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 Consolato di Torino

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  voll. 262
Estremi cronologici:  (1681-1801)
Mezzi di corredo:  Inventario parziale sec. XX e inventario generale 1990

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Consolato di Torino
Nota storica
Venne istituito il 15 novembre 1676 con il "memoriale a capi dei mercanti e negozianti di Torino'' e le relative risposte della reggente Giovanna Maria Battista Savoia-Nemours  [Duboin, t. XV, vol. XVII, pp. 78-82]  Svolgeva un ruolo di sovrintendenza al governo economico delle arti aventi relazione con il commercio e di giurisdizione su coloro che tali arti esercitavano. Aveva inoltre la facoltà di presentare progetti e esprimere pareri su tutto ciò che era attinente al commercio.
Le sentenze del consolato di Torino comminanti condanne minori erano inappellabili. Con le rr. costituzioni del 1723  [Ibid., t. III, vol. IV, pp. 775-778]  venne inoltre sancito l'obbligo della conferma delle pene più gravi da parte del senato.
Era anche organo giurisdizionale di secondo grado. Il r. editto 15 ott. 1733  [Ibid., pp. 781-786]  introdusse la possibilità di affidare in prima istanza ai giudici ordinari le decisioni su un certo tipo di cause commerciali relative a persone residenti fuori Torino e la conseguente facoltà di appello al consolato.
Con r. editto 16 ag. 1748  [Ibid., pp. 826-831]  furono emanate ulteriori norme che prevedevano fra l'altro il ricorso all'intero corpo del consolato contro le ordinanze del presidente o dei giudici togati. si rese obbligatoria inoltre la consegna al consolato degli estratti degli atti delle società commerci ali.
La composizione del consolato, inizialmente costituito da un unico membro togato e da mercanti, banchieri e negozianti, mutò nel corso degli anni: prevalsero di volta in volta i giudici togati ovvero i mercanti finché nel 1733  [Ibid., pp. 781-786]  l'elemento commerciale fu definitivamente relegato a svolgere un ruolo consultivo. A partire dal 1748  [Ibid., pp. 826-831]  si riconobbe tuttavia ai consoli voto decisivo per cause inerenti il rito, la perizia e l'uso mercantile.
In un primo tempo la giurisdizione del consolato fu territorialmente circoscritta alla città di Torino, come già quella dei conservatori dei mercanti, a cui il consolato stesso succedeva, ma essa venne presto estesa con l'ordine 20 giu. 1677  [Editti antichi e nuovi, pp. 1027-1028]  a tutte le province subalpine e successivamente ampliata al territorio di Pinerolo  [Duboin, t. III, vol. IV, pp. 805-806]  , alle Langhe  [Ibid., pp. 821-822]  , ai territori di nuovo acquisto, per gli anni 1737-1748  [Ibid., pp. 821-822, 826-831]  ,ed infine, nel 1796, al principato di Oneglia  [Ibid., p. 834]  . Fu soppresso il 4 novembre 1801 in base alle " Regole generali sopra l'amministrazione della giustizia e sopra l'organizzazione dei tribunali nel Piemonte "  [Raccolta regi editti, vol. VI, pp. 202-218]  ma continuò a svolgere le sue funzioni sino all'istituzione, avvenuta l'anno successivo, di un tribunale di commercio a Torino  [Ibid., vol. IX, pp. 269-270] 
Bibliografia
BIBL.: C. DIONISOTTI, La magistratura consolare di Torino, Torino 1864; ID., Storia della magistratura... cit.; C. LAURORA, F. PAGLIERI, L'Università dei Minusieri di Torino, in Antica Università dei Minusieri di Torino, Catalogo della mostra a cura dell'Archivio di Stato di Torino, Torino 1986, pp. 17-27

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