soggetto produttore
Un capitano giusdicente sedeva a Livorno, con compiti comuni a tutti i rettori dello Stato, quantomeno dal 1421, epoca dell'acquisto della corte e castello da parte dei fiorentini.
A tale ufficiale era destinato a succedere un governatore, che dapprima (1577) gli si affiancò in posizione di supremazia, ma con mere attribuzioni militari, di rappresentanza e di supervisione ai lavori della fabbrica della nuova città, poi si vide assegnare, in forza delle citate lettere patenti 10 giu. 1593 il compito di dirimere le vertenze fra ebrei secondo le loro leggi e con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione concorrente; infine (9 marzo 1595) assunse la diretta amministrazione della giustizia, in ciò coadiuvato dai 1618 da un giudice, qualificato in seguito (1624) come auditore, con mansioni altresì di collaboratore nel governo della città. Il governatore ed il suo giudice erano esenti da sindacato. Solo con la legge 30 sett. 1772 [Bandi Toscana, cod. VI, n. LXXVIII ] le competenze giudiziarie vennero sottratte al governatore, rimanendone investito in proprio l'auditore vicario, cui nel frattempo (legge 10 lu. 1771 [Ibid., cod. VI, n. XX ] era stato esteso l'obbligo di sottostare a sindacato. Nel contenzioso civile il giudice di Livorno, fin dal 1553, era stato investito - in aggiunta alle attribuzioni ordinarie - di una limitata competenza in materia di controversie marittime fra padroni di navi e marinai e fra marinai e marinai, fatta salva la riserva a favore dei consoli del mare sedenti in Pisa per vertenze fra padroni di navi e mercanti, come definitivamente ribadito con rescritto 23 giu. 1577.
Le sentenze erano inappellabili, secondo gli statuti di Livorno, fino all'ammontare di lire venticinque; tale limite venne successivamente elevato a lire sessanta nel 1561, a lire cento nel 1566, ed a lire duecento con determinazione della Pratica secreta del 4 sett. 1619, parificata con rescritto granducale 17 apr. 1623.
Con motuproprio 31 dic. 1740 [Ibid., cod. I, n. LXVI ] l'auditore si era visto assegnare tutta la competenza del contenzioso fiscale, che gli venne ribadita con dichiarazione del 10 dic. 1780, nell'atto stesso in cui si precisarono i suoi compiti nei confronti di quelli dell'auditore-consultore, da poco costituito a sé con funzioni amministrative (motuproprio 18 nov. 1780).
In materia penale, durante il periodo mediceo, le sentenze del governatore di Livorno venivano approvate con rescritto granducale controfirmato dal segretario di Stato per gli affari di guerra, finché, in forza del motuproprio 25 apr. 1739 [ Ibid., cod. I, n. XXXVII ] furono sottoposte alla disciplina comune che assegnava all'auditore fiscale il compito di sancire l'operato del tribunale criminale. Rimaneva al governatore un largo potere di intervento con procedura sommaria; potere, peraltro, destinato ad essere rigorosamente delimitato in base agli artt. 49 e 56 della legge 30 nov. 1786 [Ibid.,cod. XIII, n. LIX ]
A tale ufficiale era destinato a succedere un governatore, che dapprima (1577) gli si affiancò in posizione di supremazia, ma con mere attribuzioni militari, di rappresentanza e di supervisione ai lavori della fabbrica della nuova città, poi si vide assegnare, in forza delle citate lettere patenti 10 giu. 1593 il compito di dirimere le vertenze fra ebrei secondo le loro leggi e con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione concorrente; infine (9 marzo 1595) assunse la diretta amministrazione della giustizia, in ciò coadiuvato dai 1618 da un giudice, qualificato in seguito (1624) come auditore, con mansioni altresì di collaboratore nel governo della città. Il governatore ed il suo giudice erano esenti da sindacato. Solo con la legge 30 sett. 1772 [Bandi Toscana, cod. VI, n. LXXVIII ] le competenze giudiziarie vennero sottratte al governatore, rimanendone investito in proprio l'auditore vicario, cui nel frattempo (legge 10 lu. 1771 [Ibid., cod. VI, n. XX ] era stato esteso l'obbligo di sottostare a sindacato. Nel contenzioso civile il giudice di Livorno, fin dal 1553, era stato investito - in aggiunta alle attribuzioni ordinarie - di una limitata competenza in materia di controversie marittime fra padroni di navi e marinai e fra marinai e marinai, fatta salva la riserva a favore dei consoli del mare sedenti in Pisa per vertenze fra padroni di navi e mercanti, come definitivamente ribadito con rescritto 23 giu. 1577.
Le sentenze erano inappellabili, secondo gli statuti di Livorno, fino all'ammontare di lire venticinque; tale limite venne successivamente elevato a lire sessanta nel 1561, a lire cento nel 1566, ed a lire duecento con determinazione della Pratica secreta del 4 sett. 1619, parificata con rescritto granducale 17 apr. 1623.
Con motuproprio 31 dic. 1740 [Ibid., cod. I, n. LXVI ] l'auditore si era visto assegnare tutta la competenza del contenzioso fiscale, che gli venne ribadita con dichiarazione del 10 dic. 1780, nell'atto stesso in cui si precisarono i suoi compiti nei confronti di quelli dell'auditore-consultore, da poco costituito a sé con funzioni amministrative (motuproprio 18 nov. 1780).
In materia penale, durante il periodo mediceo, le sentenze del governatore di Livorno venivano approvate con rescritto granducale controfirmato dal segretario di Stato per gli affari di guerra, finché, in forza del motuproprio 25 apr. 1739 [ Ibid., cod. I, n. XXXVII ] furono sottoposte alla disciplina comune che assegnava all'auditore fiscale il compito di sancire l'operato del tribunale criminale. Rimaneva al governatore un largo potere di intervento con procedura sommaria; potere, peraltro, destinato ad essere rigorosamente delimitato in base agli artt. 49 e 56 della legge 30 nov. 1786 [Ibid.,cod. XIII, n. LIX ]