Le norme stabilite dalla l. del 28 piovoso a. VIII / 17 feb. 1800 (
Bulletin des lois , bull. 17) furono estese, con successivi decreti, anche ai dipartimenti italiani via via annessi all’impero.
In ogni comune era previsto un
maire , i suoi aggiunti e un consiglio municipale. La consistenza numerica degli aggiunti e dei membri del consiglio comunale era stabilita a partire dal numero degli abitanti delle comuni. Per esempio le comuni tra i 2500 e i 5000 abitanti avevano due aggiunti e venti consiglieri municipali, quelle con più di 5000 abitanti avevano trenta consiglieri comunali. Le città con più di centomila abitanti avevano più
maires , ma un unico consiglio municipale (Roma faceva però eccezione a questa norma).
I
maires , gli aggiunti e i consiglieri delle comuni di oltre 5000 abitanti erano nominati direttamente dal primo console (poi dall’imperatore), su proposta del prefetto, ed erano da questi in ogni momento destituibili.
Quelli dei paesi inferiori ai 5000 abitanti erano invece nominati dai prefetti, che avevano facoltà di sospenderli.
Il
maire doveva essere scelto tra i membri del consiglio e questi ultimi tra i 100 più ricchi contribuenti del comune.
La
mairie era un organo monocratico e il potere deliberativo ed esecutivo risiedeva interamente nel
maire .
Questi poteva farsi sostituire da un aggiunto, in caso di assenza, o delegare parte delle sue funzioni, ma la responsabilità delle decisioni ricadeva comunque su di lui.
Il
maire esercitava le sue funzioni o sotto la diretta sorveglianza dei prefetti e sottoprefetti o su delega di questi.
Sotto diretta sorveglianza amministrativa i beni e le entrate comunali (tra questi beni erano compresi gli ospizi, gli ospedali e altri enti assistenziali), saldava le spese locali, dirigeva e faceva eseguire i lavori comunali, vigilava sulla salute e sicurezza pubblica attraverso gli agenti a questo preposti.
Agiva per delega nella ripartizione delle contribuzioni dirette tra i cittadini, cooperando alle operazioni dei ripartitori, e nella vigilanza sulla esazione delle contribuzioni.
Inoltre i
maires , a norma della l. 20 sett. 1792 conservavano i registri dello stato civile e ricevevano le dichiarazioni relative.
Il
maire presiedeva infine il consiglio comunale. Il consiglio si riuniva ogni anno per 15 giorni ma poteva essere convocato straordinariamente per ordine del prefetto. Quest’organo esaminava il bilancio comunale, regolava la divisione dei legnami, pasture, raccolti e frutti comuni, i lavori di restauro e manutenzione dei beni, deliberava su eventuali lavori straordinari che richiedessero dei centesimi addizionali d’imposta, da eseguire con l’approvazione del prefetto, e in materia di istruzione pubblica primaria.
Il bilancio delle comuni con meno di 20.000 franchi di rendita era sottoposto all’approvazione del prefetto; il bilancio di quelle con rendita superiore all’imperatore.