soggetto produttore
Fu istituito dall'art. 1 del codice di " processura " civile, promulgato il 16 giu. 1820
[Decreto sovrano 6 giu. 1820, in Raccolta Stati parmensi, 1820, semestre I, t. I, n. 73]
che dettava: " la sovrana autorità destina in giudici: i pretori, i tribunali di prima istanza, il tribunale d'appello, il supremo tribunale di revisione ". Il decreto sovrano dell'11 giu. 1820
[Ibid., n. 76]
ne precisava le funzioni e le competenze: era " composto di un presidente e sei consiglieri " (art. 22); formava " la Sezione di giustizia del consiglio di governo " (art. 23); conosceva " delle materie attribuite dal nuovo codice civile e di processura civile " e in materia penale aveva " la facoltà di cassare le sentenze nei casi di violazione di forma o di mala applicazione di legge " (art. 24); l'affare così cassato era " rimesso a quello dei tribunali di Parma e Piacenza che non aveva giudicato " (art. 25). " La facoltà per le cause criminali " sarebbe durata " sino alla pubblicazione dei codici penali e dei processi criminali ne sarebbe cessata soltanto se da questi ultimi fosse stato " disposto Altrimenti " (art. 26). A seguito del nuovo ordinamento di giustizia del 1854 prese il nome di Regia corte suprema di revisione