soggetto produttore
L'esecutore esercitava la sua carica in collaborazione o in sostituzione del senatore. Soppresso quest'ultimo ufficio agli inizi del sec. XV, l'esecutore ne assunse le funzioni e divenne una magistratura ordinaria; più tardi prese il nome di capitano di giustizia. Aveva giurisdizione in materia criminale, estesa per un certo tempo anche agli appelli. Fu soppresso nei 1481 e le sue attribuzioni passarono al giudice degli appelli prima, al tribunale di ruota poi. La soppressione non fu, però, definitiva e già nella prima metà del sec. XVI riprese a funzionare sebbene a fasi alterne. La riforma medicea del 1561
[Legislazione toscana, 1802, t. IV, p. 120]
confermò al capitano di giustizia la giurisdizione criminale esercitata sulla città di Siena e sulle podesterie comprese nel territorio del capitanato. Con editto 28 ott. 1777
[Bandi Toscana, cod. VIII, n. CXXXIII]
il granduca Pietro Leopoldo trasformò questa magistratura nel tribunale di giustizia, costituito dall'auditore fiscale, dal vicario e da altri ufficiali subalterni.
Il tribunale aveva competenza in materia civile e criminale. Fu soppresso nel 1808
Il tribunale aveva competenza in materia civile e criminale. Fu soppresso nel 1808