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 Provveditori sopra beni comunali

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  bb., filze e regg. 511
Estremi cronologici:  (1582-1797, con docc. in copia dal 1488 e docc. dal sec. XIII e fino al 1806)
Mezzi di corredo:  Inventario 1929; schedatura e fotoriproduzione dei disegni

Nota archivistica
Serie principali

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Provveditori sopra beni comunali , Venezia
Nota storica
Beni comunali erano in diritto veneto i terreni lasciati in uso collettivo alle comunità suddite in Terraferma e in qualche caso nell'Istria e in Dalmazia; terreni di solito paludosi, boschivi o pascolivi, che la repubblica intese fin dal sec. XV rivendicare come pubblici, ossia demaniali, e concessi per benevolenza in uso precario a dette comunità, nonostante la loro opposizione a questa interpretazione e sebbene esse li possedessero in base a titoli o consuetudini remotissime.
Altra cosa erano invece le " comugne ", terreni parimenti di uso collettivo ma riconosciuti di piena proprietà degli enti. se da un lato il governo veneziano si preoccupava di evitare usurpazioni e messa a coltura dei beni comunali, dall'altro in momenti di pericolo non esitò a venderne consistenti porzioni, soprattutto di quelli di pianura (campagna), per sostenere spese militari; tali ad esempio nel 1529 (5 febbr., 19 mag., consiglio di dieci).
La materia era dapprima affidata agli ufficiali alle rason vecchie e alle rason nuove e ai provveditori sopra camere, oltre l'eventuale elezione di provveditori straordinari e itineranti. Nel 1574,6 ott., il senato istituì l'apposita magistratura dei provveditori sopra beni comunali, incaricati di redigere e conservare i relativi catastici, concedere e rinnovare le investiture ai comuni e rilasciare loro i relativi privilegi, eliminare usurpazioni e indebite alienazioni, giudicare le controversie tra comuni e con il fisco e quelle insorgenti al loro interno tra originari e forestieri, salvo appello ai savi del corpo del senato (4 febbr. 1562, senato). Ebbero poi il compito di approvare i pubblici periti agrimensori (4 febbr. 1757,28 apr., senato). Furono a volte affiancati da organi straordinari itineranti; così nel 1603 (9 genn., senato) due provveditori sopra la revisione dei beni comunali in Terraferma con incarico di verificare inoltre le gravezze dei territori e dei comuni, dotati di inquisizione.
A partire dal 1646 (17 apr., 4 lu., senato) durante la guerra di Candia e in seguito durante quelle di Morea i provveditori curarono la vendita di successive quote (" settime ") dei beni comunali; le vendite furono sospese solo nel 1727 (7 giu., senato). Per rimediare agli abusi e al disordine conseguenti a tali alienazioni uno dei provveditori ebbe nel 1687 (4 dic., senato) titolo e poteri di inquisitore
Bibliografia
BIBL.: DA MOSTO, I, p. 166. G. FERRARI, La legislazione veneziana sui beni comunali, in Nuovo archivio veneto, n.s., XXXV (1918), pp. 5-64; M. PITTERI, La politica veneziana dei beni comunali, in Studi veneziani, n.s., X (1985), pp. 57-80
Altri strumenti di ricerca:Unità di descrizione omologa all'interno del SiASVe - Sistema informativo dell'Archivio di Stato di Venezia

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