soggetto produttore
Il tribunale di provvisione costituito da dodici publici comodi provisores fu organo ese cutivo rispetto al consiglio generale stando a quanto era prescritto negli Statuta tam de regimine potestatis quam civilia et criminalia Regiae, et excelse urbis Papiae
[Lo statuto è edito in Statuta civitatis et principatus Papiae..., Pavia 1950 ]
del 1393: qui sapientes possint deliberare petitiones et provisiones ponendas ad consilium maius ducentorum. I poteri dei membri del tribunale furono ribaditi dagli Ordines pro regimine celeberrimae Ticinensis rei publicae (1549), aggiornati da Filippo II nel 1580 e nel 1588. D'altra parte il consiglio generale venne a trovarsi in una condizione di paralisi in quanto gli Ordines confermarono che membri potevano essere solo quelli provenienti dalle antiche famiglie e vietarono altresì la rotazione stessa di consiglieri. I dodici " provvisori " vennero così ad ampliare sempre di più i loro poteri