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 Deputati e aggiunti all'esazion del denaro pubblico e Presidenti alle vendite

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  bb. e regg. 453, di cui b. 1 di pergg
Estremi cronologici:  (1604-1797, con docc. dal 1520 e docc. in copia dal 1475)
Mezzi di corredo:  Inventario 1929

Nota archivistica
Forse a titolo di precedenti, si trovano nel fondo saltuari documenti dei provveditori sopra monti incaricati di alienare botteghe, volte e botteghini a Rialto, cioè Provveditori deputati alla vendita dei beni del dominio per la francanzion del monte nuovo. Polizze d'incanto e Provveditori sopra i monti della camera degli imprestidi deputati a vendere i beni del dominio per la francazion dei monti e la fabbrica di Rialto. Vendite e assegnazioni ai vincitori del lotto pubblico . Sembra invece estraneo al fondo e da riferire forse ai Provveditori sopra beni inculti , un registrino tardo-cinquecentesco relativo al Consorzio d'acque della Frassinella (Rovigo), in cui sono trascritti privilegi e atti diversi del 1475-1589. Serie principali

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Deputati e aggiunti all'esazion del denaro pubblico e Presidenti alle vendite, Venezia
Nota storica
Istituiti dal senato il 5 giu. 1604 e divenuti stabili verso la metà del secolo, i deputati avevano compiti di esazione e di esecuzione forzata sui pubblici debitori, con la stessa autorità del senato, e di controllo contabile su uffici di esazione e ministri nella città e nello Stato (18 sett. 1612, senato), e rilasciavano a questi ultimi fedi per l'ingresso in carica (19 mag. 1615, senato).
verificavano le casse degli uffici veneziani per individuare i debitori insolventi (14 apr. 1626, senato); rivedevano le spese dei reggimenti e del magistrato alla sanità; presiedevano alla ripartizione del gettito delle pene pecuniarie; interferivano in materia di dazi; recuperavano beni pubblici usurpati (21 giu. 1636, senato); erano competenti sui raccordi (proposte per ottenere nuovi cespiti o incrementi di entrate). Tenevano catastico delle cariche di ministero sia da terra che da mar (25 sett. 1641, senato) e in qualità di presidenti alle vendite le vendevano o affittavano a pro' dell'erario, analogamente a beni e diritti pubblici (osterie, beccherie, ecc.), oppure partecipavano al loro conferimento per grazia. In taluni periodi ebbero degli aggiunti. Uno dei presidenti ebbe stabilmente dal 1710 (13 mar., senato) potere di inquisizione, in luogo degli inquisitori saltuariamente nominati in precedenza per reprimere i disordini nelle vendite e assegnazioni di cariche
Bibliografia
BIBL.: DA MOSTO, I, p. 121
Altri strumenti di ricerca:Unità di descrizione omologa all'interno del SiASVe - Sistema informativo dell'Archivio di Stato di Venezia

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