Con la cessazione del regno d’Italia, gli organi giudiziari preesistenti furono provvisoriamente riconfermati, mentre venne estesa alle province lombardo-venete la legislazione austriaca (vedi
Tribunale generale d'appello
). In esecuzione del sovrano rescritto del 2 sett. 1815 vennero quindi istituiti, con notificazione 15 giu. 1816 in Padova, Verona, Vicenza, Treviso e Udine tribunali civili e criminali di prima istanza che entrarono in funzione dal 1° luglio. Venezia ebbe tre tribunali distinti di prima istanza: un tribunale civile, un tribunale criminale e un tribunale mercantile e marittimo (
Collezione province venete , 1816, n. 100). Furono così aboliti i tribunali mercantili, le corti di giustizia, come pure le giudicature di pace, esistenti nelle medesime città. Si giunse quindi al “Nuovo sistema per l’amministrazione della giustizia” esteso ai due domini del regno lombardo-veneto a seguito delle notificazioni 3 e 4 febbr. 1818 (vedi
Preture
). I tribunali costituirono, assieme alle preture, la prima istanza nell’ordinamento processuale; la loro competenza comprendeva le cause civili, penali e mercantili. Avevano sede in ogni capoluogo di provincia dei due domini; a Milano e Venezia v’erano però per la prima istanza tre distinti organi: un tribunale civile di prima istanza, con un presidente, un vicepresidente e sedici consiglieri; un tribunale criminale di prima istanza, con un presidente e nove consiglieri; un tribunale mercantile e cambiario di prima istanza, con un presidente, tre consiglieri e due assessori appartenenti alla categoria dei commercianti. A Venezia il tribunale mercantile - più propriamente tribunale mercantile, cambiario e marittimo - aveva giurisdizione, in cause marittime, su tutto il territorio del regno lombardo-veneto.
Le cause venivano affidate ai singoli consiglieri, che riferivano in consiglio; tanto il dibattito che le deliberazioni collegiali erano segrete.
La giurisdizione civile dei tribunali era limitata ad un particolare distretto formato dal capoluogo e talvolta ai distretti amministrativi più vicini ad esso, secondo la tabella allegata alle citate notificazioni del 1818; la loro competenza territoriale coincideva quindi in tali giurisdizioni con quella delle preture urbane, cui erano riservate le cause di minor conto. Solo nelle cause di scioglimento del matrimonio, o in quelle che interessavano comunità o enti morali, la loro competenza, sottratta alle preture, si estendeva all’intera provincia.
La giurisdizione criminale era estesa viceversa a tutta la provincia, così come le cause per contrabbando o riguardanti contravvenzione alle leggi finanziarie. Nell’esercizio della giurisdizione criminale i tribunali erano coadiuvati dalle preture foresi, secondo la distinzione fra delitti e gravi trasgressioni di polizia prevista dalla legislazione penale austriaca (vedi
Tribunale generale d'appello
). Negli affari di commercio infine la loro giurisdizione comprendeva, salvo particolari competenze riservate alle preture, l’intera provincia. Le cause nelle quali aveva parte il fisco erano riservate ai soli tribunali civili di Venezia e di Milano.
Il sistema cambiò essenzialmente dopo gli avvenimenti del 1848. Un progetto di riforma, nel quale finalmente si prevedeva l’oralità e la pubblicità del dibattimento, fu approvato con risoluzione sovrana del 3 genn. 1851, e la nuova “sistemazione giudiziaria” fu poi approvata con sovrana risoluzione 14 sett. 1852, pubblicata con successivo decreto 11 ott. 1852 (
Bollettino Lombardia , 1851, n. 12;
ibid. , 1852, n. 449;
Bollettino Venezia , p. II, p. 843, n. 334). I tribunali, ora detti provinciali e sempre con sede nel capoluogo, ricompresero nel loro circondario, oltre la pretura (o le due preture di Milano, Bergamo e Venezia) anche le altre preture della provincia stabilite nella tabella annessa al decreto: non si fece quindi più distinzione tra competenza territoriale in campo civile e in quello penale. Anche nelle province di Milano e Venezia vi fu un unico tribunale provinciale in luogo dei due tribunali di prima istanza, uno civile e l’altro criminale, istituiti nel 1818. Rimasero invece a Milano e a Venezia i tribunali di commercio, dei quali quello veneziano conservò la competenza in cause di diritto marittimo per tutto il regno.