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 Auditori vecchi, Auditori nuovi e Auditori nuovissimi

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  bb. 280
Estremi cronologici:  (1461-1797, con docc. in copia dal sec. XIII)
Mezzi di corredo:  Non ordinato

Nota archivistica
L'archivio, non ordinato né inventariato, può considerarsi unico per i tre gruppi di auditori, dato anche l'alternarsi delle mansioni nel tempo. Per lo studio della magistratura vedi anche Avogadori di comun, capitolare e, per l'inventario, Curie o Corti di palazzo . Gli auditori novissimi non hanno serie distinte. Predomina il materiale settecentesco. Le buste contengono regg. e filze 1.263, di cui 201 riconducibili agli auditori vecchi e 619 agli auditori novi e novissimi. si possono segnalare, per quanto i dati siano attendibili

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Auditori vecchi, Auditori nuovi e Auditori nuovissimi , Venezia
Nota storica
Gli auditori - avogadori civili - furono istituiti nel 1343, 7 sett., dal maggior consiglio quali giudici istruttori d'appello nelle cause civili di Venezia, Dogado e Terraferma a sollievo dell'avogaria di comun; le rispettive competenze furono meglio distinte nel 1352 e nel 1468 (rispettivamente 4 sett. e 29 apr., maggior consiglio). Giudici definitivi entro una somma determinata (appellazioni de minori), gli auditori rimettevano altrimenti la causa alla quarantia (intromissione). Nel 1349, 23 mar., furono resi stabili dal senato, con competenza estesa allora allo stato da mar. Nel 1410 (12 ott., maggior consiglio) si aggiunsero gli auditori nuovi (e gli altri furono detti vecchi), deputati a esaminare gli appelli contro le sentenze dei rettori di Terraferma, quelle dei rettori dello stato da mar (1418, lo mar., maggior consiglio) e di quelli dell'Istria (1444, 2 giu., maggior consiglio). Avevano obbligo di visita (ispezione) periodica nel territorio dello Stato da terra, esercitando allora giurisdizione anche criminale, per evitare ai sudditi il ricorso a Venezia. In seguito le incombenze degli auditori nuovi in sindicato, fissate nel 1421 (dic. 4., senato), si avvicinarono gradualmente a quelle dei sindici inquisitori in Levante, allargandosi dal campo giurisdizionale al controllo amministrativo e finanziario e allo stesso potere decisorio.
Nel 1492 (mar. 27, maggior consiglio) la lex pisana de appellationibus diede definitivo assetto al giudizio di appello mediante l'istituzione della quarantia civil nuova e degli auditori nuovissimi, destinati a supplire (in luogo dei vecchi) i nuovi mentre erano in sindicato, oltre che a giudicare in casi determinati, e a succedere loro secondo il giro (rotazione) stabilito. In prosieguo di tempo gli auditori nuovi rifuggirono però dall'esercizio del sindicato, per non dover controllare l'operato dei rettori, e in questo furono talora sostituiti dai nuovissimi, lino ad abbandonare del tutto tale incarico. Verso la metà del sec. XVI il sindicato inquisitoriale in Terraferma era ormai svincolato dall'ufficio degli auditori: i sindici inquisitori eletti, senza relazione con il magistrato, nel 1565 (20 nov., senato) ricevettero propria, specifica commissione.
Agli auditori rimasero soltanto le originarie funzioni giurisdizionali
Bibliografia
BIBL.: DA MOSTO, I, p. 85. C. CARO LOPEZ, Di alcune magistrature minori veneziane, in Studi Veneziani, n.s., I (1977), pp. 37-67; ID., Gli auditori nuovi e il dominio di Terraferma, in Stato, società e giustizia... cit., pp. 259-316
Altri strumenti di ricerca:Unità di descrizione omologa all'interno del SiASVe - Sistema informativo dell'Archivio di Stato di Venezia

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