Istituiti in Venezia e in Milano con notificazioni rispettivamente del 21 gennaio e del 27 nov. 1815, costituivano la seconda istanza nei procedimenti giudiziari per la Lombardia e il Veneto. Erano divisi in due sezioni, civile e penale, ma la loro giurisdizione si estendeva a tutte le cause civili, penali, mercantili, di contenzioso. Erano presieduti da un presidente, in suo luogo da un vicepresidente, e composti da ventiquattro consiglieri. Da ciascun tribunale d’appello dipendeva pure tutta l’organizzazione giudiziaria – tribunali provinciali, preture e via dicendo – di ciascuno dei due domini (
Collezione province venete , 1815, n° 5;
Raccolta governo Lombardia , 1815, n° 74).
Il tribunale d’appello di Milano fu incaricato, fino all’esaurimento, delle cause provenienti dal principato di Lucca (SANDONÀ, p. 206). Due sezioni di corte d’appello furono istituite a Verona e a Brescia; sempre in Verona fu stabilita con notificazione 9 mar. 1816 una sezione del supremo tribunale di giustizia di Vienna incaricata della revisione delle sentenze d’appello per difformità di giudizio o manifesta ingiustizia denominata senato italiano del supremo tribunale di giustizia (
Raccolta governo Lombardia , 1816, nn° 33 e 62; notificazione 12 mar. 1816,
Collezione province venete , 1816, n° 42).
Al tribunale generale d’appello competeva la seconda istanza per tutte le cause giudicate da preture (
vedi
) e tribunali di prima istanza (
vedi
), salvo quelle militari e quelle riguardanti le gravi trasgressioni di polizia, che dalle giudicature politiche e dalle preture erano devolute in appello ai rispettivi governi, e da questi al dicastero aulico politico in Vienna.
Il codice civile austriaco fu attivato nel Veneto dal 1° gennaio 1816 con patente sovrana 28 sett. 1815, (
Collezione province venete , 1815, n° 105); in Lombardia fu attivato, dal 1° gennaio 1816, con patente del 16 ott. 1815 e pubblicato il 1° novembre successivo (
Raccolta governo Lombardia , 1815, nn° 58 e 63). La materia penale si basava sulla distinzione fra delitti veri e propri e gravi trasgressioni di polizia. La legislazione penale austriaca fu estesa al Veneto - a partire dal 1° luglio - con provvedimenti del 28 maggio e 24 aprile 1815; e del 29 luglio 1815 alla Lombardia ove, dopo alcune proroghe, il “codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche” fu attivato a decorrere dal 1° gennaio successivo con avviso del 30 ottobre, e pubblicato il 1° ottobre 1815 (
Collezione province venete , VIII, n° 4; 1815, n° 42;
Raccolta governo Lombardia , 1815, nn° 42, 62, 55).
Quanto alle norme procedurali che regolavano l’amministrazione giudiziaria va ricordato che il “regolamento generale del processo civile” (chiamato anche
Westgalizische Gerichtsordnung perché introdotto sin dal 1806 in Galizia e tra il 1803 e il 1806 attivato anche nel Veneto), fu reintrodotto nel Veneto con patente sovrana 24 apr. 1815 e con decorrenza dal 1° luglio, mentre in Lombardia fu introdotto con patente sovrana del 31 maggio 1815, pubblicato il 27 settembre ed attivato, assieme al codice penale, a decorrere dal 1° gennaio 1816 col citato avviso 30 ottobre (
Collezione province venete , 1815, n° 41;
Raccolta governo Lombardia , 1815, nn° 41, 54).
Il regolamento di procedura penale austriaco, con cui fu abolito il processo pubblico verbale in vigore sino ad allora, era contenuto nella seconda sezione del citato codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche.
La nuova sistemazione giudiziaria del 1852 (vedi
Tribunale di prima istanza civile, criminale e mercantile
) non confermò né le sezioni di appello di Brescia e Verona, né la sezione del supremo tribunale di giustizia di Vienna in Verona, per la revisione delle sentenze in terzo grado.