Con la riforma organica dei tribunali civili e criminali del Granducato attuata con motuproprio 2 agosto 1838 (
Bandi Toscana , cod. 45, n. XLIII), si creava, tra l'altro, la magistratura del giudice civile cui venivano affidate, per territori e città non soggette a vicariato o podesteria, competenze civili di base loro proprie.
Il giudice civile si trovava inserito in un sistema giurisdizionale civile che prevedeva, oltre alla cassazione, la corte regia di Firenze, i tribunali collegiali di prima istanza, i vicari regi, i commissari (a Pontremoli e Volterra), i podestà. Il motuproprio del 1838 stabiliva due giudici civili a Firenze e un giudice civile a Livorno, a Pisa, a Siena, ad Arezzo, a Pistoia; stabiliva anche dei supplenti a tali giudici per le situazioni di impedimento (due a Firenze e Livorno, uno nelle altre città); determinava anche presso ognuno di questi giudici civili un coadiutore del tribunale di prima istanza con funzioni di cancelliere.
Con provvedimenti successivi (6 agosto 1839,
Bandi Toscana , cod. 46, n. LXIII) (15 novembre 1839,
Bandi Toscana , cod. 46, n. XCIV), erano portati a tre e a due i giudici civili di Firenze e di Livorno; in tali città la giurisdizione dei giudici civili coincideva sostanzialmente con quella dei commissari dei quartieri.
I giudici civili avevano giurisdizione contenziosa e volontaria. Nel contenzioso giudicavano (al pari dei vicari e dei podestà) le cause di merito non superiore alle lire quattrocento; per le cause non superiori alle lire settanta le loro sentenze rimanevano inappellabili, salvo ricorso in cassazione "per il solo capo dell'incompetenza"); per cause di merito superiore era previsto appello presso il tribunale collegiale di prima istanza competente per territorio, le cui decisioni in tal senso erano inappellabili.
I giudici civili giudicavano, indipendentemente dal valore, in cause particolari, in parte indicate nell'allora vigente regolamento di procedura civile (cause di giudizio possessorio sommarissimo, cause di rimozione di confini, di variazione dei corsi di acque, di somministrazioni giornaliere e alimenti, di mercedi ad operai, di rapporti tra coloni e proprietari, tra conduttori e locatori, ed altre).
Anche per una parte di tali competenze era previsto o meno, a seconda del valore della causa, appello al tribunale e collegiale. Non rientravano invece nelle loro competenze le cause beneficiarie, quelle riferite ai diritti onorifici, allo stato delle persone, alle servitù reali, al possesso di stabili, ed altre.
In giurisdizione volontaria trattavano gli affari che indipendentemente dal valore pecuniario, necessitavano di autorizzazione giudiziaria, e quelli relativi a minori ed incapaci, alla amministrazione delle tutele e delle curatele, ed ai consigli di famiglia. Per i decreti emessi da giudici civili in tal senso, era previsto ricorso al tribunale collegiale, le cui decisioni erano inappellabili, salvo ricorso in cassazione.
I giudici civili venivano aboliti a seguito di legge 9 marzo 1848 (
Bandi Toscana , cod. 58, n. LXXXVIII) e le loro competenze assunte dalle preture.