soggetto produttore
Prima della dominazione farnesiana, nel territorio dei ducati la giustizia era amministrata dai podestà - che erano l'autorità più alta in ambito comunale - coadiuvati dai giudici di malefici, da consoli, da mistrali ed altri ufficiali di minore importanza, mentre il governatore aveva un proprio luogotenente per gli affari di giustizia, detto auditore, coadiuvato da giudici e notai criminali e dal bargello.
Pier Luigi Farnese, primo duca, sostituì i podestà con i giusdicenti urbani a Parma e a Piacenza e con i giusdicenti foresi nelle altre località; ma l'ordinamento giudiziario rimase sostanzialmente immutato.
Erano giusdicenti urbani l' avogadro , il referendario [L'ufficio del referendario nella città di Parma aveva origini molto antiche, probabilmente comunali; era tenuto da un dottore estratto a sorte dal collegio dei dottori e da un cancelliere: aveva competenze sui contratti dei minori, delle donne, dell'anzianato e sugli affari comuni. Il duca Ottavio trasferì gran parte delle sue competenze alla congregazione sopra i comuni , per cui al referendario rimase il compito di ricevere ogni anno il giuramento dei tassari e dei campari e di rilasciare loro la licenza di tenere l'ufficio. Attualmente le carte di questa magistratura risultano completamente introvabili. Il Drei (op. cit., p. 61) ne dava un fondo di 70 mazzi ] e gli uditori civili e criminali.
I giusdicenti foresi amministravano la giustizia nel territorio dei ducati ed erano anche giudici militari dell'annona. I giusdicenti foresi feudali, invece, erano fatti oggetto di diversi decreti tendenti a diminuire l'autorità dei feudatari, per modo che venne ad es sere tolta loro la cognizione delle cause civili e criminali dei cittadini abitanti o possidenti terreni nei territori feudali. Le poche carte superstiti dei giusdicenti foresi sono confluite nella miscellanea Processi civili e criminali e atti giudiziari (vedi la serie Preture ).
Pier Luigi Farnese, primo duca, sostituì i podestà con i giusdicenti urbani a Parma e a Piacenza e con i giusdicenti foresi nelle altre località; ma l'ordinamento giudiziario rimase sostanzialmente immutato.
Erano giusdicenti urbani l' avogadro , il referendario [L'ufficio del referendario nella città di Parma aveva origini molto antiche, probabilmente comunali; era tenuto da un dottore estratto a sorte dal collegio dei dottori e da un cancelliere: aveva competenze sui contratti dei minori, delle donne, dell'anzianato e sugli affari comuni. Il duca Ottavio trasferì gran parte delle sue competenze alla congregazione sopra i comuni , per cui al referendario rimase il compito di ricevere ogni anno il giuramento dei tassari e dei campari e di rilasciare loro la licenza di tenere l'ufficio. Attualmente le carte di questa magistratura risultano completamente introvabili. Il Drei (op. cit., p. 61) ne dava un fondo di 70 mazzi ] e gli uditori civili e criminali.
I giusdicenti foresi amministravano la giustizia nel territorio dei ducati ed erano anche giudici militari dell'annona. I giusdicenti foresi feudali, invece, erano fatti oggetto di diversi decreti tendenti a diminuire l'autorità dei feudatari, per modo che venne ad es sere tolta loro la cognizione delle cause civili e criminali dei cittadini abitanti o possidenti terreni nei territori feudali. Le poche carte superstiti dei giusdicenti foresi sono confluite nella miscellanea Processi civili e criminali e atti giudiziari (vedi la serie Preture ).
Gli uditori civili - due a Parma e due a Piacenza - menzionati per la prima volta negli ordinamenti del duca Ottavio (1585) erano i giudici più alti per tutte le cause civili, eccettuate quelle deferite al consiglio di giustizia o alla camera ducale.
Gli uditori criminali - uno a Parma e uno a Piacenza - prendevano cognizione di tutte le cause criminali, ma non potevano condannare alla pena di morte se non riferendone prima al consiglio di giustizia; parimenti non potevano ordinare la tortura se non col consenso del governatore.
Gli uditori criminali - uno a Parma e uno a Piacenza - prendevano cognizione di tutte le cause criminali, ma non potevano condannare alla pena di morte se non riferendone prima al consiglio di giustizia; parimenti non potevano ordinare la tortura se non col consenso del governatore.