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 Presidenza delle strade

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  regg. 287, filze 301 e pacchi 331
Estremi cronologici:  (1467-1833)
Mezzi di corredo:  Inventario sommario

Nota archivistica
L'archivio conserva documentazione di carattere più che altro amministrativo (per quella giudiziaria vedi Tribunale delle strade ). Comprende documentazione dei maestri delle strade di Roma dalla fine del sec. XV, verbali delle adunanze della congregazione (dal 1604 al 1818) e poi, a seguito del motuproprio 10 dic. 1818, del consiglio amministrativo, istrumenti diversi, legislazione, lettere patenti (sei volumi di lettere patenti, che mancano nella serie della Presidenza delle strade, sono nell'Archivio storico del comune di Roma), atti - distinti in vie urbane tra i quali anche ricorsi al presidente delle ripe, vie consolari e dal 1818 vie nazionali -, vertenze, ricorsi, assegne delle vetture e dei cavalli (registri della dogana dei cavalli), misura delle strade di Roma (a tenore del chirografo di Clemente XII del 20 apr. 1732) e loro nomenclatura (in esecuzione di editti 22 ag. 1803 e 3 sett. 1804), illuminazione, piante e misure di tenute nella campagna romana, taxae viarum, lavori, bilanci, mandati, giustificazioni, libri mastri, registri-giornali della Magistratura delle acque e strade e ripe (1816-1833), e della Prefettura generale di acque e strade (1834-1845). segnaliamo inoltre il catasto alessandrino (di Alessandro VII, 1655-1667) costituito da grandi volumi di bellissime carte topografiche delle strade dell'agro romano dalle porte di Roma, che erano custoditi nell'ufficio notarile del tribunale delle strade (editti 31 genn. 1660 e 28 mag. 1661).
Documentazione relativa alla presidenza delle strade dalla fine del sec. XVI, in Miscellanea della soprintendenza . Vedi anche Congregazione super viis, pontibus et fontibus e gli archivi ivi citati

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Presidenza delle strade, Roma
Presidenza delle strade, Roma
Nota storica
Questa magistratura era indifferentemente denominata anche tribunale delle strade o, meno spesso, congregazione delle strade. In realtà la congregazione era un organo collegiale che affiancava la magistratura; quest'ultima aveva autorità sia amministrativa che giurisdizionale. Vedasi Congregazione super viis, pontibus et fontibus per le competenze dei maestri delle strade e del presidente.
Definitasi la competenza del chierico di Camera presidente delle strade dopo l'istituzione della congregazione sistina, egli venne non più estratto a sorte ma nominato stabilmente dal 1692; ebbe ampia giurisdizione nella tutela delle strade con promulgare editti, comminare pene, chiamare in giudizio. I giudizi civili erano in genere lasciati alla cognizione del suo uditore (che assunse i compiti dell'antico assessore dei maestri delle strade), il quale sedeva in tribunale (come gli altri uditori dei presidenti chierici di Camera) nella sala della curia innocenziana; in genere però le cause di maggior rilievo erano esaminate dinanzi al presidente. I giudizi criminali erano di competenza dell'uditore criminale e dei suoi sostituti.
Le trasformazioni gradatamente attuatesi nella magistratura delle strade furono poi codificate nella costituzione Sacerdotalis di Innocenzo XII del 28 nov. 1692  [Confirmatio, reformatio et concessio respective iurisdictionum et facultatum tribunalis et magistratus viarum in AS ROMA, Miscellanea della soprintendenza, b. 16, fasc. 55]  fu abolito l'ufficio di assessore dei maestri delle strade; il tribunale del camerlengo giudicò in privativa solo de iure congrui (ius congruo, o ritratto; per le dette cause prima procedevano insieme il camerlengo e l'assessore dei maestri delle strade); dal camerlengo si appellava al presidente delle strade e da questo alla Camera. Per le altre cause, in primo grado si adiva al presidente delle strade, in appello al tribunale della Camera.
Con questa costituzione vennero definite nuovamente le competenze dei maestri e del presidente (noti più estratto a sorte ma nominato stabilmente dal pontefice), vennero revocate immunità e privilegi, si stabilirono la forma degli appalti, gli onorari, ed altro.
Clemente XI con chirografo 30 mag. 1704 decretò che i maestri fossero quattro, in luogo di due. La successiva legislazione del sec. XVIII riguardò più le entrate della magistratura e le imposizioni di tasse per la manutenzione delle strade, che le competenze.
Per la legislazione sulla Presidenza del sec. XIX e sulla Presidenza delle strade, acque e ripe, vedi Prefettura generale di acque e strade .
Bibliografia
BIBL.: E. RE, L'archivio del tribunale delle strade e la sua fondazione, in Gli archivi italiani, VI (1919), pp. 163-169; A. BUSCHOW, Irdische Götter des Strassenwesens. Das Tribunale delle stradein Rom des 18. Jahrhunderts. Earthly Gods of the Streets and Roadways. The Tribunale delle strade in 18th Century Rome (bilingue); in Daidalos Berlin ArchitecturaI Journal, 15 dezember 1983, pp. 42-53; D. SINISI, La presidenza delle strade, in M. G. PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera... cit., pp. 100-118

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