soggetto produttore
Il magistrato consolare
[Per quanto attiene alla documentazione antecedente al 1782, vedi il fondo
Consoli del mare nell'AS Pisa
]
conservava intatta, alla fine del '700,la sua giurisdizione sulle cause marittime fra padroni di nave e mercanti, in primo grado, e su tutte le altre, marittime e mercantili, in appello, come stabilito, rispettivamente, fin dal 1553 e dal 1623. Circa tale competenza in nulla innovò il motuproprio 12 ott. 1782
[Bandi Toscana, cod. XI, n. XCIV ]
in concomitanza con il trasferimento di ulteriori attribuzioni dal soppresso tribunale dei fossi di Pisa, portava a tre i consoli potenziandone la cancelleria; fra le altre cose, si venne a determinare un'archiviazione distinta rispetto alle serie precedenti. Con successivo motuproprio 26 nov. 1783 fu deciso che alle sentenze del tribunale dell'auditore di Livorno, di qualsiasi ammontare fossero, si dovesse interporre appello al solo magistrato dei consoli, con esclusione di qualsiasi tribunale fiorentino