Istituite con la patente 24 apr. 1815, che prevedeva anche le congregazioni centrali (
vedi
), le congregazioni provinciali erano, al pari delle precedenti, organi di carattere rappresentativo con funzioni prevalentemente consultive; ma esse ebbero anche attribuzioni di vigilanza negli affari censuari e nell’amministrazione economica dei comuni e delle province, nei lavori per le acque e strade provinciali, nell’amministrazione di ospedali e opere pie, nonché sulla ripartizione degli oneri e delle contribuzioni militari tra i comuni. Fra l’altro i comuni erano obbligati a sottoporre alle congregazioni - presso le quali erano stabilite le ragionerie provinciali - i bilanci preventivi e consuntivi che, dopo il loro voto, venivano approvati dal delegato (istruzioni 16 mar. 1819 in
Bollettino Lombardia , 1819, I, parte II, n. 39).
Le congregazioni subirono una riforma ed ebbero nuove attribuzioni con le istruzioni governative del 14 ag. 1855: un’ordinanza del governo decentrò loro altri affari relativi alle amministrazioni comunali, alla pubblica beneficenza, al censo, alle acque e alle strade.
La congregazione provinciale era presieduta dal rappresentante del governo nella provincia, cioè il delegato, ed era composta da otto, sei, quattro deputati a seconda della classe della provincia (metà deputati in rappresentanza dei possidenti nobili, metà in rappresentanza dei possidenti borghesi) più un rappresentante per ogni città regia compresa nella circoscrizione provinciale (in Lombardia i capoluoghi di provincia più Crema e Casalmaggiore, nel Veneto i capoluoghi di provincia più Bassano).
Trasformate in Lombardia in deputazioni provinciali con r.d. 16 giu. 1859, n. 3442 del nuovo governo sardo - e abolita la distinzione tra deputati nobili e deputati non nobili con decreto del governatore della Lombardia in data 11 lu. 1859 (nell’appendice al
Bollettino Lombardia per l’anno 1859, senza numerazione;
Atti della commissione Giulini , pp. 254 - 254) - le congregazioni provinciali ebbero in Veneto nuove competenze con l’ordinanza del ministero dell’interno austriaco 9 giu. 1860 e la circolare della luogotenenza in data 16 giu. 1860 (
Raccolta traduzioni Impero , 1860, n. 37;
Raccolta autorità provinciali , n. 35). Inoltre la legge sulla rappresentanza dell’Impero e la patente del 26 febbr. 1861 conferirono alle congregazioni del regno il diritto d’inviare venti rappresentanti alla camera dei deputati, che con la camera dei signori costituiva il nuovo consiglio dell’Impero; tale rappresentanza in effetti non fu mai designata per l’opposizione dei comuni, che avrebbero dovuto proporre i candidati (
Raccolta traduzioni Impero , 1861, n. 14; cfr. R. GIUSTI,
Il Veneto: 1859 - 1866 in
Austria e province italiane 1815 - 1918 , a cura di F. VALSECCHI e A. WANDRUSZKA, Bologna 1981, pp. 63 - 64).
Le congregazioni provinciali disponevano, per il loro funzionamento, di un ufficio composto da un ristrettissimo numero di impiegati (un relatore, uno o due ragionieri, alcuni scrivani). Per la storia dei loro archivi va ricordato che i registri di protocollo delle congregazioni provinciali dovevano essere per legge trasmessi ogni due settimane - tramite la congregazione centrale - al governo, che poi li restituiva eventualmente con le proprie osservazioni (patente 24 apr. 1815 citata, art. 56).