20 mag. 1808 -
notizie storiche
Stabiliti con quattro "aggiunti" in ogni ripartimento (corrispondente alla circoscrizione di governo di cui alle leggi 8 dicembre 1806, n. 272 e 19 gennaio 1807, n. 14) e a Napoli in ogni quartiere dalla legge 20 maggio 1808, n. 140 sull'organizzazione giudiziaria (artt. 6 e 10), i giudici di pace erano competenti in materia civile e di polizia municipale e rurale.
I giudici di pace e i quattro "aggiunti" erano scelti tra i proprietari domiciliati nel ripartimento e potevano abitare nel luogo del proprio domicilio purchè dessero udienza nel capoluogo due giorni fissi per settimana (art. 7). Essi duravano in carica tre anni, erano rinnovabili (art. 8) e disponevano di un cancelliere (art. 9).
Nelle cause civili giudicavano soltanto sulle "azioni personali" che riguardassero "cose mobili o semoventi, fino al valore di ducati dugento inclusivamente" (art. 20). Le decisioni erano inappellabili se il valore della causa non superava i venti ducati (art. 21).
Salvo l'appello "meramente devolutivo", giudicavano inoltre sulle liti insorgenti in tempo di fiere e di mercati o relative a danni nelle campagne, a esazione di censi, di fitti e simili, al pagamento di salari, a contratti agricoli o di pastorizia, a cambiali, polizze, a obblighi
penes acta e simili (art. 22). Designavano tutori e curatori (art. 23) ma non potevano assumere cause di competenza del tribunale di commercio ove questo fosse stabilito nel loro ripartimento (art. 24).
Avevano anche funzioni di giudici conciliatori nelle cause che non erano di loro competenza (art. 25) ed erano ricompensati con premi in denaro in caso di riuscita conciliazione (art. 26).
Quali giudici di polizia giudicavano sui reati punibili con pene non superiori ai dieci giorni di carcere o ai venti ducati di multa (art. 12).
Le funzioni di pubblico ministero erano in tali casi esercitate dai commissari di polizia o in loro assenza dai sindaci (art. 16).
Soltanto le decisioni comportanti la detenzione erano appellabili dinanzi al tribunale di prima istanza (art. 14).
I giudici di pace erano inoltre ufficiali di polizia giudiziaria e come tali esercitavano le seguenti funzioni: ordinavano l'arresto di delinquenti colti in flagranza di reato o quasi flagranza (
clamor populi ), ricevevano le denunce, raccoglievano le testimonianze e le prove, consegnavano entro tre giorni il reo al procuratore regio del tribunale criminale, inviavano allo stesso procuratore regio rapporti settimanali, eseguivano gli ordini di questi e del tribunale (art. 17).
leggi 8 dic. 1806, n. 272
- provvedimento relativo alla circoscrizione di governo
legge 19 gen. 1807, n. 14
- provvedimento relativo alla circoscrizione di governo
legge 20 mag. 1808, n. 140
- provvedimento di istituzione