20 mag. 1808 -
notizie storiche
Previsti dalla legge 20 maggio 1808, n. 140 sull’“organizzazione giudiziaria”, “nei luoghi che saranno designati”, i tribunali erano composti da cinque giudici, uno dei quali con funzioni di presidente, vi erano inoltre due supplenti e un cancelliere (art. 34).
Giudici e supplenti, di nomina regia, erano scelti tra i negozianti (art. 35) e duravano in carica un biennio (art. 36). Giudicavano sulle cause relative a società, negozi, assicurazioni, noli, naufragi, avarie, tratte, commissioni, ordini, lettere mercantili e sui contratti commerciali; erano inoltre competenti per le controversie nascenti da contratto di lavoro (art. 37).
Nelle sole cause di valore superiore ai duecento ducati era previsto il ricorso presso il Tribunale d’appello competente (artt. 38 e 41).
legge 20 mag. 1808, n. 140
- atto di istituzione