Direzione dei demani
(27 giu. 1806 - 9 mag. 1807)
poi
Direzione dei demani e del bollo
(9 mag. 1807 - 3 gen. 1809)
poi
Direzione della registratura e dei demani
(3 gen. 1809 - 30 gen. 1817)
27 giu. 1806 - 30 gen. 1817
notizie storiche
A seguito dell'istituzione, avvenuta con decreto 27 giugno 1806, n. 99, di un'amministrazione generale dei demani, il successivo decreto 31 luglio 1806, n. 126 provvide alla sua organizzazione, anche periferica, con la previsione di un direttore per ciascuna provincia nonché di verificatori ambulanti ed economi regi alle dipendenze del primo (art. 17).
Sopravvenne poi con la legge "sul diritto del bollo" 9 maggio 1807, n. 124 la riunione dell'amministrazione del bollo con quella dei demani (art. XLIII), mentre con la legge "per la registratura e conservazione delle ipoteche" 3 gennaio 1809, n. 254 si riuniva l'amministrazione dei registri e delle ipoteche con quella dei demani e del bollo (art. 137). Detta legge, in esecuzione del codice napoleonico, istituiva nel regno il registro di tutti gli atti civili e giudiziari, destinato ad assicurare "la verità delle date, l'esistenza degli atti ed i passaggi dei beni", nonché gli uffici di conservazione delle ipoteche nelle città sedi dei tribunali di prima istanza (artt. 1, 2 e 104).
Mentre la registrazione era obbligatoria, le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie erano volontarie, fatta eccezione per le ipoteche legali (artt. 3 e 4).
Erano soggetti alla formalità del registro gli atti giudiziari, arbitrali e di usciere, le scritture notarili e private, gli acquisti dei beni per via ereditaria o tra vivi anche senza scrittura, gli atti compilati dai "segretari o uffiziali delle autorità amministrative, e di pubblici stabilimenti", gli atti redatti all'estero di cui si volesse fare uso nel regno (art. 20). Il successivo decreto 31 gennaio 1809, n. 266, previde un conservatore delle ipoteche in ogni provincia (art. 1), almeno due ricevitori della registratura e dei demani in ciascun distretto (art. 5), due verificatori in ogni direzione di prima classe e uno per le altre, con il compito di vigilare su conservatori e ricevitori (artt. 11 e 13), un ispettore itinerante in ogni provincia (artt. 19 e 20).
Conservatori delle ipoteche, ricevitori, verificatori e ispettori dipendevano dal direttore provinciale (art. 25): questi corrispondeva con l'amministrazione centrale cui doveva trasmettere mensilmente uno "stato generale di tutti gli introiti ed esiti della sua direzione", quadrimestralmente i conti dei ricevitori e conservatori, periodicamente i "giornali di travaglio" ricevuti dagli ispettori e verificatori. (artt. 26-30).
Secondo l'importanza della provincia, le direzioni erano di prima o di seconda classe (art. 31) mentre per tutte le province del regno e alle dipendenze del direttore generale operavano tre ispettori generali (artt. 32 e 33).
decreto 27 giu. 1806, n. 99
- provvedimento di istituzione di un'amministrazione generale dei demani
decreto 31 lug. 1806, n. 126
- provvedimento di organizzazione dell'amministrazione generale dei demani
legge 9 mag. 1807, n. 124
- provvedimento di riunione dell'amministrazione del bollo con quella dei demani
legge 3 gen. 1809, n. 254
- riunione dell'amministrazione dei registri e delle ipoteche con quella dei demani e del bollo
decreto 31 gen. 1809, n. 266
- introduzione di funzionari nelle amministrazioni periferiche