Nell'ambito degli antichi regimi si è ritenuto opportuno introdurre una periodizzazione in corrispondenza dei fatti che videro nel 1557 Siena, infeudata a Cosimo I de' Medici, perdere la sua antica libertà e, da Stato autonomo, divenire parte dello Stato toscano. Tale periodizzazione tuttavia non è stata operata all'interno dei fondi prodotti dalle magistrature che, istituite in epoca comunale, hanno continuato a funzionare anche nel periodo mediceo-lorenese. Questo evento infatti, così rilevante sul piano storico-politico, non ebbe ripercussioni altrettanto rimarchevoli sul piano amministrativo. Gli antichi ordinamenti senesi, nella loro struttura essenziale - e quindi spesso anche la denominazione dei vecchi uffici - sopravvissero alla soggezione politica e garantirono a Siena e al suo territorio una relativa autonomia amministrativa.
Anche negli archivi non vi è, di massima, soluzione di continuità; ciò riflette ovviamente la situazione giuridica accennata e la concreta prassi amministrativa che ad essa seguì.
Ai cambiamenti nelle competenze e nella posizione giuridica dei singoli istituti, in relazione sia alle innovazioni portate dal regime mediceo che alle successive riforme leopoldine, abbiamo preferito perciò accennare nelle descrizioni introduttive alle singole magistrature.
Del resto, notevoli variazioni nella competenza di singoli uffici - le quali riflettevano di solito svolte politiche di portata generale - si verificarono anche nel periodo più antico, allorché Siena, godendo della sua libertà, riformava senza posa i suoi ordinamenti.
Anche di queste variazioni si è dato conto, nei ristretti limiti concessi, nelle stesse descrizioni introduttive, le quali pertanto riassumono senza soluzione di continuità tutte le vicende giuridiche di ogni singola magistratura, dal suo nascere fino alla sua soppressione in seguito alla nuova ristrutturazione del periodo napoleonico.
Sono collocati nel periodo I, antichi regimi anche i fondi noti come
"giusdicenti dell'antico Stato senese" o "vicariati"
relativi all'amministrazione della giustizia in prima istanza