Per il Veneto furono provvisoriamente confermate con editto 8 nov. 1813 dato in Trento dal barone de Hiller con le precedenti magistrature giudiziarie - giudicature di pace, tribunali di prima istanza, corti di giustizia civili e criminali - come altri uffici amministrativi di istituzione napoleonica (
Collezione province venete , 1813 - 1814, n° 1). Lo stesso avvenne in Lombardia con avviso del governo provvisorio del 21 apr. 1814, nonché con proclama di Bellegarde del 25 mag. 1814 (
Raccolta governo Lombardia , 1814, nn. 3 e 34). Venne nel frattempo insediata a Venezia un’“aulica commissione organizzatrice pel giudiziario”. In esecuzione delle sovrane disposizioni del 23 marzo, 11 settembre e 2 ottobre 1817 seguirono quindi le notificazioni del 3 e 4 febbr. 1818, rispettivamente per la Lombardia e per il Veneto, con le quali fu reso operante, dal 2 mar. 1818, un “Nuovo sistema per l’amministrazione della giustizia presso le prime istanze” con l’istituzione contemporanea delle preture e dei tribunali (
ibid. , 1818, parte I, n. 5 e
Collezione province venete , 1818, n. 28). Alle notificazioni era allegata la tabella con la classe e la giurisdizione territoriale delle preture. Cessarono così le corti di giustizia, i provvisori tribunali e le giudicature di pace in tutte le province; per queste ultime un provvedimento speciale fu emanato il 30 genn. 1818 nelle province venete (
ibid. , 1818, n. 24).
Le preture erano distinte in preture urbane e foresi. Queste ultime, che non avevano sede nei capoluoghi di provincia, ma nel territorio, avevano giurisdizione ordinaria in materia civile nell’ambito della loro circoscrizione salve particolari competenze riservate ai tribunali di prima istanza (
vedi
). Avevano anche competenza negli “affari di commercio”, esercitati per l’addietro dalle giudicature di pace, nonché negli atti di volontaria giurisdizione. Erano loro demandate infine anche le “gravi trasgressioni di polizia”, mentre per delega del tribunale di prima istanza della provincia dovevano inoltre avviare e compiere le inquisizioni in materia penale (la distinzione fra delitti e gravi trasgressioni di polizia si basava sul codice penale emanato nel 1815: vedi Tribunale generale d’appello).
Nei capoluoghi di provincia erano attivate invece le preture urbane, la cui circoscrizione coincideva, di regola, con quella in materia civile del tribunale di prima istanza al quale appartenevano (il giudice della pretura urbana apparteneva infatti al collegio del tribunale provinciale): solo Milano e Venezia ebbero due preture urbane ciascuna. La competenza delle preture urbane era limitata in materia civile alle cause di minor rilievo (inizialmente quelle non eccedenti le lire centocinquanta).
Il giudizio sulle gravi trasgressioni di polizia nei capoluoghi di provincia venne demandato invece provvisoriamente - a seguito di sovrana risoluzione 1° sett. 1817 - alle ex giudicature di pace, conservate a tale scopo come giudicature politiche e divise in classi (a Milano e Venezia ve n’erano due); il giudice politico era affiancato da due assessori comunali (avviso 19 dic. 1817;
Collezione province venete , 1817, n. 141; notificazione 24 febbr. 1818,
Raccolta governo Lombardia , 1818, parte I, n. 9). Con notificazione 1° mag. 1832 le giudicature politiche vennero abolite e le loro competenze dal 1° giugno vennero assorbite, com’era stato previsto nel 1818, dalle preture urbane. Con la stessa notificazione a Milano e a Venezia le due preture urbane vennero riunite e poste sotto la direzione di un pretore, mentre negli altri capoluoghi di provincia la pretura rimase, come per il passato, affidata ad un consigliere dello stesso tribunale locale (
ibid. , 1832, parte I, n. 12;
Collezione province venete , 1832, n. 67).
La divisione in classi fissata dalle citate notificazioni del 1818 (vedi allegato), secondo la maggiore o minore quantità delle cause, comprendeva preture di I, II, III, e IV classe. Questa divisione subì però poi non poche variazioni, con riflessi sulle vicende dei rispettivi archivi, e le preture furono progressivamente ridotte da centoquarantanove a centotrentatré (da sessantotto a sessantaquattro in Lombardia e da ottantuno a sessantanove nel Veneto) Vi furono naturalmente variazioni anche nelle loro circoscrizioni territoriali.
Una nuova sistemazione giudiziaria da segnalare è comunque quella approvata con sovrana risoluzione del 14 sett. 1852 e pubblicata con decreto 11 ott. 1852 del ministro della giustizia (
Bollettino Lombardia , 1852, n. 449;
Bollettino Venezia , 1852, n. 334), che entrò in vigore il 2 nov. 1853 assieme alla “Nuova legge sulla sistemazione interna delle autorità giudiziarie e sulla trattazione degli affari presso le medesime” e alle nuova “Norma di giurisdizione civile” (patente imperiale 3 mag. 1853,
ibid. , 1853, n. 81). Si ebbero centocinquantotto preture foresi (sessantanove in Lombardia, di cui diciotto di prima classe e cinquantuno di seconda classe; sessantanove anche nel Veneto, di cui dieci di prima classe e cinquantanove di seconda classe. Le
preture foresi di prima classe erano in tal modo in Lombardia: Cassano, Monza, Desio, Busto-Arsizio, Gallarate, Saronno, Romano, Treviglio, Breno, Chiari, Soresina, Lecco, Brivio, Varese, Gavirate , Crema, Codogno ed Abbiategrasso; nel Veneto: Chioggia, Este, Bassano, Schio, Legnago, Conegliano, Pordenone, Tolmezzo, Cividale e Feltre. Le altre furono classificate di seconda classe (vedi allegato). Le
preture urbane furono stabilite ciascuna in ogni sede di tribunale provinciale, tranne che a Milano e Venezia: a Milano vi era una pretura civile e una penale; a Venezia una al di qua e una al di là del ponte di Rialto; a Bergamo una per la città alta, l’altra per la città bassa.
La competenza delle preture venne limitata alle cause di minor rilievo, sia civili che penali, ma di regola per quelle materie che dalla “Norma di giurisdizione” e dal “Regolamento di procedura penale” venne assegnato ai “giudizi non collegiali”.