei pupilli
,
tribunale dei conservatori di leggi
e creato il
supremo tribunale di giustizia
che accentrava in tal modo la giurisdizione criminale. Con lo stesso provvedimento erano istituiti i commissari di quartiere (un commissario per ognuno dei quattro quartieri della città) con attribuzioni in materia di polizia e di giurisdizione civile e criminale. In materia civile trattavano le cause di valore non superiore a lire cento; in materia criminale ricevevano le denunzie e i referti, istruivano in via preliminare i processi, e trattavano le cause di lieve importanza e con pena pecuniaria non superiore alle lire cento. Con due motuproprio in data 22 febbr. 1778
[Ibid., cod. IX, n. XVII e n. XVIII]
venivano attribuite ai commissari competenze in materia di polizia mortuaria e sanitaria prima spettanti al soppresso magistrato di sanità e venivano precisate ed ampliate le mansioni in materia di istruzione e trattazione di cause civili e criminali e in materia di polizia. Con motuproprio del .15 dic. 1792
[Ibid., cod. XV, n. LXXXI]
venivano loro tolte le ingerenze in materia criminale che passavano al supremo tribunale di giustizia, ed il loro numero veniva ridotto a due (commissari di levante e di ponente)