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 Visdomini poi Ufficiali alla ternaria vecchia, Ufficiali alla ternaria nuova e Provveditori sopra oli

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  bb. e regg. 217
Estremi cronologici:  (sec. XV-1797, con docc. in copia dal sec. XIII e docc. fino al 1807)
Mezzi di corredo:  Inventario con repertorio alfabetico fine sec. XIX.

Nota archivistica
L'archivio è unico.
Serie principali

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Visdomini, Venezia poi Ufficiali alla ternaria vecchia, Venezia
Ufficiali alla ternaria nuova, Venezia
Provveditori sopra oli, Venezia
Nota storica
L'antico ufficio dei visdomini  [Vedi: G. ZORDAN, I visdomini di Venezia(Ricerche su un'antica magistratura finanziaria), Padova 1971]  , organo finanziario deputato a controllare il commercio di importazione e di esportazione e a riscuotere i dazi relativi, fu suddiviso tra il 1229 e il 1248 nelle tre " tavole " dei Lombardi; era competente sul commercio terrestre con le città italiane fino alla Toscana; del mare, per i traffici con le città adriatiche, comprese le merci ivi affluite da altra provenienza, terrestre o marittima; della ternaria.
I visdomini, poi ufficiali alla ternaria vecchia, affiancati nel corso del sec. XIII da quelli alla ternaria nuova, dovevano assicurare l'approvvigionamento di olio e grascia (formaggio, carni salate, caviali, generi tutti venduti dai ternieri) alla città e Dogado; riscuotere i relativi dazi, nonché quelli sul sapone, sul legname da lavoro e sul ferro, con giurisdizione sugli inadempienti; verificare le misure usate nella vendita dell'olio. La ternaria vecchia ebbe speciale competenza sull'olio da terra (prodotto nello Stato di terraferma); la ternaria nuova su quello da mar (del Levante). I due uffici perdurarono fino alla caduta della repubblica, ma le loro competenze furono in gran parte assorbite dai provveditori sopra oli, istituiti dal senato il 10 genn. 1532 con aggiunta di un terzo membro nel 1597 (parte del senato 28 giu., approvata il 29 in maggior consiglio).
Questi si occuparono inoltre di incrementare la produzione olearia ed eseguirono censimenti degli olivi. stabilivano mensilmente il prezzo dell'olio a Venezia, Dogado e Terraferma, regolandolo mediante l'ufficio della " doanetta " (doganetta), che ne immetteva sul mercato forti quantitativi a prezzo controllato; assegnavano e controllavano poste e botteghe di vendita; autorizzavano l'esportazione dell'olio nello stato e all'estero; ne reprimevano il contrabbando, compreso quello esercitato tra le isole del Levante e il Ponente senza transito per Venezia; controllavano le arti specifiche (saoneri, botteri, casaroli, sagomadori - cioè misuratori da olio, sanseri). Nel 1711 (parte del senato 21 mar.) fu eletto un inquisitore sopra oli, poi sopra oli e tabacco
Bibliografia
BIBL.: DA MOSTO, I, pp. 136, 147-148
Altri strumenti di ricerca:Unità di descrizione omologa all'interno del SiASVe - Sistema informativo dell'Archivio di Stato di Venezia
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