18 nov. 1808 -
notizie storiche
Il corpo degli ingegneri di ponti e strade fu istituito (art. 1) con decreto 18 novembre 1808, n. 213, che sopprimeva contestualmente (art. 4) le due ispezioni generali responsabili del servizio secondo il decreto 7 agosto 1807, n. 215.
Era confermato invece nelle proprie funzioni (art. 1) il consiglio dei lavori pubblici istituito con decreto 18 ag. 1807 n. 230.
Il successivo "decreto organico pel corpo degli ingegneri di ponti e strade" 21 gennaio 1809, n. 261, richiamava il decreto del 1808 e stabiliva che gli ingegneri fossero incaricati della costruzione, riparazione e mantenimento delle regie strade e delle loro diramazioni; dei ponti, canali di navigazione, d'irrigazione, di disseccamento; dei pubblici acquedotti; della navigazione dei fiumi; dell'arginatura e della regolazione dei fiumi e dei torrenti; delle bonifiche e di tutti gli altri lavori idraulici di competenza del ministero dell'Interno (art. 1).
Il corpo era composto da ventitré impiegati, così ripartiti: tre ispettori, sei ingegneri in capo, otto ingegneri ordinari di cui quattro di prima classe e quattro di seconda classe, sei aggiunti (art. 2) ; erano inoltre previsti quindici sottoingegneri e cinque aspiranti (art. 26).
In correlazione alla ripartizione del regno in tre divisioni e di ciascuna di questa in dipartimenti (art. 9), i tre ispettori dovevano svolgere funzioni di controllo sul personale e sulle opere in corso della rispettiva divisione, verificando anche la contabilità dei lavori, e formulare progetti generali per l'intera divisione di competenza, coordinando il progetto redatto dagli ingegneri in capo per i rispettivi dipartimenti (art. 4).
Responsabili del servizio nei dipartimenti, alle dipendenze del direttore generale e sotto la sorveglianza dell'ispettore della divisione, gli ingegneri in capo dovevano, tra l'altro, riferire agli intendenti sulla affidabilità delle ditte concorrenti e sulla congruità dei prezzi richiesti, dirigere e sorvegliare l'esecuzione dei lavori, rilasciare alle ditte appaltatrici i certificati necessari per i pagamenti (art. 5).
Subordinati agli ingegneri in capo, gli ingegneri ordinari dovevano tra l'altro attendere il più possibile alla diretta vigilanza sulle opere in corso (art. 6).
Era inoltre istituito un consiglio generale di ponti e strade composto dal direttore generale del corpo con compiti di presidente del consiglio, dai tre ispettori, da cinque altri membri di nomina reale, da un segretario ingegnere in capo e dall'ingegnere in capo del dipartimento di Napoli: esso esprimeva pareri sugli affari relativi al servizio e doveva inoltre essere consultato "in tutte le questioni contenziose" (art 7).
Variazioni al numero degli ingegneri, portato a trentuno, e modifiche alla loro classificazione furono introdotte con il decreto 20 giugno 1811, n. 1006.
Infine il decreto 22 ottobre 1811, n. 1114, nel prevedere una nuova ripartizione del servizio in quattordici dipartimenti, corrispondenti alle province, fissava in ciascun capoluogo la residenza di un ingegnere in capo o di un ingegnere ordinario con funzioni di ingegnere capo.
decreto 7 ago. 1807, n. 215
- provvedimento relativo alle ispezioni generali responsabili del servizio di ponti e strade
decreto 18 ago. 1807, n. 230
- provvedimento di istituzione del Consiglio dei lavori pubblici
decreto 18 nov. 1808, n. 213
- provvedimento di istituzione del Corpo degli ingegneri di ponti e strade
decreto 21 gen. 1809, n. 261
- provvedimento di regolamentazione
decreto 20 giu. 1811, n. 1006
- provvedimento di variazione del numero e della classificazione degli ingegneri
decreto 22 ott. 1811, n. 1114
- provvedimento di modifica della ripartizione del servizio