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 Rettori veneti

Livello di descrizione: fondo
Consistenza:  mazzi 5.461, voll. 21 e ff. di disegni 22
Estremi cronologici:  (1419-1807); pergg. 102 (1382-1627)
Mezzi di corredo:  Inventario 1882

Nota archivistica
Attraverso i secoli gli archivi degli uffici giudiziari sin qui descritti, che facevano capo ai rettori veneti, subirono gravi depauperazioni, soprattutto a causa di due grossi incendi nel 1541 e nel 1581. Nel 1770 vennero riordinati dal notaio Francesco Menegatti, che redasse due volumi di indiciIl fondo attuale, in prevalenza di natura giudiziaria in quanto riflette l'attività delle cancellerie dei due rettori, non manca, specie nella cancelleria pretoria, di atti pertinenti all'attività di governo dei rettori e ai loro rapporti con l'autorità centrale a Venezia. vedi anche Comune, Lettere ducali , nonché Ufficio del registro, Libri dierum iudicorum . Nell'archivio dei Rettori veneti si trovano anche atti del Collegio dei Notai e del Collegio dei medici.

informazioni storico-istituzionali

soggetto produttore
Podestà di Verona
Capitano di Verona
Nota storica
L'amministrazione della giustizia civile era esercitata dai rettori a mezzo dei tribunali, uffici e vicariati. I tribunali, competenti in prima e seconda istanza, erano il pretorio (del podestà), il prefettizio (del capitano) e il rettoriale (del podestà e del capitano congiuntamente). Gli uffici giudiziari civili entro il palazzo della ragione, competenti solo in prima istanza, erano: vicario, pretorio, grifone, regina leona, pavone, drago, ariete, pardo, quasi maleficio, S. Giorgio, estimaria  [li uffici giudiziari civili fuori del palazzo avevano competenze circoscritte ed erano: giudice fiscale (con due istanze), casa dei mercanti, presidenti della seta, obliti, capitolo dei canonici (per gli ecclesiastici), ufficio di sanità, cavalieri di comune e giudici dei dugali e sorti ] 
I vicariati esercitavano la giurisdizione civile di prima istanza nel territorio: trenta dipendevano dal comune di Verona; sette dipendevano da comuni del territorio; quattordici vicariati di natura feudale dipendevano da enti religiosi (vescovo, abbazie, monasteri, congregazione del clero intrinseco); sessantasette, pure di natura feudale, erano gestiti da ottantanove famiglie, appartenenti al ceto nobiliare veronese o della terraferma veneta; infine due spettavano alla camera fiscale di Verona. I vicari che rappresentavano lo Stato nel territorio di Verona avevano anche competenze amministrative e di poliziaLegnago dal 1517 ebbe rettori inviati direttamente da Venezia; Peschiera fin dal 1440 ebbe un podestà di nomina veronese competente in civile e in criminale escluso lo jus sanguinis; la Valpolicella, comprendente trentatré comuni, ebbe vicari nominati dal proprio consiglio di valle a partire dal 1531 con giurisdizione civile di prima e di seconda istanza e criminale, escluso sempre lo jus sanguinisLa giurisdizione criminale, compreso lo jus sanguinis, era esercitata dal podestà o dal capitano o da entrambi con i loro giudici, assistiti da una curia di otto cittadini, dei quali quattro dovevano essere giudici del collegio, ed erano denominati il consolato, mentre la magistratura era denominata il maleficio; essa giudicava nelle materie previste dal libro terzo degli statuti del comune di Verona, esclusi il tradimento, lo spionaggio, le cospirazioni e i reati che riguardavano nobili Veneziani, riservati al Veneziano consiglio dei dieci
Bibliografia
BIBL.: Cattaro e il collegio dei giudici e avvocati di Verona [di G. SANDRI], in NAS, I (1948), p. 28

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