soggetto produttore
L'amministrazione della giustizia civile era esercitata dai rettori a mezzo dei tribunali, uffici e vicariati. I tribunali, competenti in prima e seconda istanza, erano il pretorio (del podestà), il prefettizio (del capitano) e il rettoriale (del podestà e del capitano congiuntamente). Gli uffici giudiziari civili entro il palazzo della ragione, competenti solo in prima istanza, erano: vicario, pretorio, grifone, regina leona, pavone, drago, ariete, pardo, quasi maleficio, S. Giorgio, estimaria
[li uffici giudiziari civili fuori del palazzo avevano competenze circoscritte ed erano: giudice fiscale (con due istanze), casa dei mercanti, presidenti della seta, obliti, capitolo dei canonici (per gli ecclesiastici), ufficio di sanità, cavalieri di comune e giudici dei dugali e sorti ]
I vicariati esercitavano la giurisdizione civile di prima istanza nel territorio: trenta dipendevano dal comune di Verona; sette dipendevano da comuni del territorio; quattordici vicariati di natura feudale dipendevano da enti religiosi (vescovo, abbazie, monasteri, congregazione del clero intrinseco); sessantasette, pure di natura feudale, erano gestiti da ottantanove famiglie, appartenenti al ceto nobiliare veronese o della terraferma veneta; infine due spettavano alla camera fiscale di Verona. I vicari che rappresentavano lo Stato nel territorio di Verona avevano anche competenze amministrative e di poliziaLegnago dal 1517 ebbe rettori inviati direttamente da Venezia; Peschiera fin dal 1440 ebbe un podestà di nomina veronese competente in civile e in criminale escluso lo jus sanguinis; la Valpolicella, comprendente trentatré comuni, ebbe vicari nominati dal proprio consiglio di valle a partire dal 1531 con giurisdizione civile di prima e di seconda istanza e criminale, escluso sempre lo jus sanguinisLa giurisdizione criminale, compreso lo jus sanguinis, era esercitata dal podestà o dal capitano o da entrambi con i loro giudici, assistiti da una curia di otto cittadini, dei quali quattro dovevano essere giudici del collegio, ed erano denominati il consolato, mentre la magistratura era denominata il maleficio; essa giudicava nelle materie previste dal libro terzo degli statuti del comune di Verona, esclusi il tradimento, lo spionaggio, le cospirazioni e i reati che riguardavano nobili Veneziani, riservati al Veneziano consiglio dei dieci
I vicariati esercitavano la giurisdizione civile di prima istanza nel territorio: trenta dipendevano dal comune di Verona; sette dipendevano da comuni del territorio; quattordici vicariati di natura feudale dipendevano da enti religiosi (vescovo, abbazie, monasteri, congregazione del clero intrinseco); sessantasette, pure di natura feudale, erano gestiti da ottantanove famiglie, appartenenti al ceto nobiliare veronese o della terraferma veneta; infine due spettavano alla camera fiscale di Verona. I vicari che rappresentavano lo Stato nel territorio di Verona avevano anche competenze amministrative e di poliziaLegnago dal 1517 ebbe rettori inviati direttamente da Venezia; Peschiera fin dal 1440 ebbe un podestà di nomina veronese competente in civile e in criminale escluso lo jus sanguinis; la Valpolicella, comprendente trentatré comuni, ebbe vicari nominati dal proprio consiglio di valle a partire dal 1531 con giurisdizione civile di prima e di seconda istanza e criminale, escluso sempre lo jus sanguinisLa giurisdizione criminale, compreso lo jus sanguinis, era esercitata dal podestà o dal capitano o da entrambi con i loro giudici, assistiti da una curia di otto cittadini, dei quali quattro dovevano essere giudici del collegio, ed erano denominati il consolato, mentre la magistratura era denominata il maleficio; essa giudicava nelle materie previste dal libro terzo degli statuti del comune di Verona, esclusi il tradimento, lo spionaggio, le cospirazioni e i reati che riguardavano nobili Veneziani, riservati al Veneziano consiglio dei dieci